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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/10/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 3269/22 del ruolo civile contenzioso, promossa n.2888/21 da rappresentata e difesa dall' avv. Daniele Imbò mandato in atti Parte_1
Attrice opponente
Contro
e per essa quale procuratore nonché in virtù Controparte_1 Controparte_2
di atto di fusione per incorporazione con con Controparte_3
[...
la quale a sua volta ha conferito procura speciale a Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tepore Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Francesco Triscari Binoni mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 20. 04.2022
regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2888/21 CP_1
emesso in data 31.12.2021 avente ad oggetto pagamento retei di finanziamento insoluti.
Parte attrice preliminarmente eccepiva .la carenza di legittimazione attiva dell'opposta con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito contestava la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto;
nonché tutta la dinamica del finanziamento e 2
quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e CTU tecnica contabile, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del 03.10.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta atteso che con copiosa idonea e tempestiva produzione documentale versata in atti la società opposta ha adeguatamente provato di avere tutti requisiti previsti dalla legge (e comunicati regolarmente al debitore ceduto )per agire direttamente al fine di ottenere il soddisfacimento dei diritti di credito sorti in virtù del rapporto di finanziamento in oggetto
In particolare dalla documentazione versata in atti si può agevolmente evincere che la società si è resa cessionaria a titolo oneroso e pro CP_1
soluto di un portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità della Banca
Findomestic s.p.a. identificabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n.130 del 30 aprile 1999 e dell'art.58 del T.U.B.
I relativi obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 3
Con riferimento al disconoscimento della documentazione allegata così
come proposto deve ritenersi inammissibile atteso che per giurisprudenza consolidata il disconoscimento non può limitarsi ad una generica contestazione ( come è avvenuto nel caso che ci occupa) della genuinità
della copia ma è invece necessaria una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumete in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia.
Nel merito occorre premettere che la legge n.24 del 28.02.2001 art.1 co° 1
fornendo l'interpretazione autentica in merito alla modalità di calcolo della usura “ab origine” prevede che ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p. e dell'art.1815 2 co° c.c. si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Tanto premesso dalla documentazione versata in atti si evince che il contratto di finanziamento, in oggetto, è stato regolarmente sottoscritto dalle parti.
Pur tuttavia il CTU applicando la formula impartita dalla Banca d'Italia,
ovvero attualizzando i flussi delle singole rate previste contrattualmente,
nel suo elaborato peritale, che si ritiene di condividere in ogni sua parte,
rispondendo al quesito formulato alla luce della su richiamata legge e,
pertanto, considerando gli oneri pattuiti in particolare i premi assicurativi, pari ad €.2.131,20 nonché oneri per progetto protetto per €319,00 ha accertato che “….nell'apposito 4
conteggio eseguito, riportandolo nella apposita tabella, un TEG pari al
21,452 % , superiore al tasso soglia per la categoria di operazioni crediti
personali per il periodo di riferimento pari al 19,2625 % , come rilevato da
D.M. del periodo corrispondente……”
Pertanto è evidente che nella specie in esame alla luce dell'art.1815 c.c. 2°
co secondo il quale “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e
non sono dovuti interessi,” come peraltro più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione da ultimo anche nella sentenza n.801 del 19.01.2016 Corte Cass
civ) è senz'altro da condividere il ricalcolo effettuato dal CTU, il quale tenuto conto della su richiamata nullità nel ricalcolo della situazione debitoria dell'
opponente escludendo ogni interesse, ha determinato l'importo ancora dovuto dallo stesso alla società opposta in €. 8.333,40 alla data del
05.05.2017 ( data ultima rada pagata) a questa somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla prefata data al soddisfo.
