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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1951/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott.ssa Germana Radice Presidente
2) dott.ssa Gaia Calafiore Giudice,
3) dott.ssa Ida Cuffaro Giudice est, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1951/2016 promossa da:
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 originaria attrice, deceduta in corso di causa, rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv. COLISTRA ALESSIO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Vibo
Valentia Piazza Luigi Razza 25 presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. FERRARO MARIO ed elettivamente domiciliato in Rombiolo Via A. Gramsci
94 presso il difensore;
CONVENUTA
OGGETTO: azione di riduzione
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 1.12.2016 Persona_1 evocava in giudizio al fine di ottenere la reintegrazione Controparte_1 della propria quota di riserva sulla massa ereditaria relitta dal de cuius pagina 1 di 10 mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie Persona_2 contenute nel testamento pubblico del 9.05.1995 per notaio dott. Persona_3
A fondamento della domanda ha esposto che in data 30.06.2002 era deceduto il marito, il quale aveva disposto delle proprie sostanze con testamento olografo, redatto in data 09.05.1995 e pubblicato dal Notaio Dott. repertorio Persona_3
n. 55754. Precisava che con detto testamento il de cuius aveva nominato suo erede universale la NI mentre aveva legato ad ella l'usufrutto Controparte_1 sull'intero asse ereditario.
Aggiungeva che, al momento del decesso, i beni di proprietà del de cuius erano i seguenti:
1. Fabbricato, categoria C/2, sito nel Comune di Filandari (VV), meglio identificato nel NCEU al foglio di mappa n. 6, particella n. 255;
2. Fabbricato sito nel Comune di Filandari (VV), meglio identificato nel NCEU al foglio di mappa n. 6, particella n. 257, sub. 1 e 2, cat. A/3 e C/2 (derivante da soppressione delle part.lle n. 129 e 130, nonché dalla variazione delle part.lle n. 255
e 256;
3. Terreno sito nel Comune di Filandari (VV), seminativo classe n. 2, meglio identificato nel NCT al foglio di mappa n. 6 particella n. 256;
4. Terreno sito nel Comune di Filandari (VV), uliveto classe n. 3, meglio identificato nel NCT al foglio di mappa n. 6 particella n. 41;
5. Terreno sito nel Comune di Filandari (VV), pascolo classe U, meglio identificato nel NCT al foglio di mappa n. 6 particella n. 43;
6. Terreno sito nel Comune di Filandari (VV), seminativo classe n. 2, meglio identificato nel NCT al foglio di mappa n. 6 particella n. 127;
7. Terreno sito nel Comune di Filandari (VV), seminativo classe n. 3, meglio identificato nel NCT al foglio di mappa n. 6 particella n. 128;
Precisava che i beni elencati, allo stato attuale, erano ancora nel pieno possesso dell'attrice in qualità di usufruttuaria.
pagina 2 di 10 Lamentava l'attrice che con dette disposizioni testamentarie era stata lesa la quota di legittima alla medesima spettante, essendo alla stessa riservata, in qualità di coniuge, la metà del patrimonio del de cuius.
Concludeva chiedendo la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, nei limiti della quota medesima pari al 50% dell'intero asse ereditario costituito dai beni immobili indicati in premessa.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 3.02.2017 che contestava ed impugnava quanto ex adverso dedotto chiedendo di dichiarare inammissibile, improcedibile e/o rigettare la domanda attrice perché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità sul presupposto che la sig.ra non aveva accettato, ai sensi dell'art. 480 c.c., l'eredità entro il Persona_1 termine di dieci anni dal decesso del de cuius.
Sempre in via preliminare la convenuta eccepiva l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione di riduzione: 1) per estinzione del diritto dell'attrice di rinunziare al legato, essendo decorso il termine di prescrizione decennale;
2) per non avervi rinunziato nella forma scritta prevista dalla legge trattandosi di legato di beni immobili;
3) per mancanza di accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario, quale condizione di procedibilità dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 c.c.
