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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 25/03/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 712/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice in riassunzione c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
l'Avv. Stefania Crimi in sostituzione dell'Avv. RIZZUTI GAETANO nel mandato;
C.F._2 per parte convenuta , c.f. Controparte_1
, l'Avv. Giovanni Corina in sostituzione di nel mandato;
P.IVA_1 Controparte_2 per parte convenuta c.f. , rappresentata da Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
in p.l.r.p.t., l'Avv. Fabio Ferraro in sostituzione degli Avv.ti Stefano Menghini e Davide Salina.
[...]
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa . Persona_1
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, aaccqquuiissiittoo aanncchhee iinn ffoorrmmaattoo ddiiggiittaallee,, iill ffaasscciiccoolloo ddeellll''eesseeccuuzziioonnee rrggee 223366//22001188,, eedd eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione del 5 marzo 2024, e - all'esito dell'esaurimento della fase Parte_1 Parte_2 cautelare dell'opposizione all'esecuzione immobiliare rge 236/2018 conclusasi con il rigetto della istanza di sospensione della procedura esecutiva - hanno introdotto il relativo giudizio di merito convenendo in giudizio già e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_5 Controparte_1
quale creditrice procedente, nonché e, per essa quale sua mandataria,
[...] Controparte_3 CP_4
quale creditrice intervenuta, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e
[...] dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'atto di intervento ex
1 art. 111 c.p.c. spiegato dalla nel presente procedimento in quanto assolutamente non dovuto CP_1 il credito anteposto, e per l'effetto accertare e dichiarare nullo, nonché illegittimo ed improcedibile anche perché, oltretutto non oggetto di specificazione, l'intervento ex art. 499 c.p.c. di - Controparte_3 accertare e dichiarare estinta ogni debenza nei confronti della e, per l'effetto 1) dichiarare la CP_1 estinzione della presente procedura a far data dal 31.12.2020; 2) condannare la al CP_1 risarcimento, in favore degli attori, dei danni subiti in conseguenza dei fatti denunciati e delle responsabilità che ivi verranno ravvisate pari alle somme cui sono stati condannati gli opponenti, in sede di inibitoria, in favore di per euro 1.615,00, oltre accessori, nonché quelli rivenienti dalla illegittima Controparte_3 permanenza del vincolo pignoratizio su tutti i beni immobili di loro proprietà, quantificabili in euro
20.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito del giudizio, anche determinata dall'impossibilità di impiegare taluni di tali beni per la definizione, anche in via conciliativa e transattiva, della posizione creditoria assuntivamente vantata da . In Controparte_3 particolare, per ciò che riguarda la posizione della creditrice intervenuta, gli opponenti hanno esclusivamente contestato, in via del tutto generica, la pretesa creditoria vantata dalla stessa”.
A sostegno delle domande hanno dedotto l'illegittimità della permanenza sul ruolo della procedura esecutiva immobiliare in quanto tra le parti originarie era intervenuto accordo transattivo regolarmente onorato dalle parti debitrici nei termini concordati.
Con impegno esplicativo ha dedotto: che la già Banca Carime spa, notificava atto di pignoramento immobiliare nei confronti degli CP_5 odierni opponenti per l'importo precettato di euro 17.109,66, a cui era seguita l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva in oggetto, in forza del decreto ingiuntivo n. 475/2012 emesso dal Tribunale di Cosenza per l'importo di euro 33.568,82, credito parzialmente escusso in forza della garanzia prestata da
[...]
in favore della Banca Carime spa, precedente creditore, sulla scorta delle linee di Parte_3 credito sopra riferite, e dichiarato definitivamente esecutivo con la sentenza n. 1344/2018 di rigetto della opposizione proposta;
che, nelle more della procedura espropriativa, interveniva tra le parti accordo transattivo con cui veniva concordato, a saldo e stralcio della posizione debitoria, il pagamento della somma di euro 10.000,00, come da accordo sottoscritto in data 26.08.2020 per accettazione dalle parti odierne opponenti, con cui veniva anche pattuito che “con l'esatta esecuzione della transazione le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra relativamente ai rapporti intercorsi con espressa rinuncia ad ogni pretesa azionata e azionabile”; che la banca dava atto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 6.500,00 e le parti stabilivano che la restante somma di euro 3.500,00 avrebbe dovuto essere corrisposta attraverso pagamenti mensili di euro
700,00 a partire da agosto 2020 e sino al 30 dicembre 2020; che, anche in considerazione della delicata situazione legata all'evento pandemico del 2020 che aveva determinato un rallentamento dell'attività lavorativa, i coniugi opponenti avevano saldato la somma residua
2 mediante un unico pagamento eseguito in data 29.12.2020 di euro 3.500,00, e, quindi, comunque entro la data di scadenza accordata;
che tale somma era stata regolarmente incassata dalla banca che nulla aveva eccepito né contestato in ordine alla modalità di pagamento in un'unica rata alla scadenza cosicché gli odierni opponenti confidavano nell'estinzione definitiva di ogni pendenza con il detto istituto di credito anche perché nessuna successiva comunicazione di risoluzione dell'accordo e di contestuale messa in mora e richiesta economica veniva loro inviata;
che, tuttavia, non solo la non aveva provveduto al deposito della desistenza dalla procedura CP_5 esecutiva con conseguente formalizzazione della rinuncia agli atti, ma la , quale cessionaria CP_1 dell'originario credito vantato dalla basato sulle medesime linee di credito azionate con il CP_5 decreto ingiuntivo n. 475/2012, e transatto, in data 08.03.2021 aveva inopinatamente spiegato atto di intervento ex art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva e, con atto del 22.06.2021, formulato istanza di riassunzione della procedura esecutiva, così determinandone la reviviscenza (sospesa dal G.E. con provvedimento del 19.07.2019 sino al 03.07.2021); che quindi la permanenza della procedura sul ruolo aveva determinato l'inammissibile intervento ex art. 499
c.p.c. della in forza del credito originariamente vantato da Banco di Napoli S.p.A Controparte_3 riveniente dal contratto di mutuo fondiario rep. 56315 racc. 16029 a firma del Notaio Dott. Persona_2
Notaio in Cosenza per l'originario importo di Lire 100.000.00.
Ha quindi concluso coerentemente per l'accoglimento delle domande sopra richiamate, vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata l'11 aprile 2024 si è costituita la cessionaria della originaria creditrice procedente, per contestare la domanda avversaria, sull'assunto del mancato adempimento della transazione intervenuta.
Ha quindi chiesto al Tribunale di “rigettare l'opposizione in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, strumentale e pretestuosa, per l'effetto disporre che si prosegua con le operazioni di vendita del compendio pignorato. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
Ha resistito pure l'intervenuta la quale ha eccepito in via preliminare di rito l'inammissibilità dei CP_3 motivi relativi ai singoli atti di esecuzione per decorso del termine ex art. 617 c.p.c., avendo gli opponenti spiegato opposizione avverso l'istanza di riassunzione della procedura esecutiva soltanto l'11 dicembre 2023 sebbene a conoscenza della supposta illegittimità della riassunzione depositata il 22 giugno 2021 quanto meno sin dal 25 luglio 2023.
Nel merito ha evidenziato la legittimità del proprio intervento, documentando che il credito azionato in executivis di € 32.868,05 derivava dal mancato pagamento (i) delle rate del mutuo per € 8.106,88, (ii) del capitale residuo per € 12.249,82 e (ii) degli interessi di mora al 21 luglio 2023, così come esattamente determinati nel contratto, per € 12.511,35.
Ha quindi concluso per il rigetto delle domande avversarie, con il favore di spese e competenze di lite.
La causa, istruita in via meramente documentale, in difetto di richieste istruttorie è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusive.
3 Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
In primo luogo deve asseverarsi la tempestività dell'opposizione spiegata da parte attrice in relazione alla contestazione della legittimità dell'intervento della cessionaria (e conseguentemente della CP_1 intervenuta nella procedura esecutiva pendente per effetto dell'adempimento dell'avvenuta CP_3 transazione con alla quale deve attribuirsi natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., CP_5
e stigmatizzarsi invece la tardività ai sensi dell'art. 617 c.p.c. della censura mossa dagli esecutati in ordine alla riassunzione del giudizio sospeso, risolventesi in una “reazione” dell'esecutata al singolo atto di esecuzione esperita tuttavia quando era ormai spirato il termine di 20 giorni previsto dalla norma.
