CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 561/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - ER
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- C PREV FERM AMM n. 12580202400004258000 IVA-ALTRO
- C PREV FERM AMM n. 12580202400004258000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 453/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistente: respingere il ricorso e condannare il ricorrente alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.10.2024 Ricorrente_1,assistito come in atti,impugnava i preavvisi di fermo amministrativo notificato dall'Agenzia delle Entrate relativamente alle seguenti cartelle di pagamento1) 12520200014944910001 IV e Irap l 2011 per € 1.924,15; 12520210000875609001 IV e
IRAP 2012 per€2.745,39) ;12520210011355287001 per diritto annuale CCIA 2018 per € 45,00;
12520220010375437001 diritto annuale CCIA 2019 per € 165,59 .Per un totale di Euro 4.880,13. Nel ricorso eccepisce l'intervenuta prescrizione delle somme richieste,la mancata notifica degli atti presupposti,la mancata sottoscrizione degli atti impugnati,la carenza di motivazione,la mancata allegazione degli atti di riferimento, la carenza di motivazione ed infine la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia Entrarte Ruiscossione con proprie dettagliate memorie dove principalmente rileva la carenza di legittimazione passiva dell'Ente di SC;
nel merito deposita documentazione attestante la notifica al ricorrente delle cartelle di pagamento cui il preavviso di riferisce,e conferma la regolarità e tempestività dell'atto impugnato. La sospensiva veniva respinta per mancanza dei requisiti di legge e, all'udienza del 27.10.2025, la Corte,in composizione monocratica,decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere confermata la legittimazione processuale passiva dell'AER : infatti le eccezioni sollevate dal ricorrente investono sia l'attività dell'Ente di riscossione che gli atti preliminari ai preavvisi impugnati. Per il resto tutti i rilevi del ricorrente e contenuti nel ricorso non trovano riscontro. Ed invero sulla mancata notifica degli atti presupposti ,parte resistente dimostra la legale conoscenza del Ricorrente_1 della pretesa poicè tutte me cartelle di pagamento e le successive intimazion risultano notificate correttamente.
Nessuna prescrizione/decadenza risulta intervenuta sia per gli atti interruttivi notificati nel tempo (vedi allegati)
,che per i vari e noti provvedimenti di proroga (24 mesi) intervenuti nel periodo di emergenza COVID. Sulla carenza di motivazione degli atti in esame non può non rilevarsi come gli stessi contengano tutti i riferimenti al debito erariale e alle cartelle sottese ai preavvisi in discussione .Anche i rilievi per la mancanza di sottoscrizione degli atti e la mancata indicazione delle modalità di impugnazione debbono essere respinte;
il preavviso in buona sostanza (e come è oramai pacifico) non necessità di sottoscrizione "autentica" ma escusivamente i riferimenti per individuare l'Ente di provenienza . Per ciò che concerne gli interessi di mora conteggiati si conferma che l'applicazione degli stessi è disciplinata dall'art.30 del DL 602/1973 per cui non necessità ulteriore specificazione negli atti esattivi. Va infine respinta anche l'eccezione di nullità per mancata allegazione degli atti prodromici in quanto non solo già noti al ricorrente ma anche perchè nella fattispecie l'AER non ne è obbligata.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in euro 500,00 oltre oneri ed accessori se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 561/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - ER
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- C PREV FERM AMM n. 12580202400004258000 IVA-ALTRO
- C PREV FERM AMM n. 12580202400004258000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 453/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistente: respingere il ricorso e condannare il ricorrente alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.10.2024 Ricorrente_1,assistito come in atti,impugnava i preavvisi di fermo amministrativo notificato dall'Agenzia delle Entrate relativamente alle seguenti cartelle di pagamento1) 12520200014944910001 IV e Irap l 2011 per € 1.924,15; 12520210000875609001 IV e
IRAP 2012 per€2.745,39) ;12520210011355287001 per diritto annuale CCIA 2018 per € 45,00;
12520220010375437001 diritto annuale CCIA 2019 per € 165,59 .Per un totale di Euro 4.880,13. Nel ricorso eccepisce l'intervenuta prescrizione delle somme richieste,la mancata notifica degli atti presupposti,la mancata sottoscrizione degli atti impugnati,la carenza di motivazione,la mancata allegazione degli atti di riferimento, la carenza di motivazione ed infine la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia Entrarte Ruiscossione con proprie dettagliate memorie dove principalmente rileva la carenza di legittimazione passiva dell'Ente di SC;
nel merito deposita documentazione attestante la notifica al ricorrente delle cartelle di pagamento cui il preavviso di riferisce,e conferma la regolarità e tempestività dell'atto impugnato. La sospensiva veniva respinta per mancanza dei requisiti di legge e, all'udienza del 27.10.2025, la Corte,in composizione monocratica,decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere confermata la legittimazione processuale passiva dell'AER : infatti le eccezioni sollevate dal ricorrente investono sia l'attività dell'Ente di riscossione che gli atti preliminari ai preavvisi impugnati. Per il resto tutti i rilevi del ricorrente e contenuti nel ricorso non trovano riscontro. Ed invero sulla mancata notifica degli atti presupposti ,parte resistente dimostra la legale conoscenza del Ricorrente_1 della pretesa poicè tutte me cartelle di pagamento e le successive intimazion risultano notificate correttamente.
Nessuna prescrizione/decadenza risulta intervenuta sia per gli atti interruttivi notificati nel tempo (vedi allegati)
,che per i vari e noti provvedimenti di proroga (24 mesi) intervenuti nel periodo di emergenza COVID. Sulla carenza di motivazione degli atti in esame non può non rilevarsi come gli stessi contengano tutti i riferimenti al debito erariale e alle cartelle sottese ai preavvisi in discussione .Anche i rilievi per la mancanza di sottoscrizione degli atti e la mancata indicazione delle modalità di impugnazione debbono essere respinte;
il preavviso in buona sostanza (e come è oramai pacifico) non necessità di sottoscrizione "autentica" ma escusivamente i riferimenti per individuare l'Ente di provenienza . Per ciò che concerne gli interessi di mora conteggiati si conferma che l'applicazione degli stessi è disciplinata dall'art.30 del DL 602/1973 per cui non necessità ulteriore specificazione negli atti esattivi. Va infine respinta anche l'eccezione di nullità per mancata allegazione degli atti prodromici in quanto non solo già noti al ricorrente ma anche perchè nella fattispecie l'AER non ne è obbligata.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in euro 500,00 oltre oneri ed accessori se dovuti.