Nel merito, rilevava che l'attrice non aveva allegato né provato il quantum della lesione limitandosi a reclamare genericamente la quota di riserva del 50%.
Aggiungeva che rientrava nella massa ereditaria la somma di euro 17.606,56 quale bene del de cuius e corrispondente al 50% del saldo di un libretto di risparmio (n.
1661/X) del quale l'attrice si era impossessata indebitamente sottraendolo alla massa. Pertanto, chiedeva, in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la condanna dell'attrice alla ricostituzione del capitale di euro
17.606,56. Sempre in via riconvenzionale, la convenuta chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 7.500,00 a titolo di indennizzo e pagina 3 di 10 risarcimento per la detenzione, occupazione ed impossessamento "sine titulo" dei beni ereditari.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. per il deposito delle memorie, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata rinviata all'udienza del 18 settembre 2018 per la precisazione delle conclusioni dal mutato Giudice istruttore dott.ssa Raffaella Sorrentino.
Si costituiva con comparsa di intervento volontario depositata Parte_1 in data 18.09.18 in qualità di unico erede universale dell'attrice deceduta il 6.12.17, giusto testamento olografo pubblicato con verbale a rogito del notaio dott.
[...]
del 12 dicembre 2017 repertorio numero 124.661 raccolta 30.788, Persona_4 insistendo nell'accoglimento della domanda giudiziale così come formulata nell'atto introduttivo, nei verbali di udienza e nelle successive memorie ai sensi dell'articolo
183 c.p.c.
Con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 13.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Innanzitutto, in applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito,
Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006), si osserva quanto segue.
Assorbente appare l'esame dell'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, relativa alla mancata rinuncia al legato, quale condizione preventiva al fine di esperire la domanda di riduzione.
La stessa è da ritenersi fondata.
pagina 4 di 10 Si legge nel testamento del de cuius per la parte che qui interessa: “nomino mia erede universale mia NI …lego usufrutto generale vitalizio Controparte_1 su tutti i beni che si rinverranno nel mio patrimonio al momento della mia morte a mia moglie ”. Persona_1
Orbene asserisce l'istante che la non è stata beneficiata di alcun legato Per_1 avente ad oggetto beni immobili, essendo stata nominata nel testamento erede- usufruttuaria.
Ritiene questo Collegio che alla disposizione testamentaria riportata debba riconoscersi la natura di legato.
Al riguardo appare opportuno rilevare che l'interpretazione del testamento in cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con l'eccezione di quelle incompatibili con la sua natura dì negozio mortis causa unilaterale non recettizio, è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da una ricerca più penetrante, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione (art. 1363 c.c.), e, solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'intenzione effettiva del de cuius e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la sua personalità, mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita” (Cass. n.
13868/18).
Nel caso in esame, si ritiene che la de cuius non abbia voluto istituire la moglie quale proprio erede, come irrefutabilmente emerge dal diverso Persona_1 tenore lessicale delle disposizioni testamentarie contenute nell'atto di ultima volontà, avendo il de cuius nominato il coniuge “usufruttuario in tutto” del proprio patrimonio e la NI “erede universale” , in tal guisa distinguendo con nettezza la posizione di quest'ultima da quella dell'attrice: orbene, dall'utilizzo del sostantivo
“erede” con riferimento soltanto all'odierno convenuto può senz'altro inferirsi che la de cuius non abbia voluto nominare la moglie proprio successore a titolo universale.
pagina 5 di 10 In altri termini, la scelta di impiegare il lemma “usufruttuario” con riguardo all'attrice e il vocabolo “erede” con riferimento alla NI non può che significare che il testatore abbia inteso, per un verso, istituire erede soltanto quest'ultima e, per l'altro, beneficiare il coniuge di un lascito a titolo particolare.
