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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3706/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3706/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 9 aprile 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. COSENTINO ANTONIO MARIANO e l'RIZZO FABRIZIO per parte ricorrente Parte_1 presente di persona.
Nonché, per parte resistente , la dr.ssa Controparte_1 CP_2
.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3706/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. COSENTINO ANTONIO MARIANO e dall'Avv. RIZZO FABRIZIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dalla dr.ssa ROMITI MICHAELA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: costituzione rapporto di lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Parte ricorrente, previo esperimento di domanda cautelare con esito negativo, agiva in giudizio per «Annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento del giorno
27.09.2024 reso dal , in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: Accertare e P.IVA_1
pagina 2 di 9 dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione presso il , con Controparte_1
sede in Roma, nella via Arenula numero 70,; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato presso la Corte di Appello di Bologna nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1, del CCNL di comparto;
Accertare
e dichiarare l'inadempimento contrattuale del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale:
Condannare il , in persona del Ministro pro P.IVA_1 Controparte_1
tempore, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale:
al pagamento del risarcimento del danno cagionato, questo calcolato P.IVA_1
nella perdita della retribuzione di euro 1.375,62 mensili a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assumere il ricorrente sino alla pronuncia di Codesto On.le Tribunale o, in subordine, alla data della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo».
Secondo la ricostruzione del ricorrente, lo stesso, dopo essere risultato idoneo alla procedura di reclutamento del personale bandita dal resistente, CP_1
collocandosi primo in graduatoria ed essere stato assegnato alla Corte d'Appello di
Bologna, previo positivo riscontro in sede di visita di idoneità alle mansioni corrispondenti al profilo professionale, non sarebbe stato assunto dal CP_1
resistente e ciò in violazione tanto del bando, quanto della giurisprudenza costituzionale, sul presupposto dell'assenza del requisito della condotta incensurabile, con un accertamento fondato, infatti, non sulla condotta personale dell'Armata, quanto su fatti riguardanti il genitore convivente.
2- Costituitasi, parte resistente ha contestato ogni domanda, rilevando come l'iter seguito dall'Amministrazione della Giustizia sarebbe stato corretto e privo di criticità.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
pagina 3 di 9 3- Nel merito, come evidenziato in sede cautelare, il bando di reclutamento, trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze del , fa Controparte_1
correttamente riferimento ai requisiti previsti per l'accesso alla magistratura, requisiti che, oggi, devono ritenersi contenuti, per quanto interessa in questa sede, nell'art. 2 co. 2 lett. b) bis del D.Lgs. n. 160/2006, secondo il quale «Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni: […]; b-bis) essere di condotta incensurabile».
Il predetto requisito riveste un carattere fondamentale per perseguire il buon andamento dell'azione amministrativa, con la conseguenza che la discrezionalità datoriale assume un rilievo molto ampio (cfr., Consiglio di Stato, sez. II, 17/01/2023,
n. 605: «In materia di concorsi pubblici, al fine della tutela dell'interesse pubblico all'imparzialità e al buon andamento degli uffici pubblici, la valutazione del possesso del requisito della condotta incensurabile è oggetto di ampia discrezionalità, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, ed è quindi sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento degli atti o violazione delle norme procedurali;
il predetto requisito di ammissione attribuisce all'amministrazione un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso solo di quei candidati che, per qualità morali e personali e comportamento, sulla base di un giudizio prognostico di carattere probabilistico, diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni»).
Inoltre, è pacifico che il requisito suddetto debba sussistere non tanto (o non solo) all'epoca della procedura concorsuale, ma soprattutto al momento dell'assunzione del dipendente (cfr., Cassazione civile sez. lav., 27/11/2024, n.30577:
«In tema di assunzione nelle amministrazioni di cui all' art. 35, comma 6, del d.lgs. n.
165 del 2001 , che esercitano competenze istituzionali in materia di polizia e di difesa e sicurezza dello Stato, i requisiti riguardanti le qualità morali e di condotta, afferendo ai rigorosi presupposti comportamentali e di onorabilità connessi alle funzioni svolte ed essendo suscettibili di mutare nel tempo, devono essere comunque posseduti nel pagina 4 di 9 momento in cui in concreto si procede all'assunzione, a prescindere dalla loro ricorrenza all'espletamento delle procedure a tal fine indette dalla P.A.»).
4- Circa l'aspetto della discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione della condotta incensurabile, vi sono alcuni parametri di cui tener conto, al fine di valutare se la scelta suddetta possa considerarsi arbitraria, unico carattere che ne inficerebbe la validità, radicando, dunque, il diritto all'assunzione del concorrente.