Con riguardo all'adempimento della transazione, è incontroverso che, in luogo delle rate da 700 euro ciascuna, i debitori abbiano adempiuto la propria obbligazione mediante effettuazione di bonifico del 29 dicembre 2021, dell'integrale somma dovuta (né è stata fornita la prova che l'accredito del pagamento sia avvenuto successivamente al 30.12.2020).
Orbene, dalla lettura dell'accordo transattivo inter partes: da un lato non si rinviene alcun carattere di essenzialità alla rateizzazione accordata, essendo specificatamente indicato solo che “in caso di mancato pagamento alla scadenza indicata sopra riportata il presente accordo si intenderà risolto…..”; dall'altro è espressamente pattuito che “con l'esatta esecuzione della transazione le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra relativamente ai rapporti intercorsi con espressa rinuncia ad ogni pretesa azionata e azionabile”.
Come noto, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la sua gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c. va sempre commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del negozio.
Alla luce dell'esiguità dell'importo residuo in rapporto alla somma transatta, pari a meno della metà, e degli importi delle singole rate e, comunque, dell'intervenuto pagamento in un'unica soluzione dell'importo concordato alla scadenza indicata come termine essenziale, può ritenersi che l'interesse della parte creditrice si stato rispettato e garantito. Trattandosi di inesatto adempimento, non si è verificata nel caso di specie una notevole alterazione, a danno del creditore, di quel rapporto di corrispettività tra gli arricchimenti che costituisce il contenuto della volontà causale delle parti contraenti.
In ogni caso, nessuna risoluzione dell'accordo transattivo ex art. 1976 c.c. è stata mai invocata dalla banca creditrice in ragione dell'inesatto adempimento e nessuna comunicazione esplicitante tale volontà con l'utilizzo dello schema della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. risulta sia mai stata inviata agli odierni opponenti prima dell'intervento spiegato nella presente procedura espropriativa dal cessionario del credito.
Anzi, come detto, la banca creditrice, accettando il pagamento della somma ancora dovuta in forza dell'accordo transattivo intervenuto alla scadenza dell'ultimo termine ivi indicato, e dimostrando così di ritenere tollerabile il ritardo e, quindi, rinunciando con un comportamento concludente a far valere il diritto a chiedere la risoluzione della transazione, ha incamerato le somme transatte senza nulla eccepire salvo poi,
4 alla scadenza del termine, instare per la riassunzione della procedura per il tramite del nuovo soggetto giuridico dichiaratosi cessionario della originaria posizione creditoria di titolarità della CP_5
Di talchè deve accogliersi l'opposizione spiegata sul punto dagli odierni opponenti e ritenerso in parte qua illegittimo l'intervento ex art. 111 c.p.c. della CP_1
Apodittica è tuttavia la domanda risarcitoria, formulata in termini assolutamente generica da parte opponente, pure in punto di prova del quantum richiesto.
Quanto invece alla posizione della intervenuta si impone una previa considerazione di sistema. CP_3
In relazione a procedure esecutive caratterizzate da complessità soggettiva dal lato attivo (cioè dalla partecipazione, oltre al pignorante, di creditori interventori), la Corte di Cassazione, nella sua composizione tipica di organo della nomofilachia ed allo scopo di dissipare divergenze ermeneutiche, ha precisato che la regola della c.d. immanenza del titolo esecutivo (per cui quest'ultimo, integrante condizione necessaria e sufficiente dell'azione, deve esistere, valido ed efficace, dal momento iniziale del procedimento sino alla conclusione dello stesso) va intesa nel senso di non postulare necessariamente la continuativa e persistente sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì di richiedere la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo - sia pure posto a base dell'azione spiegata dall'interventore - che giustifichi la perdurante efficacia del pignoramento e sorregga quindi i singoli atti esecutivi via via posti in essere, restando del tutto irrilevante l'imputazione soggettiva di questi.