La conclusione è avvalorata anche dalla Suprema Corte la quale ha affermato sul punto (con orientamento che qui viene condiviso) che costituisce un legato – non subentrando l'usufruttuario in rapporti qualitativamente uguali a quelli del defunto
- il lascito avente ad oggetto l'usufrutto, generale o pro quota, dell'asse, ove non accompagnato da altre disposizioni idonee a far derivare la qualità di erede (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 30082/19; Cass. n. 17861/20).
Nel caso di specie, quindi, nella scheda testamentaria non risulta alcun elemento che faccia ritenere che la formula usata dal testatore abbia inteso identificare la moglie quale erede, al contrario emergendo la volontà del testatore di disporre a favore della moglie un legato.
Tanto chiarito, giova poi stabilire se il legato di cui ha beneficiato l'attrice sia in conto oppure in sostituzione di legittima
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ai fini della ricostruzione del mens testantis e, segnatamente, dell'esatta identificazione del legato in sostituzione di legittima, “si deve sempre partire dall'analisi della scheda testamentaria ed è lecito prendere in considerazione elementi estrinseci solo quando nella scheda a questi si faccia riferimento” (cfr. Cass. n. 1991/77); inoltre, affinché possa discorrersi di legato in sostituzione di legittima, <occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del “de cuius” di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima>>.
Apertis verbis, la qualificazione di un legato come in sostituzione di legittima, pur non richiedendo formule sacramentali, né un'espressa menzione del testatore sull'alternativa offerta fra conseguimento del legato stesso e richiesta della legittima, presuppone che, dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti pagina 6 di 10 la chiara e inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni.
Nella specie, la qualificazione del legato come in sostituzione della legittima appare confortata dall'analisi della scheda testamentaria. Si osserva infatti che, ove il testatore abbia disposto a favore di un legittimario con legato effettuando, poi, una disposizione universale in favore di altro legittimario, esaurendo il proprio patrimonio, la disposizione a titolo particolare andrebbe intesa come esaustiva della quota di legittima spettante al legittimario in favore del quale è stato disposto il legato, “nel senso che la volontà del testatore fosse di sostituire la quota di legittima con il legato” (cfr. Cass. n. 5918 del 1999)
Ciò posto in ordine alla qualificazione giuridica della attribuzione mortis causa, va osservato come l'art. 551 del codice civile prescriva che “se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima”.
Il legato in sostituzione di legittima, previsto dall'art. 551 c.c., è, quindi, una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che solo l'eventuale rinuncia determina il venir meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettantegli per legge sui beni ereditari
(Cass. Sez. 2, 27/06/2013, n. 16252).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare a tal riguardo che la formale rinuncia al legato in sostituzione di legittima si atteggia come un presupposto dell'azione di riduzione, dovendo avvenire previamente o, quanto meno, contestualmente alla domanda di riduzione;
inoltre, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ad substantiam, ex art. 1350 c.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9262 del 10/06/2003; Cass. Sez. Un., 29/03/2011, n. 7098).
La Cassazione ha ribadito che il potere attribuito al legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto un “legato tacitativo”, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege, anzichè conservare il legato, postula l'assolvimento di pagina 7 di 10 un onere, consistente nella rinuncia al legato, che, integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino al momento della decisione (cfr.
Cassazione Civile, Sez. II, Ord., 04-08-2017, n. 19646).
In quest'ottica, non avendo l'attrice depositato alcun atto di rinuncia al legato, ne deriva la preclusione del diritto di chiedere la reintegrazione della legittima, cui consegue l'inammissibilità della domanda proposta con assorbimento delle ulteriori deduzioni e eccezioni formulate.