La Corte Costituzionale, come evidenziato nel provvedimento cautelare, tanto nel
1994, quanto nel 2000, intervenendo sul requisito previsto dal previgente complesso normativo, ha imposto che lo stesso fosse valutato rispetto alla persona interessata dalla procedura di assunzione, senza assegnare valore e rilevanza al concetto di
“famiglia” dell'interessato, nozione che appartiene, evidentemente, ad un retaggio sociale non più tollerabile nel nostro ordinamento (cfr., Corte Costituzionale,
28/07/2000, n.391: «Va peraltro ricordato che l'art 26, nonché, in via conseguenziale,
l'art. 124 del r.d. del 1941 sono stati dichiarati dalla sentenza n. 108 del 1994 costituzionalmente illegittimi nella parte in cui prescrivevano, ai fini dell'accesso ai ruoli, il requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa.
Successivamente a tale pronuncia l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 398 del
1997 ha sostituito il terzo comma (divenuto settimo comma a seguito delle modifiche introdotte dallo stesso art. 6, comma 1) del citato art. 124, la cui nuova formulazione richiede, oltre alla condotta incensurabile del candidato, l'insussistenza di rapporti di parentela, nei limiti già indicati, con persone che sono state condannate per taluno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. 3. - La nuova formulazione del requisito di ammissione, pur approvata a seguito della citata sentenza n. 108 del 1994, incorre tuttavia negli stessi profili di illegittimità allora rilevati. Ed infatti, anche se il nuovo testo contiene un più preciso riferimento, da un lato, ad un ambito familiare delimitato dall'indicazione di un determinato grado di parentela con il candidato e, dall'altro lato, a specifiche figure criminose giudizialmente accertate, resta comunque il fatto che condotte criminose di soggetti diversi dal candidato all'ammissione nel ruolo vengono prese in considerazione per desumere,
pagina 5 di 9 incontestabilmente, l'inidoneità del candidato medesimo a ricoprire l'ufficio pubblico cui aspira. In questo modo non viene eliminata, ma anzi si perpetua, quella presunzione legislativa, già connessa al precedente requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, la cui palese arbitrarietà ha appunto indotto questa
Corte a ravvisarvi un'irragionevole limitazione dell'accesso ai pubblici uffici. Nella citata decisione n. 108 del 1994 è stato infatti precisato che non è irragionevole che la moralità e la condotta di un soggetto che aspiri ad esercitare funzioni di polizia possano essere accertate anche con riferimento all'atteggiamento e al comportamento tenuti dall'interessato nei suoi ambienti di vita associata, compresa la famiglia, è
"invece arbitrario (...) presumere che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo". Questa stessa ratio decidendi appare applicabile al nuovo testo della norma, anche se più rigoroso nei termini di riferimento soggettivi ed oggettivi, in quanto la condizione di ammissione ai ruoli del personale di polizia che la medesima norma prefigura non riguarda capacità, attitudini o condotte proprie del candidato, ma piuttosto comportamenti riferibili ai suoi più stretti parenti;
comportamenti che assumono, anche in questa ipotesi normativa, un valore preclusivo assoluto all'ammissione in ruolo del candidato stesso. Sotto questo profilo è evidente l'illegittima limitazione all'accesso ai pubblici uffici, in quanto se è vero che l'art. 51, primo comma, della Costituzione rinvia alla legge ordinaria per la determinazione dei requisiti necessari ad essere ammessi ai pubblici uffici, è altrettanto vero che l'esercizio della discrezionalità legislativa in materia deve pur sempre svolgersi nei limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà delle scelte compiute (sentenze n. 466 del 1997, n. 127 del 1996, n. 108 del 1994). In questo senso, secondo la giurisprudenza costituzionale, ben può ammettersi "la previsione di requisiti attitudinali o di affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o dell'attività, desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere", ma in ogni caso deve essere sempre rispettata l'esigenza di riconducibilità delle condotte prese in considerazione al soggetto interessato (sentenza n. 311 del
1996). Sotto questo profilo pertanto il contenuto del requisito previsto nella presente pagina 6 di 9 fattispecie appare contrastante con il divieto costituzionale di arbitrarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici, in quanto comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del candidato»).