Muovendo da questa premessa, denegato il riconoscimento di un diritto «di priorità» al creditore procedente e valorizzata la centralità della regola della par condicio creditorum, la concreta declinazione degli effetti dell'intervento previsti dall'art. 500 cod. proc. civ. importa che il creditore intervenuto munito di titolo si trovi in situazione paritetica rispetto al creditore procedente, ambedue legittimati all'azione esecutiva nascente dai rispettivi titoli, esercitata da ciascuno di essi con differenti modalità (con il pignoramento o con l'atto di intervento) e quindi ambedue muniti del potere (non soltanto di concorrere alla distribuzione del ricavato ma) di provocare i singoli atti di impulso della procedura espropriativa.
Nella descritta prospettiva, gli atti di impulso del processo esecutivo assumono rilevanza meramente oggettiva, con totale indifferenza cioè del creditore titolato da cui le stesse promanano, siccome tutte dirette a comporre un'unica sequenza che si dipana dal pignoramento per addivenire alla vendita del bene staggito ed alla distribuzione del ricavato: l'atto di impulso compiuto da un creditore legittimato «si partecipa» agli altri potenziali legittimati, per cui il creditore munito di titolo (ex se abilitato a compiere singoli atti della espropriazione), allorquando spiega intervento, partecipa al pignoramento da altri eseguito prima dell'intervento stesso. Da quanto sopra consegue che, nel processo di esecuzione forzata al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) azionato dal procedente e posto a base di un pignoramento in origine valido, non travolgono la posizione dei creditori interventori titolati, cioè non ostacolano la prosecuzione del procedimento ad iniziativa dell'interventore munito di idoneo ed efficace titolo, a prescindere dall'effettuazione di un pignoramento successivo, salvo che l'intervento sia stato svolto dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell'arresto dell'azione esecutiva (in tal senso, Cass., Sez. U,
5 07/01/2014, n. 61, in espresso superamento del precedente indirizzo espresso da Cass. 13/02/2009, n. 3531, insistentemente richiamato dal ricorrente a sostegno del motivo;
da ultimo Cass. 23654/2023).
Nel caso in esame risulta per tabulas che:
a seguito di istanza del creditore procedente del 3.7.2019 ex art. 624 bis c.p.c, con provvedimento del 19 luglio 2019 era stata disposta dal g.e. la sospensione per 24 mesi della procedura esecutiva sino al 3 luglio
2021; CP_ in data 8 marzo 2021 la aveva proposto intervento nella procedura esecutiva quale successore a titolo particolare del diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; il successivo 21 giugno 2021 la detta società aveva tempestivamente formulato istanza di prosecuzione del giudizio sospeso e quindi delle operazioni di vendita del compendio pignorato, disposte solo con provvedimento del 24 maggio 2023; in data 21 luglio 2023 era intervenuta nel processo esecutivo ai sensi dell'art. 499 c.p.c. in forza di CP_3 altro titolo esecutivo.
Dunque al momento di tale intervento, la procedura esecutiva non era più sospesa né si era arrestata per altri motivi, non avendo peraltro la parte debitrice esecutata proposto istanza di estinzione della stessa dopo l'adempimento della transazione.
Sicchè, il difetto del titolo posto a fondamento dell'originaria azione esecutiva del creditore procedente è sopravvenuto all'intervento della che deve quindi ritenersi legittimo in quanto a sua volta CP_3 suffragato da valido titolo esecutivo.
Sul punto, giova evidenziare che - nell'ambito della suindicata procedura - il creditore ha prodotto (i) il finanziamento a lungo/medio termine del 29 agosto 2001, rep. 56.315 - racc. 16.029, (ii) il successivo atto di quietanza del 24 settembre 2001, rep. 56.466 - racc. 15.106, oltreché (iii) il relativo piano di ammortamento.
Conseguentemente il procedimento esecutivo, limitatamente al soddisfacimento di tali ragioni creditorie, può dunque continuare il suo corso.
Le spese di lite, alla luce del complessivo esito della vertenza e della peculiarità della stessa, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: dichiara l'illegittimità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato dalla nella procedura CP_1 esecutiva in ragione del regolare pagamento da parte degli odierni attori delle somme di cui all'accordo transattivo del 26.08.2020 e, per l'effetto, dichiarare estinta la procedura esecutiva n parte qua;
rigetta ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, formulata da parte attrice;
compensa le spese di lite tra tutte le parti in contesa.
