Articolo 6 della Legge 31 luglio 1956, n. 898
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 settembre 1956
Art. 6.
Il secondo comma dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1955, n. 1296 , e' sostituito dal seguente:
"L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni a decorrere dal 1 aprile 1956 in rate annuali posticipate".
Entrata in vigore il 2 settembre 1956