Al tempo stesso, è stato correttamente messo in rilievo che la condotta incensurabile non coincida con l'assenza di precedenti penali, (cfr., la già citata
Cassazione civile sez. lav., 27/11/2024, n.30577: «Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni di cui all'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto del richiamo da esso fatto ad altre disposizioni di legge, rileva il requisito dell'incensurabilità della condotta, il quale costituisce un parametro dirimente per l'accesso ad impieghi per i quali è maggiormente sentita l'esigenza di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che devono contraddistinguere le corrispondenti funzioni, ed esprime un giudizio che prescinde dalla commissione di reati, attenendo più in generale alle modalità di comportamento nell'ambito della collettività»; cfr., altresì, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 17/01/2024, n.862: «Per alcune Amministrazioni
Pubbliche (tra cui quelle che esercitano competenze istituzionali in materia di giustizia) sono previsti più rigidi requisiti di condotta;
in particolare, in forza dei vari rinvii tra le leggi che disciplinano la materia, viene rilevato come sia pacifico che chi aspira ad essere assunto presso il Ministero della Giustizia debba possedere i medesimi requisiti previsti per l'accesso alla magistratura ordinaria, ossia essere di
« condotta incensurabile » (art. 2, comma 2, lett. B-bis, d.lgs. n. 160/2006). Tale requisito deve intendersi non coincidente con l'area della responsabilità penale;
in altre parole, la condotta incensurabile e la sussistenza di precedenti penali costituiscono due insiemi di fattispecie tra loro solo parzialmente intersecantesi. Diversamente opinando
(ossia reputando sussistente tra le due ipotesi un rapporto di continenza), diverrebbe inutile la differente previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. I), del bando che prevede, quale ulteriore requisito di partecipazione, il “non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici”»), ma debba riferirsi al parametro comportamentale del soggetto, così come inserito nella società.
pagina 7 di 9 5- Nel caso di specie, il resistente ha individuato l'assenza di condotta CP_1
incensurabile, rappresentando quali siano le valutazioni (precedenti, informative, segnalazioni e ogni altro atto ricevuto legittimamente cfr., doc. da 2 a 12, fasc. resistente) sulle quali ha fondato i rischi connessi alla persona del ricorrente e al suo contesto familiare.
Si tratta, come già segnalato in sede cautelare, di un complesso di situazioni decisamente gravi, che coinvolgono fattispecie delittuose certamente incompatibili con un quadro di assenza di rischi per l'amministrazione della giustizia.
Al tempo stesso, dagli atti di causa emerge come la situazione del familiare convivente, che involge anche fatti recenti e non soltanto risalenti nel tempo, abbia riflessi pure sulla condotta dello stesso ricorrente (cfr., doc. 6, fasc. resistente).
Sul punto, infatti, alla luce dei principi costituzionali sopra richiamati circa il rilievo del concetto di “famiglia”, sfocerebbe nel mero arbitrio una motivazione che si limitasse a sorreggere il diniego all'assunzione sul presupposto che il padre del ricorrente possa essere ritenuto un soggetto senza condotta incensurabile.
Ma nel caso dell'Armata, per quanto concerne la rilevanza della posizione del genitore e considerata la gravità della posizione di quest'ultimo, è chiaro che nessun biasimo e nessuna conseguenza sfavorevole potrebbero farsi discendere a suo danno, laddove vi fosse stata una presa di distanza del ricorrente dal contesto familiare, tale da rappresentare una cesura idonea a far perdere qualsiasi rilievo, per il concetto di condotta incensurabile, alla situazione concreta del padre.
Al contrario, allorquando nessuna presa di distanza posso dirsi realizzata, in un contesto in cui non solo vi è convivenza, ma anche una frequentazione esterna e continua (come emerge dalle informative), il dato, certamente comprensibile sotto l'aspetto degli affetti familiari, conduce a ritenere che una condizione astrattamente estranea al profilo personale del candidato, acquisti uno stretto rilievo a suo carico, traslando sulla sua condotta, nei termini di comportamento socialmente apprezzabile.
pagina 8 di 9 Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza della recente sentenza della
Suprema Corte più volte citata, secondo cui «tale giudizio prescinde dalle condanne penali […], proprio perché quanto rileva non è la commissione di reati, ma la
"incensurabilità" della condotta, che come si è detto è concetto diverso e più ampio;
la valutazione di tale requisito, rispetto alla pregressa previsione sulla "buona condotta", ha poi impostazione negativa, nel senso che esso non va positivamente dimostrato e purtuttavia l'incensurabilità può essere esclusa - con preclusione quindi rispetto all'assunzione - se emergano elementi contrari rispetto ad essa».
Ne deriva che, nel caso di specie, considerando che, oltre alla situazione che coinvolge il genitore convivente, risultano censure anche con riguardo allo stesso ricorrente (una per fatti particolarmente odiosi come il reato di minaccia, procedura poi non sfociata in un procedimento penale), non vi sono ragioni per ritenere che la decisione dell'Amministrazione resistente sia arbitraria, con la conseguenza che la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
6- Le spese, al contrario, possono essere interamente compensate considerando la natura delle parti, della controversia e la particolarità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429,
A) respinge il ricorso.
B) Compensa integralmente le spese di lite.
Bologna il 09/04/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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