Cosenza, 25/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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Chiamata la causa iscritta al N. 712/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice in riassunzione c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
l'Avv. Stefania Crimi in sostituzione dell'Avv. RIZZUTI GAETANO nel mandato;
C.F._2 per parte convenuta , c.f. Controparte_1
, l'Avv. Giovanni Corina in sostituzione di nel mandato;
P.IVA_1 Controparte_2 per parte convenuta c.f. , rappresentata da Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
in p.l.r.p.t., l'Avv. Fabio Ferraro in sostituzione degli Avv.ti Stefano Menghini e Davide Salina.
[...]
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa . Persona_1
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, aaccqquuiissiittoo aanncchhee iinn ffoorrmmaattoo ddiiggiittaallee,, iill ffaasscciiccoolloo ddeellll''eesseeccuuzziioonnee rrggee 223366//22001188,, eedd eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione del 5 marzo 2024, e - all'esito dell'esaurimento della fase Parte_1 Parte_2 cautelare dell'opposizione all'esecuzione immobiliare rge 236/2018 conclusasi con il rigetto della istanza di sospensione della procedura esecutiva - hanno introdotto il relativo giudizio di merito convenendo in giudizio già e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_5 Controparte_1
quale creditrice procedente, nonché e, per essa quale sua mandataria,
[...] Controparte_3 CP_4
quale creditrice intervenuta, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e
[...] dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'atto di intervento ex
1 art. 111 c.p.c. spiegato dalla nel presente procedimento in quanto assolutamente non dovuto CP_1 il credito anteposto, e per l'effetto accertare e dichiarare nullo, nonché illegittimo ed improcedibile anche perché, oltretutto non oggetto di specificazione, l'intervento ex art. 499 c.p.c. di - Controparte_3 accertare e dichiarare estinta ogni debenza nei confronti della e, per l'effetto 1) dichiarare la CP_1 estinzione della presente procedura a far data dal 31.12.2020; 2) condannare la al CP_1 risarcimento, in favore degli attori, dei danni subiti in conseguenza dei fatti denunciati e delle responsabilità che ivi verranno ravvisate pari alle somme cui sono stati condannati gli opponenti, in sede di inibitoria, in favore di per euro 1.615,00, oltre accessori, nonché quelli rivenienti dalla illegittima Controparte_3 permanenza del vincolo pignoratizio su tutti i beni immobili di loro proprietà, quantificabili in euro
20.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito del giudizio, anche determinata dall'impossibilità di impiegare taluni di tali beni per la definizione, anche in via conciliativa e transattiva, della posizione creditoria assuntivamente vantata da . In Controparte_3 particolare, per ciò che riguarda la posizione della creditrice intervenuta, gli opponenti hanno esclusivamente contestato, in via del tutto generica, la pretesa creditoria vantata dalla stessa”.
A sostegno delle domande hanno dedotto l'illegittimità della permanenza sul ruolo della procedura esecutiva immobiliare in quanto tra le parti originarie era intervenuto accordo transattivo regolarmente onorato dalle parti debitrici nei termini concordati.
Con impegno esplicativo ha dedotto: che la già Banca Carime spa, notificava atto di pignoramento immobiliare nei confronti degli CP_5 odierni opponenti per l'importo precettato di euro 17.109,66, a cui era seguita l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva in oggetto, in forza del decreto ingiuntivo n. 475/2012 emesso dal Tribunale di Cosenza per l'importo di euro 33.568,82, credito parzialmente escusso in forza della garanzia prestata da
[...]
