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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2019/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200007992486000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 30.3.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e successivamente depositato presso questa Corte il 3.7.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su separato foglio allegato per immagine allo stesso atto ex art. 83 cpc, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Difensore_1 Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di mediazione, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n° 29720200007992486000, notificata in data 1.2.2023, portante un carico di € 2.173,73, a titolo di tasse auto, anno 2017, e relativi sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica.
Il ricorrente rilevava la nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché per violazione dell'art. 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Eccepiva la prescrizione e la decadenza per decorso del termine triennale, nonché la nullità della cartella di pagamento impugnata per palese violazione del principio di legalità.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, di dichiararla nulla con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con atto depositato l'11.10.2023 il ricorrente rinunciava all'istanza di sospensione.
Con ordinanza n° 1038/2023 depositata il 12.10.2023, la Corte, in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione non sussistendone i presupposti di legge
Con controdeduzioni depositate il 2.11.2023 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, C.F. e P. IVA: P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alle stesse controdeduzioni, dall'avv. Difensore_2, presso il cui studio in Pachino (SR), Indirizzo_3, eleggeva domicilio, costituendosi in giudizio, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione perché il relativo termine era stato prorogato di 24 mesi.
Sosteneva che gli altri motivi di ricorso potevano essere rivolti solo nei confronti dell'ente impositore, al quale dimostrava di avere notificato il ricorso.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
All'udienza del 10.9.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini dell'accoglimento del ricorso è assorbente delibare positivamente l'eccezione di prescrizione.
Il termine triennale per notificare la cartella impugnata con la richiesta di pagamento di tasse auto relative al 2017 va individuato, in prima istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n° 53/1983, modificata dalla
L. n° 60/1986, nel 31.12.2020.
Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla cartella impugnata, il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione il 10.9.2020, il termine per la notifica della suddetta cartella deve essere individuato (applicando la sospensione di 24 mesi) nel 31.12.2022.
La cartella impugnata notificata in data 1.2.2023 si manifesta, pertanto, tardiva.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia Entrate Riscossione, unica responsabile della tardiva notifica della cartella impugnata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 1.080,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 1.050,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 10/9/2025
IL GIUDICE
SE AT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2019/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200007992486000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 30.3.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e successivamente depositato presso questa Corte il 3.7.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su separato foglio allegato per immagine allo stesso atto ex art. 83 cpc, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Difensore_1 Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di mediazione, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n° 29720200007992486000, notificata in data 1.2.2023, portante un carico di € 2.173,73, a titolo di tasse auto, anno 2017, e relativi sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica.
Il ricorrente rilevava la nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché per violazione dell'art. 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Eccepiva la prescrizione e la decadenza per decorso del termine triennale, nonché la nullità della cartella di pagamento impugnata per palese violazione del principio di legalità.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, di dichiararla nulla con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con atto depositato l'11.10.2023 il ricorrente rinunciava all'istanza di sospensione.
Con ordinanza n° 1038/2023 depositata il 12.10.2023, la Corte, in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione non sussistendone i presupposti di legge
Con controdeduzioni depositate il 2.11.2023 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, C.F. e P. IVA: P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alle stesse controdeduzioni, dall'avv. Difensore_2, presso il cui studio in Pachino (SR), Indirizzo_3, eleggeva domicilio, costituendosi in giudizio, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione perché il relativo termine era stato prorogato di 24 mesi.
Sosteneva che gli altri motivi di ricorso potevano essere rivolti solo nei confronti dell'ente impositore, al quale dimostrava di avere notificato il ricorso.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
All'udienza del 10.9.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini dell'accoglimento del ricorso è assorbente delibare positivamente l'eccezione di prescrizione.
Il termine triennale per notificare la cartella impugnata con la richiesta di pagamento di tasse auto relative al 2017 va individuato, in prima istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n° 53/1983, modificata dalla
L. n° 60/1986, nel 31.12.2020.
Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla cartella impugnata, il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione il 10.9.2020, il termine per la notifica della suddetta cartella deve essere individuato (applicando la sospensione di 24 mesi) nel 31.12.2022.
La cartella impugnata notificata in data 1.2.2023 si manifesta, pertanto, tardiva.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia Entrate Riscossione, unica responsabile della tardiva notifica della cartella impugnata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 1.080,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 1.050,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 10/9/2025
IL GIUDICE
SE AT