Quanto alle domande riconvenzionali proposte dal convenuto non occorre pronunciarsi sulle stesse in quanto il convenuto ha insistito solo in via subordinata e in caso di accoglimento della domanda principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri dettati dal d.m. 147/2022, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria, concludendosi la causa con una pronuncia di inammissibilità.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando ogni contraria deduzione e eccezione disattesa così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore
- condanna l'attore al rimborso a favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella C.C. del 20 marzo 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ida Cuffaro dott.ssa Germana Radice
pagina 8 di 10 pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott.ssa Germana Radice Presidente
2) dott.ssa Gaia Calafiore Giudice,
3) dott.ssa Ida Cuffaro Giudice est, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1951/2016 promossa da:
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 originaria attrice, deceduta in corso di causa, rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv. COLISTRA ALESSIO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Vibo
Valentia Piazza Luigi Razza 25 presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. FERRARO MARIO ed elettivamente domiciliato in Rombiolo Via A. Gramsci
94 presso il difensore;
CONVENUTA
OGGETTO: azione di riduzione
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 1.12.2016 Persona_1 evocava in giudizio al fine di ottenere la reintegrazione Controparte_1 della propria quota di riserva sulla massa ereditaria relitta dal de cuius pagina 1 di 10 mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie Persona_2 contenute nel testamento pubblico del 9.05.1995 per notaio dott. Persona_3
A fondamento della domanda ha esposto che in data 30.06.2002 era deceduto il marito, il quale aveva disposto delle proprie sostanze con testamento olografo, redatto in data 09.05.1995 e pubblicato dal Notaio Dott. repertorio Persona_3
n. 55754. Precisava che con detto testamento il de cuius aveva nominato suo erede universale la NI mentre aveva legato ad ella l'usufrutto Controparte_1 sull'intero asse ereditario.
Aggiungeva che, al momento del decesso, i beni di proprietà del de cuius erano i seguenti:
1. Fabbricato, categoria C/2, sito nel Comune di Filandari (VV), meglio identificato nel NCEU al foglio di mappa n. 6, particella n. 255;
2. Fabbricato sito nel Comune di Filandari (VV), meglio identificato nel NCEU al foglio di mappa n. 6, particella n. 257, sub. 1 e 2, cat. A/3 e C/2 (derivante da soppressione delle part.lle n. 129 e 130, nonché dalla variazione delle part.lle n. 255
e 256;
3. Terreno sito nel Comune di Filandari (VV), seminativo classe n. 2, meglio identificato nel NCT al foglio di mappa n. 6 particella n. 256;
4. Terreno sito nel Comune di Filandari (VV), uliveto classe n. 3, meglio identificato nel NCT al foglio di mappa n. 6 particella n. 41;
5. Terreno sito nel Comune di Filandari (VV), pascolo classe U, meglio identificato nel NCT al foglio di mappa n. 6 particella n. 43;
6. Terreno sito nel Comune di Filandari (VV), seminativo classe n. 2, meglio identificato nel NCT al foglio di mappa n. 6 particella n. 127;
7. Terreno sito nel Comune di Filandari (VV), seminativo classe n. 3, meglio identificato nel NCT al foglio di mappa n. 6 particella n. 128;
Precisava che i beni elencati, allo stato attuale, erano ancora nel pieno possesso dell'attrice in qualità di usufruttuaria.
pagina 2 di 10 Lamentava l'attrice che con dette disposizioni testamentarie era stata lesa la quota di legittima alla medesima spettante, essendo alla stessa riservata, in qualità di coniuge, la metà del patrimonio del de cuius.
Concludeva chiedendo la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, nei limiti della quota medesima pari al 50% dell'intero asse ereditario costituito dai beni immobili indicati in premessa.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 3.02.2017 che contestava ed impugnava quanto ex adverso dedotto chiedendo di dichiarare inammissibile, improcedibile e/o rigettare la domanda attrice perché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità sul presupposto che la sig.ra non aveva accettato, ai sensi dell'art. 480 c.c., l'eredità entro il Persona_1 termine di dieci anni dal decesso del de cuius.
Sempre in via preliminare la convenuta eccepiva l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione di riduzione: 1) per estinzione del diritto dell'attrice di rinunziare al legato, essendo decorso il termine di prescrizione decennale;
2) per non avervi rinunziato nella forma scritta prevista dalla legge trattandosi di legato di beni immobili;
3) per mancanza di accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario, quale condizione di procedibilità dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 c.c.