in favore della Banca Carime spa, precedente creditore, sulla scorta delle linee di Parte_3 credito sopra riferite, e dichiarato definitivamente esecutivo con la sentenza n. 1344/2018 di rigetto della opposizione proposta;
che, nelle more della procedura espropriativa, interveniva tra le parti accordo transattivo con cui veniva concordato, a saldo e stralcio della posizione debitoria, il pagamento della somma di euro 10.000,00, come da accordo sottoscritto in data 26.08.2020 per accettazione dalle parti odierne opponenti, con cui veniva anche pattuito che “con l'esatta esecuzione della transazione le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra relativamente ai rapporti intercorsi con espressa rinuncia ad ogni pretesa azionata e azionabile”; che la banca dava atto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 6.500,00 e le parti stabilivano che la restante somma di euro 3.500,00 avrebbe dovuto essere corrisposta attraverso pagamenti mensili di euro
700,00 a partire da agosto 2020 e sino al 30 dicembre 2020; che, anche in considerazione della delicata situazione legata all'evento pandemico del 2020 che aveva determinato un rallentamento dell'attività lavorativa, i coniugi opponenti avevano saldato la somma residua
2 mediante un unico pagamento eseguito in data 29.12.2020 di euro 3.500,00, e, quindi, comunque entro la data di scadenza accordata;
che tale somma era stata regolarmente incassata dalla banca che nulla aveva eccepito né contestato in ordine alla modalità di pagamento in un'unica rata alla scadenza cosicché gli odierni opponenti confidavano nell'estinzione definitiva di ogni pendenza con il detto istituto di credito anche perché nessuna successiva comunicazione di risoluzione dell'accordo e di contestuale messa in mora e richiesta economica veniva loro inviata;
che, tuttavia, non solo la non aveva provveduto al deposito della desistenza dalla procedura CP_5 esecutiva con conseguente formalizzazione della rinuncia agli atti, ma la , quale cessionaria CP_1 dell'originario credito vantato dalla basato sulle medesime linee di credito azionate con il CP_5 decreto ingiuntivo n. 475/2012, e transatto, in data 08.03.2021 aveva inopinatamente spiegato atto di intervento ex art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva e, con atto del 22.06.2021, formulato istanza di riassunzione della procedura esecutiva, così determinandone la reviviscenza (sospesa dal G.E. con provvedimento del 19.07.2019 sino al 03.07.2021); che quindi la permanenza della procedura sul ruolo aveva determinato l'inammissibile intervento ex art. 499
c.p.c. della in forza del credito originariamente vantato da Banco di Napoli S.p.A Controparte_3 riveniente dal contratto di mutuo fondiario rep. 56315 racc. 16029 a firma del Notaio Dott. Persona_2
Notaio in Cosenza per l'originario importo di Lire 100.000.00.
Ha quindi concluso coerentemente per l'accoglimento delle domande sopra richiamate, vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata l'11 aprile 2024 si è costituita la cessionaria della originaria creditrice procedente, per contestare la domanda avversaria, sull'assunto del mancato adempimento della transazione intervenuta.
Ha quindi chiesto al Tribunale di “rigettare l'opposizione in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, strumentale e pretestuosa, per l'effetto disporre che si prosegua con le operazioni di vendita del compendio pignorato. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
Ha resistito pure l'intervenuta la quale ha eccepito in via preliminare di rito l'inammissibilità dei CP_3 motivi relativi ai singoli atti di esecuzione per decorso del termine ex art. 617 c.p.c., avendo gli opponenti spiegato opposizione avverso l'istanza di riassunzione della procedura esecutiva soltanto l'11 dicembre 2023 sebbene a conoscenza della supposta illegittimità della riassunzione depositata il 22 giugno 2021 quanto meno sin dal 25 luglio 2023.
Nel merito ha evidenziato la legittimità del proprio intervento, documentando che il credito azionato in executivis di € 32.868,05 derivava dal mancato pagamento (i) delle rate del mutuo per € 8.106,88, (ii) del capitale residuo per € 12.249,82 e (ii) degli interessi di mora al 21 luglio 2023, così come esattamente determinati nel contratto, per € 12.511,35.
Ha quindi concluso per il rigetto delle domande avversarie, con il favore di spese e competenze di lite.
La causa, istruita in via meramente documentale, in difetto di richieste istruttorie è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusive.
3 Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
In primo luogo deve asseverarsi la tempestività dell'opposizione spiegata da parte attrice in relazione alla contestazione della legittimità dell'intervento della cessionaria (e conseguentemente della CP_1 intervenuta nella procedura esecutiva pendente per effetto dell'adempimento dell'avvenuta CP_3 transazione con alla quale deve attribuirsi natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., CP_5
e stigmatizzarsi invece la tardività ai sensi dell'art. 617 c.p.c. della censura mossa dagli esecutati in ordine alla riassunzione del giudizio sospeso, risolventesi in una “reazione” dell'esecutata al singolo atto di esecuzione esperita tuttavia quando era ormai spirato il termine di 20 giorni previsto dalla norma.
Con riguardo all'adempimento della transazione, è incontroverso che, in luogo delle rate da 700 euro ciascuna, i debitori abbiano adempiuto la propria obbligazione mediante effettuazione di bonifico del 29 dicembre 2021, dell'integrale somma dovuta (né è stata fornita la prova che l'accredito del pagamento sia avvenuto successivamente al 30.12.2020).
Orbene, dalla lettura dell'accordo transattivo inter partes: da un lato non si rinviene alcun carattere di essenzialità alla rateizzazione accordata, essendo specificatamente indicato solo che “in caso di mancato pagamento alla scadenza indicata sopra riportata il presente accordo si intenderà risolto…..”; dall'altro è espressamente pattuito che “con l'esatta esecuzione della transazione le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra relativamente ai rapporti intercorsi con espressa rinuncia ad ogni pretesa azionata e azionabile”.
Come noto, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la sua gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c. va sempre commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del negozio.
Alla luce dell'esiguità dell'importo residuo in rapporto alla somma transatta, pari a meno della metà, e degli importi delle singole rate e, comunque, dell'intervenuto pagamento in un'unica soluzione dell'importo concordato alla scadenza indicata come termine essenziale, può ritenersi che l'interesse della parte creditrice si stato rispettato e garantito. Trattandosi di inesatto adempimento, non si è verificata nel caso di specie una notevole alterazione, a danno del creditore, di quel rapporto di corrispettività tra gli arricchimenti che costituisce il contenuto della volontà causale delle parti contraenti.
In ogni caso, nessuna risoluzione dell'accordo transattivo ex art. 1976 c.c. è stata mai invocata dalla banca creditrice in ragione dell'inesatto adempimento e nessuna comunicazione esplicitante tale volontà con l'utilizzo dello schema della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. risulta sia mai stata inviata agli odierni opponenti prima dell'intervento spiegato nella presente procedura espropriativa dal cessionario del credito.
Anzi, come detto, la banca creditrice, accettando il pagamento della somma ancora dovuta in forza dell'accordo transattivo intervenuto alla scadenza dell'ultimo termine ivi indicato, e dimostrando così di ritenere tollerabile il ritardo e, quindi, rinunciando con un comportamento concludente a far valere il diritto a chiedere la risoluzione della transazione, ha incamerato le somme transatte senza nulla eccepire salvo poi,
4 alla scadenza del termine, instare per la riassunzione della procedura per il tramite del nuovo soggetto giuridico dichiaratosi cessionario della originaria posizione creditoria di titolarità della CP_5
Di talchè deve accogliersi l'opposizione spiegata sul punto dagli odierni opponenti e ritenerso in parte qua illegittimo l'intervento ex art. 111 c.p.c. della CP_1
Apodittica è tuttavia la domanda risarcitoria, formulata in termini assolutamente generica da parte opponente, pure in punto di prova del quantum richiesto.
Quanto invece alla posizione della intervenuta si impone una previa considerazione di sistema. CP_3
In relazione a procedure esecutive caratterizzate da complessità soggettiva dal lato attivo (cioè dalla partecipazione, oltre al pignorante, di creditori interventori), la Corte di Cassazione, nella sua composizione tipica di organo della nomofilachia ed allo scopo di dissipare divergenze ermeneutiche, ha precisato che la regola della c.d. immanenza del titolo esecutivo (per cui quest'ultimo, integrante condizione necessaria e sufficiente dell'azione, deve esistere, valido ed efficace, dal momento iniziale del procedimento sino alla conclusione dello stesso) va intesa nel senso di non postulare necessariamente la continuativa e persistente sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì di richiedere la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo - sia pure posto a base dell'azione spiegata dall'interventore - che giustifichi la perdurante efficacia del pignoramento e sorregga quindi i singoli atti esecutivi via via posti in essere, restando del tutto irrilevante l'imputazione soggettiva di questi.
