Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. MARIA ANTONIA DI LAZZARO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in V. CROSIN DEL DIAVOLO 4 ZOAGLI ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BARDI SIMONA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti
E
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in V. OPISSO 47/11 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
PITTALUGA ELEONORA (C.F. , che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 7 e 10 marzo 2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento della figlia minore , nato a Persona_1
Genova il 13/6/2007 , avuta nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La minore è affidata in via esclusiva alla madre in continuità con la Parte_1
pregressa situazione consolidatasi sin dalla nascita della minore e con le volontà e le aspirazioni della minore stessa la cui vita è radicata integralmente nella zona fra Santa Margherita Ligure e Chiavari, nonché alla luce del luogo di residenza e degli assorbenti impegni lavorativi paterni. Le parti, in ogni caso, si impegnano a rapportarsi per le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della stessa tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
2) La minore continuerà a vivere con la madre, attualmente in Zoagli, con le più ampie facoltà di visita e frequentazione del padre che potrà anche accordarsi direttamente con la figlia in considerazione dell'età della medesima;
3) Il sig. si obbliga a corrispondere anticipatamente alla sig.ra Parte_2 Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza ottobre 2024 (compreso), a titolo di
[...]
contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile omnicomprensiva di euro 350,00=
(trecentocinquanta), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat a decorrere da ottobre 2025, con la previsione di futura contribuzione aggiuntiva del padre per spese universitarie o eventuali costi relativi alla salute diversi da quelli ordinari (quali ordinarie visite di controllo oculistiche, dentistiche)
4) Il sig. riconosce il proprio debito a titolo di arretrati per il contributo al Parte_2 mantenimento della figlia nell'ammontare di € 20.000,00 (ventimila) che si Persona_1
impegna a corrispondere entro e non oltre anni 8 (otto) dal 31.10.2024 (termine ultimo 31.10.2032) con le seguenti modalità: € 1.000 (mille) contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, ulteriori 6 dazioni di € 1.000 (mille) ciascuna con scadenza annuale di cui la prima entro e non oltre il 31.12.2025, la seconda entro e non oltre il 31.12.2026, la terza entro e non oltre il 31.12.2027, la quarta entro e non oltre il 31.12.2028, la quinta entro e non oltre il 31.12.2029, la sesta entro e non oltre il 31.12.2030 e il restante saldo entro e non oltre il 31.10.2032, con espressa previsione che solo con un ritardo superiore a giorni 10 (dieci), l'intera prestazione diverrà immediatamente esigibile;
5) Spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18 APRILE 2025
Il Presidente
Dr. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba