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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/12/2024, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3857/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Randazzo Maurizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Boccadoro Elena del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 03/09/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 49, Parte II - Serie A, Anno 2000. Dall'unione è nato, in data 11/08/2017, il figlio , oggi ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 30/08/2021 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Vercelli (VC) il 03/09/2000, trascritto nei Registri dello Stato Pt_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 49, Parte II - Serie A, Anno 2000 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. affido condiviso del minore nato a [...] [...] con la sua Persona_2 collocazione prevalente presso la residenza della madre, sig.ra ; Parte_2
2. il regime di incontri tra il minore e il padre avverrà secondo accordi tra le parti e comunque a fine settimana alterni da sabato alle ore 19 alla domenica alle ore 18, tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola alle ore 18, oltre a una settimana nelle vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il Natale od il Capodanno, tre giorni nelle vacanze pasquali e due settimane anche non consecutive nelle vacanze estive;
3. il contributo al mantenimento di a carico del padre per il mantenimento Persona_2 del minore è di euro 300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da pagina 2 di 3 versarsi alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle c.d. spese extra come da Pt_2
Protocollo del Tribunale di Vercelli;
4. le modalità di visita potranno essere modificate su accordo dei genitori in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, e verranno comunicate anche telefonicamente da entrambi i genitori con breve preavviso;
5. ciascun genitore eserciterà disgiuntamente le responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il minore presso di sé, mentre le scelte principali che riguardano il minore stesso, come quelle in campo scolastico, e medico e comunque rilevanti per la sua crescita, saranno adottate congiuntamente da entrambi i coniugi;
6. si dà atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto proprio e del figlio minore, nonché per i documenti di identità validi per l'espatrio per gli stessi e per il minore.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/12/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3857/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Randazzo Maurizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Boccadoro Elena del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 03/09/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 49, Parte II - Serie A, Anno 2000. Dall'unione è nato, in data 11/08/2017, il figlio , oggi ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 30/08/2021 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Vercelli (VC) il 03/09/2000, trascritto nei Registri dello Stato Pt_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 49, Parte II - Serie A, Anno 2000 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. affido condiviso del minore nato a [...] [...] con la sua Persona_2 collocazione prevalente presso la residenza della madre, sig.ra ; Parte_2
2. il regime di incontri tra il minore e il padre avverrà secondo accordi tra le parti e comunque a fine settimana alterni da sabato alle ore 19 alla domenica alle ore 18, tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola alle ore 18, oltre a una settimana nelle vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il Natale od il Capodanno, tre giorni nelle vacanze pasquali e due settimane anche non consecutive nelle vacanze estive;
3. il contributo al mantenimento di a carico del padre per il mantenimento Persona_2 del minore è di euro 300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da pagina 2 di 3 versarsi alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle c.d. spese extra come da Pt_2
Protocollo del Tribunale di Vercelli;
4. le modalità di visita potranno essere modificate su accordo dei genitori in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, e verranno comunicate anche telefonicamente da entrambi i genitori con breve preavviso;
5. ciascun genitore eserciterà disgiuntamente le responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il minore presso di sé, mentre le scelte principali che riguardano il minore stesso, come quelle in campo scolastico, e medico e comunque rilevanti per la sua crescita, saranno adottate congiuntamente da entrambi i coniugi;
6. si dà atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto proprio e del figlio minore, nonché per i documenti di identità validi per l'espatrio per gli stessi e per il minore.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/12/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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