Muovendo da questa premessa, denegato il riconoscimento di un diritto «di priorità» al creditore procedente e valorizzata la centralità della regola della par condicio creditorum, la concreta declinazione degli effetti dell'intervento previsti dall'art. 500 cod. proc. civ. importa che il creditore intervenuto munito di titolo si trovi in situazione paritetica rispetto al creditore procedente, ambedue legittimati all'azione esecutiva nascente dai rispettivi titoli, esercitata da ciascuno di essi con differenti modalità (con il pignoramento o con l'atto di intervento) e quindi ambedue muniti del potere (non soltanto di concorrere alla distribuzione del ricavato ma) di provocare i singoli atti di impulso della procedura espropriativa.
Nella descritta prospettiva, gli atti di impulso del processo esecutivo assumono rilevanza meramente oggettiva, con totale indifferenza cioè del creditore titolato da cui le stesse promanano, siccome tutte dirette a comporre un'unica sequenza che si dipana dal pignoramento per addivenire alla vendita del bene staggito ed alla distribuzione del ricavato: l'atto di impulso compiuto da un creditore legittimato «si partecipa» agli altri potenziali legittimati, per cui il creditore munito di titolo (ex se abilitato a compiere singoli atti della espropriazione), allorquando spiega intervento, partecipa al pignoramento da altri eseguito prima dell'intervento stesso. Da quanto sopra consegue che, nel processo di esecuzione forzata al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) azionato dal procedente e posto a base di un pignoramento in origine valido, non travolgono la posizione dei creditori interventori titolati, cioè non ostacolano la prosecuzione del procedimento ad iniziativa dell'interventore munito di idoneo ed efficace titolo, a prescindere dall'effettuazione di un pignoramento successivo, salvo che l'intervento sia stato svolto dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell'arresto dell'azione esecutiva (in tal senso, Cass., Sez. U,
5 07/01/2014, n. 61, in espresso superamento del precedente indirizzo espresso da Cass. 13/02/2009, n. 3531, insistentemente richiamato dal ricorrente a sostegno del motivo;
da ultimo Cass. 23654/2023).
Nel caso in esame risulta per tabulas che:
a seguito di istanza del creditore procedente del 3.7.2019 ex art. 624 bis c.p.c, con provvedimento del 19 luglio 2019 era stata disposta dal g.e. la sospensione per 24 mesi della procedura esecutiva sino al 3 luglio
2021; CP_ in data 8 marzo 2021 la aveva proposto intervento nella procedura esecutiva quale successore a titolo particolare del diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; il successivo 21 giugno 2021 la detta società aveva tempestivamente formulato istanza di prosecuzione del giudizio sospeso e quindi delle operazioni di vendita del compendio pignorato, disposte solo con provvedimento del 24 maggio 2023; in data 21 luglio 2023 era intervenuta nel processo esecutivo ai sensi dell'art. 499 c.p.c. in forza di CP_3 altro titolo esecutivo.
Dunque al momento di tale intervento, la procedura esecutiva non era più sospesa né si era arrestata per altri motivi, non avendo peraltro la parte debitrice esecutata proposto istanza di estinzione della stessa dopo l'adempimento della transazione.
Sicchè, il difetto del titolo posto a fondamento dell'originaria azione esecutiva del creditore procedente è sopravvenuto all'intervento della che deve quindi ritenersi legittimo in quanto a sua volta CP_3 suffragato da valido titolo esecutivo.
Sul punto, giova evidenziare che - nell'ambito della suindicata procedura - il creditore ha prodotto (i) il finanziamento a lungo/medio termine del 29 agosto 2001, rep. 56.315 - racc. 16.029, (ii) il successivo atto di quietanza del 24 settembre 2001, rep. 56.466 - racc. 15.106, oltreché (iii) il relativo piano di ammortamento.
Conseguentemente il procedimento esecutivo, limitatamente al soddisfacimento di tali ragioni creditorie, può dunque continuare il suo corso.
Le spese di lite, alla luce del complessivo esito della vertenza e della peculiarità della stessa, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: dichiara l'illegittimità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato dalla nella procedura CP_1 esecutiva in ragione del regolare pagamento da parte degli odierni attori delle somme di cui all'accordo transattivo del 26.08.2020 e, per l'effetto, dichiarare estinta la procedura esecutiva n parte qua;
rigetta ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, formulata da parte attrice;
compensa le spese di lite tra tutte le parti in contesa.
Cosenza, 25/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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