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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 532/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO CO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3367/2024 spedito il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Fondi - Piazza Del Municipio N. 1 04022 Fondi LT
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Il Comune - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1115/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2
e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220096912210 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, in proprio, appella la sentenza n. 1115/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento IMU
2014, ritenendo regolare la notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Con l'atto di appello, la contribuente deduce:
-l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e della raccomandata informativa (CAD);
-la violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92;
-la prescrizione quinquennale del tributo.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi nel doppio grado di giudizio.
Si è costituito il Comune di Fondi, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato, ribadendo la regolarità della notifica per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e l'inammissibilità della questione di prescrizione, chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento n. 3606 del 09/12/2019 è stato notificato a mezzo raccomandata
A/R, accettata dall'ufficio postale il 16/12/2019 e non ritirata, con perfezionamento per compiuta giacenza.
L'art. 1, comma 161, L. 296/2006 consente ai Comuni di notificare gli avvisi di accertamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza applicazione delle regole della L. 890/1982.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4448/2009; n. 9111/2012; n. 25952/2017; ord. n. 16183/2021) ha chiarito che, in tali casi, non è richiesta la seconda raccomandata informativa (CAD) e la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza.
L'avviso di accertamento, regolarmente notificato e non impugnato, è divenuto definitivo. La cartella di pagamento successiva non costituisce nuovo atto impositivo e può essere contestata solo per vizi propri
(art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992), non per questioni attinenti all'atto presupposto.
L'eccezione di prescrizione è inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, in violazione del divieto di introdurre motivi nuovi (art. 57 D.Lgs. 546/1992).
La sentenza di primo grado ha correttamente motivato, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza incorrere in nullità.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese liquidate in € 100 ,00 (cento/00) oltre oneri di legge
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO CO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3367/2024 spedito il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Fondi - Piazza Del Municipio N. 1 04022 Fondi LT
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Il Comune - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1115/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2
e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220096912210 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, in proprio, appella la sentenza n. 1115/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento IMU
2014, ritenendo regolare la notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Con l'atto di appello, la contribuente deduce:
-l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e della raccomandata informativa (CAD);
-la violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92;
-la prescrizione quinquennale del tributo.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi nel doppio grado di giudizio.
Si è costituito il Comune di Fondi, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato, ribadendo la regolarità della notifica per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e l'inammissibilità della questione di prescrizione, chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento n. 3606 del 09/12/2019 è stato notificato a mezzo raccomandata
A/R, accettata dall'ufficio postale il 16/12/2019 e non ritirata, con perfezionamento per compiuta giacenza.
L'art. 1, comma 161, L. 296/2006 consente ai Comuni di notificare gli avvisi di accertamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza applicazione delle regole della L. 890/1982.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4448/2009; n. 9111/2012; n. 25952/2017; ord. n. 16183/2021) ha chiarito che, in tali casi, non è richiesta la seconda raccomandata informativa (CAD) e la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza.
L'avviso di accertamento, regolarmente notificato e non impugnato, è divenuto definitivo. La cartella di pagamento successiva non costituisce nuovo atto impositivo e può essere contestata solo per vizi propri
(art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992), non per questioni attinenti all'atto presupposto.
L'eccezione di prescrizione è inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, in violazione del divieto di introdurre motivi nuovi (art. 57 D.Lgs. 546/1992).
La sentenza di primo grado ha correttamente motivato, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza incorrere in nullità.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese liquidate in € 100 ,00 (cento/00) oltre oneri di legge