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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10409/2022
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10409/2022 promossa da:
nato il [...], a [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FIORIN MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIA ZUCCHI 36 BOLOGNA ATTORE/I
contro nato il [...], a [...], , CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICI EMANUELE ed elettivamente domiciliato in VIA MARSILI 19 40124 BOLOGNA CONVENUTO/I
Controparte_2
, nato il , a , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ROSATI
[...] P.IVA_1
GABRIELLA ed elettivamente domiciliato in VIA GINO CAPPONI 19 59100 PRATO CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'attore: come in memoria conclusiva.
Per la convenuta: come in memoria conclusiva.
Per : CP_2 come da memoria conclusiva. pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi del novellato disposto dell'art.132
c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L.18 giugno
2009 n.69 (art.58, comma 2, L.n.69/2009).
Ciò detto, va principalmente rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
***
pagina 3 di 6 La soccombenza virtuale costituisce il criterio fondamentale per la regolamentazione delle spese processuali quando si verifica la cessazione della materia del contendere, come nel caso che ci occupa.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti “la cessazione della materia del contendere (….) si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (così Cass.
Civ. 07.05.2009 n. 10553).
Ciò premesso ed attese le domande ai fini delle spese di lite formulate da parte di
, compete dunque a questo Giudice verificare la fondatezza o la CP_2 infondatezza della originaria posizione delle parti nel giudizio, al fine di procedere all'accertamento della soccombenza virtuale, nonché alla regolamentazione delle spese del giudizio, “…naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
Nel caso specifico dei giudizi di divisione con partecipazione del creditore ipotecario ex articolo 1113, comma 3, del codice civile, la valutazione della soccombenza virtuale assume connotazioni particolari. Il creditore ipotecario interviene nel giudizio non come parte sostanziale della controversia, ma unicamente per tutelare i propri diritti di garanzia e vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisorio.
Cone correttamente riportato nella memoria conclusiva di parte attrice, emerge che:
" è stato coinvolto nel giudizio anche a propria tutela, secondo il dettato CP_2 dell'art. 1113, comma terzo, cod. civ., al fine che la divisione avesse effetto nei confronti della banca creditrice ipotecaria. Tuttavia, quest'ultima non ha mai preso conclusioni nei confronti di alcuna delle parti, non avendo domande da rivolgere alle stesse, né le parti hanno mai rivolto domande verso la banca".
Posto quanto sopra, come correttamente ripercorso nella sentenza della Corte
Appello Napoli n. 5093 del 12 dicembre 2024:”La cessazione della materia del contendere, invero, può definirsi come quella situazione obiettiva di carattere processuale - di cui la giurisprudenza della Suprema Corte, non trovando previsione pagina 4 di 6 nel codice di rito, ha definito i confini - determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. In altri termini, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia in questione costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale
(cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 16891del 15/06/2021; Cass.Sez. L. Sentenza n. 6909 del 20/03/2009 ; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.R.G. n°3165/2023).
Ulteriormente, la recente pronuncia della Suprema Corte del 21 marzo 2025 n. 7573 ha chiarito che:” in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il giudice di merito è tenuto a decidere sulle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando il merito della controversia come si presentava prima della cessazione. Tale valutazione costituisce un apprezzamento di fatto la cui motivazione non richiede di dar conto di tutte le risultanze probatorie, ed
è sindacabile in Cassazione solo quando siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei. L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.
Orbene dalla lettura degli atti emerge che la parte , non ha assunto CP_2 alcuna domanda nei confronti di attrice e convenuta.
Invero, nella citata sentenza della medesima parte (Tribunale Roma 09.04.24) la banca mutuataria aveva svolto precisa opposizione alla adesione ad accollo esterno, assumendo, di fatto, conclusioni in merito che nella presente vertenza viceversa, difettano.
Posto quanto sopra, il creditore ipotecario non ha mai formulato domande specifiche né ha svolto un'attività difensiva sostanziale, limitandosi a partecipare al giudizio per la tutela preventiva dei propri diritti.
pagina 5 di 6 La sua partecipazione ex articolo 1113 c.c. è funzionale esclusivamente a garantire l'efficacia della divisione nei confronti del creditore, non configurando una posizione processuale autonoma.
Ulteriormente, l'accordo raggiunto tra i condividenti ha eliminato qualsiasi necessità di tutela concreta dei diritti del creditore ipotecario, rendendo superflua la sua partecipazione.
Ne discende che, applicando il criterio della causalità elaborato dalla giurisprudenza, il creditore ipotecario non ha dato causa al giudizio né ha subito alcun pregiudizio dalla sua cessazione.
Dovrà pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate.
