Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione delle somme richieste

    La Corte ha ritenuto che non sia intervenuta prescrizione o decadenza, sia per la notifica di atti interruttivi nel tempo, sia per i provvedimenti di proroga legati all'emergenza COVID.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La resistente ha dimostrato la legale conoscenza del ricorrente delle pretese, poiché tutte le cartelle di pagamento e le successive intimazioni risultano notificate correttamente.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione degli atti impugnati

    Il preavviso di fermo amministrativo non necessita di sottoscrizione autentica, ma solo di riferimenti per individuare l'ente di provenienza.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    Gli atti contengono tutti i riferimenti al debito erariale e alle cartelle sottese ai preavvisi in discussione.

  • Rigettato
    Mancata allegazione degli atti di riferimento

    L'Agenzia delle Entrate non è obbligata all'allegazione di tali atti, in quanto già noti al ricorrente.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi

    L'applicazione degli interessi di mora è disciplinata dall'art. 30 del DL 602/1973, per cui non necessita ulteriore specificazione negli atti esattivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 21
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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