Nel merito, rilevava che l'attrice non aveva allegato né provato il quantum della lesione limitandosi a reclamare genericamente la quota di riserva del 50%.
Aggiungeva che rientrava nella massa ereditaria la somma di euro 17.606,56 quale bene del de cuius e corrispondente al 50% del saldo di un libretto di risparmio (n.
1661/X) del quale l'attrice si era impossessata indebitamente sottraendolo alla massa. Pertanto, chiedeva, in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la condanna dell'attrice alla ricostituzione del capitale di euro
17.606,56. Sempre in via riconvenzionale, la convenuta chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 7.500,00 a titolo di indennizzo e pagina 3 di 10 risarcimento per la detenzione, occupazione ed impossessamento "sine titulo" dei beni ereditari.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. per il deposito delle memorie, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata rinviata all'udienza del 18 settembre 2018 per la precisazione delle conclusioni dal mutato Giudice istruttore dott.ssa Raffaella Sorrentino.
Si costituiva con comparsa di intervento volontario depositata Parte_1 in data 18.09.18 in qualità di unico erede universale dell'attrice deceduta il 6.12.17, giusto testamento olografo pubblicato con verbale a rogito del notaio dott.
[...]
del 12 dicembre 2017 repertorio numero 124.661 raccolta 30.788, Persona_4 insistendo nell'accoglimento della domanda giudiziale così come formulata nell'atto introduttivo, nei verbali di udienza e nelle successive memorie ai sensi dell'articolo
183 c.p.c.
Con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 13.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Innanzitutto, in applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito,
Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006), si osserva quanto segue.
Assorbente appare l'esame dell'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, relativa alla mancata rinuncia al legato, quale condizione preventiva al fine di esperire la domanda di riduzione.
La stessa è da ritenersi fondata.
pagina 4 di 10 Si legge nel testamento del de cuius per la parte che qui interessa: “nomino mia erede universale mia NI …lego usufrutto generale vitalizio Controparte_1 su tutti i beni che si rinverranno nel mio patrimonio al momento della mia morte a mia moglie ”. Persona_1
Orbene asserisce l'istante che la non è stata beneficiata di alcun legato Per_1 avente ad oggetto beni immobili, essendo stata nominata nel testamento erede- usufruttuaria.
Ritiene questo Collegio che alla disposizione testamentaria riportata debba riconoscersi la natura di legato.
Al riguardo appare opportuno rilevare che l'interpretazione del testamento in cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con l'eccezione di quelle incompatibili con la sua natura dì negozio mortis causa unilaterale non recettizio, è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da una ricerca più penetrante, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione (art. 1363 c.c.), e, solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'intenzione effettiva del de cuius e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la sua personalità, mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita” (Cass. n.
13868/18).
Nel caso in esame, si ritiene che la de cuius non abbia voluto istituire la moglie quale proprio erede, come irrefutabilmente emerge dal diverso Persona_1 tenore lessicale delle disposizioni testamentarie contenute nell'atto di ultima volontà, avendo il de cuius nominato il coniuge “usufruttuario in tutto” del proprio patrimonio e la NI “erede universale” , in tal guisa distinguendo con nettezza la posizione di quest'ultima da quella dell'attrice: orbene, dall'utilizzo del sostantivo
“erede” con riferimento soltanto all'odierno convenuto può senz'altro inferirsi che la de cuius non abbia voluto nominare la moglie proprio successore a titolo universale.
pagina 5 di 10 In altri termini, la scelta di impiegare il lemma “usufruttuario” con riguardo all'attrice e il vocabolo “erede” con riferimento alla NI non può che significare che il testatore abbia inteso, per un verso, istituire erede soltanto quest'ultima e, per l'altro, beneficiare il coniuge di un lascito a titolo particolare.