Ciò esime da ogni altra considerazione avendo il giudice a disposizione ogni elemento utili ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, il giorno 16 Luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dottoressa Alessia Zucconi
pagina 6 di 6
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10409/2022 promossa da:
nato il [...], a [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FIORIN MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIA ZUCCHI 36 BOLOGNA ATTORE/I
contro nato il [...], a [...], , CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICI EMANUELE ed elettivamente domiciliato in VIA MARSILI 19 40124 BOLOGNA CONVENUTO/I
Controparte_2
, nato il , a , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ROSATI
[...] P.IVA_1
GABRIELLA ed elettivamente domiciliato in VIA GINO CAPPONI 19 59100 PRATO CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'attore: come in memoria conclusiva.
Per la convenuta: come in memoria conclusiva.
Per : CP_2 come da memoria conclusiva. pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi del novellato disposto dell'art.132
c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L.18 giugno
2009 n.69 (art.58, comma 2, L.n.69/2009).
Ciò detto, va principalmente rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
***
pagina 3 di 6 La soccombenza virtuale costituisce il criterio fondamentale per la regolamentazione delle spese processuali quando si verifica la cessazione della materia del contendere, come nel caso che ci occupa.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti “la cessazione della materia del contendere (….) si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (così Cass.
Civ. 07.05.2009 n. 10553).
Ciò premesso ed attese le domande ai fini delle spese di lite formulate da parte di
, compete dunque a questo Giudice verificare la fondatezza o la CP_2 infondatezza della originaria posizione delle parti nel giudizio, al fine di procedere all'accertamento della soccombenza virtuale, nonché alla regolamentazione delle spese del giudizio, “…naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
Nel caso specifico dei giudizi di divisione con partecipazione del creditore ipotecario ex articolo 1113, comma 3, del codice civile, la valutazione della soccombenza virtuale assume connotazioni particolari. Il creditore ipotecario interviene nel giudizio non come parte sostanziale della controversia, ma unicamente per tutelare i propri diritti di garanzia e vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisorio.
Cone correttamente riportato nella memoria conclusiva di parte attrice, emerge che:
" è stato coinvolto nel giudizio anche a propria tutela, secondo il dettato CP_2 dell'art. 1113, comma terzo, cod. civ., al fine che la divisione avesse effetto nei confronti della banca creditrice ipotecaria. Tuttavia, quest'ultima non ha mai preso conclusioni nei confronti di alcuna delle parti, non avendo domande da rivolgere alle stesse, né le parti hanno mai rivolto domande verso la banca".
Posto quanto sopra, come correttamente ripercorso nella sentenza della Corte
Appello Napoli n. 5093 del 12 dicembre 2024:”La cessazione della materia del contendere, invero, può definirsi come quella situazione obiettiva di carattere processuale - di cui la giurisprudenza della Suprema Corte, non trovando previsione pagina 4 di 6 nel codice di rito, ha definito i confini - determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. In altri termini, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia in questione costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale
(cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 16891del 15/06/2021; Cass.Sez. L. Sentenza n. 6909 del 20/03/2009 ; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.R.G. n°3165/2023).
Ulteriormente, la recente pronuncia della Suprema Corte del 21 marzo 2025 n. 7573 ha chiarito che:” in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il giudice di merito è tenuto a decidere sulle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando il merito della controversia come si presentava prima della cessazione. Tale valutazione costituisce un apprezzamento di fatto la cui motivazione non richiede di dar conto di tutte le risultanze probatorie, ed
è sindacabile in Cassazione solo quando siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei. L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.
Orbene dalla lettura degli atti emerge che la parte , non ha assunto CP_2 alcuna domanda nei confronti di attrice e convenuta.
Invero, nella citata sentenza della medesima parte (Tribunale Roma 09.04.24) la banca mutuataria aveva svolto precisa opposizione alla adesione ad accollo esterno, assumendo, di fatto, conclusioni in merito che nella presente vertenza viceversa, difettano.
Posto quanto sopra, il creditore ipotecario non ha mai formulato domande specifiche né ha svolto un'attività difensiva sostanziale, limitandosi a partecipare al giudizio per la tutela preventiva dei propri diritti.
pagina 5 di 6 La sua partecipazione ex articolo 1113 c.c. è funzionale esclusivamente a garantire l'efficacia della divisione nei confronti del creditore, non configurando una posizione processuale autonoma.
Ulteriormente, l'accordo raggiunto tra i condividenti ha eliminato qualsiasi necessità di tutela concreta dei diritti del creditore ipotecario, rendendo superflua la sua partecipazione.
Ne discende che, applicando il criterio della causalità elaborato dalla giurisprudenza, il creditore ipotecario non ha dato causa al giudizio né ha subito alcun pregiudizio dalla sua cessazione.
Dovrà pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate.
Ciò esime da ogni altra considerazione avendo il giudice a disposizione ogni elemento utili ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, il giorno 16 Luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dottoressa Alessia Zucconi
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