La conclusione è avvalorata anche dalla Suprema Corte la quale ha affermato sul punto (con orientamento che qui viene condiviso) che costituisce un legato – non subentrando l'usufruttuario in rapporti qualitativamente uguali a quelli del defunto
- il lascito avente ad oggetto l'usufrutto, generale o pro quota, dell'asse, ove non accompagnato da altre disposizioni idonee a far derivare la qualità di erede (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 30082/19; Cass. n. 17861/20).
Nel caso di specie, quindi, nella scheda testamentaria non risulta alcun elemento che faccia ritenere che la formula usata dal testatore abbia inteso identificare la moglie quale erede, al contrario emergendo la volontà del testatore di disporre a favore della moglie un legato.
Tanto chiarito, giova poi stabilire se il legato di cui ha beneficiato l'attrice sia in conto oppure in sostituzione di legittima
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ai fini della ricostruzione del mens testantis e, segnatamente, dell'esatta identificazione del legato in sostituzione di legittima, “si deve sempre partire dall'analisi della scheda testamentaria ed è lecito prendere in considerazione elementi estrinseci solo quando nella scheda a questi si faccia riferimento” (cfr. Cass. n. 1991/77); inoltre, affinché possa discorrersi di legato in sostituzione di legittima, <occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del “de cuius” di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima>>.
Apertis verbis, la qualificazione di un legato come in sostituzione di legittima, pur non richiedendo formule sacramentali, né un'espressa menzione del testatore sull'alternativa offerta fra conseguimento del legato stesso e richiesta della legittima, presuppone che, dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti pagina 6 di 10 la chiara e inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni.
Nella specie, la qualificazione del legato come in sostituzione della legittima appare confortata dall'analisi della scheda testamentaria. Si osserva infatti che, ove il testatore abbia disposto a favore di un legittimario con legato effettuando, poi, una disposizione universale in favore di altro legittimario, esaurendo il proprio patrimonio, la disposizione a titolo particolare andrebbe intesa come esaustiva della quota di legittima spettante al legittimario in favore del quale è stato disposto il legato, “nel senso che la volontà del testatore fosse di sostituire la quota di legittima con il legato” (cfr. Cass. n. 5918 del 1999)
Ciò posto in ordine alla qualificazione giuridica della attribuzione mortis causa, va osservato come l'art. 551 del codice civile prescriva che “se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima”.
Il legato in sostituzione di legittima, previsto dall'art. 551 c.c., è, quindi, una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che solo l'eventuale rinuncia determina il venir meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettantegli per legge sui beni ereditari
(Cass. Sez. 2, 27/06/2013, n. 16252).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare a tal riguardo che la formale rinuncia al legato in sostituzione di legittima si atteggia come un presupposto dell'azione di riduzione, dovendo avvenire previamente o, quanto meno, contestualmente alla domanda di riduzione;
inoltre, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ad substantiam, ex art. 1350 c.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9262 del 10/06/2003; Cass. Sez. Un., 29/03/2011, n. 7098).
La Cassazione ha ribadito che il potere attribuito al legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto un “legato tacitativo”, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege, anzichè conservare il legato, postula l'assolvimento di pagina 7 di 10 un onere, consistente nella rinuncia al legato, che, integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino al momento della decisione (cfr.
Cassazione Civile, Sez. II, Ord., 04-08-2017, n. 19646).
In quest'ottica, non avendo l'attrice depositato alcun atto di rinuncia al legato, ne deriva la preclusione del diritto di chiedere la reintegrazione della legittima, cui consegue l'inammissibilità della domanda proposta con assorbimento delle ulteriori deduzioni e eccezioni formulate.
Quanto alle domande riconvenzionali proposte dal convenuto non occorre pronunciarsi sulle stesse in quanto il convenuto ha insistito solo in via subordinata e in caso di accoglimento della domanda principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri dettati dal d.m. 147/2022, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria, concludendosi la causa con una pronuncia di inammissibilità.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando ogni contraria deduzione e eccezione disattesa così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore
- condanna l'attore al rimborso a favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella C.C. del 20 marzo 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ida Cuffaro dott.ssa Germana Radice
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