Nel medesimo elaborato peritale il CTU con riferimento alla carta di credito la stessa risultava certamente utilizzata ma la circostanza non può certamente e validamente sostituire la sottoscrizione prevista ad substantiam per l'apertura di un contratto di credito
Pertanto, poiché in atti non vi è prova, di avvenuta e regolare sottoscrizione del contratto, per effetto del quale alla sig.ra è stata consegnata la Carta Pt_1
di crediti,
la stesso deve essere dichiarato nullo per mancanza della firma scritta
La nullità del contratto, conseguentemente, rende privi di causa i conseguenti spostamenti patrimoniali avvenuti tra le parti del medesimo contratto,
comportando 5
solo l'obbligo della sig.ra alla restituzione di quanto dallo stessa Pt_1
effettivamente utilizzato, con la predetta carta che nella specie il CTU
provvedeva a determinare il teg determinandolo al 47.66% anche in questo caso superiore alla categoria di operazioni per la categoria di operazioni credito revolving pari al 25,15% ricalcolando il saldo tra le parti ed determinava un credito favore della signora alla data del 22.08.2017 pari ad €.222,10 Pt_1
Conseguentemente il decreto Ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno l' opponente va condannata al pagamento in favore della società opposta della somma di €8.111.30 ( 8.333,40 -222,10) oltre interessi legali dal 05.05.2017
al soddisfo.
Quanto alle spese, si ritiene che nella specie, ricorrono giustificati motivi per la compensazione integrale delle stesse tra le parti. Spese CTU definitivamente a carico della opposta .
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.2888/21 emesso dal Tribunale di Lecce.
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.8.111,30 oltre interessi di legali dal 05.05.2017
all'effettivo soddisfo;
3) spese integralmente compensate.
4) Pone definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 03.10.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 3269/22 del ruolo civile contenzioso, promossa n.2888/21 da rappresentata e difesa dall' avv. Daniele Imbò mandato in atti Parte_1
Attrice opponente
Contro
e per essa quale procuratore nonché in virtù Controparte_1 Controparte_2
di atto di fusione per incorporazione con con Controparte_3
[...
la quale a sua volta ha conferito procura speciale a Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tepore Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Francesco Triscari Binoni mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 20. 04.2022
regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2888/21 CP_1
emesso in data 31.12.2021 avente ad oggetto pagamento retei di finanziamento insoluti.
Parte attrice preliminarmente eccepiva .la carenza di legittimazione attiva dell'opposta con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito contestava la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto;
nonché tutta la dinamica del finanziamento e 2
quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e CTU tecnica contabile, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del 03.10.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta atteso che con copiosa idonea e tempestiva produzione documentale versata in atti la società opposta ha adeguatamente provato di avere tutti requisiti previsti dalla legge (e comunicati regolarmente al debitore ceduto )per agire direttamente al fine di ottenere il soddisfacimento dei diritti di credito sorti in virtù del rapporto di finanziamento in oggetto
In particolare dalla documentazione versata in atti si può agevolmente evincere che la società si è resa cessionaria a titolo oneroso e pro CP_1
soluto di un portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità della Banca
Findomestic s.p.a. identificabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n.130 del 30 aprile 1999 e dell'art.58 del T.U.B.
I relativi obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 3
Con riferimento al disconoscimento della documentazione allegata così
come proposto deve ritenersi inammissibile atteso che per giurisprudenza consolidata il disconoscimento non può limitarsi ad una generica contestazione ( come è avvenuto nel caso che ci occupa) della genuinità
della copia ma è invece necessaria una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumete in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia.
Nel merito occorre premettere che la legge n.24 del 28.02.2001 art.1 co° 1
fornendo l'interpretazione autentica in merito alla modalità di calcolo della usura “ab origine” prevede che ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p. e dell'art.1815 2 co° c.c. si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Tanto premesso dalla documentazione versata in atti si evince che il contratto di finanziamento, in oggetto, è stato regolarmente sottoscritto dalle parti.
Pur tuttavia il CTU applicando la formula impartita dalla Banca d'Italia,
ovvero attualizzando i flussi delle singole rate previste contrattualmente,
nel suo elaborato peritale, che si ritiene di condividere in ogni sua parte,
rispondendo al quesito formulato alla luce della su richiamata legge e,
pertanto, considerando gli oneri pattuiti in particolare i premi assicurativi, pari ad €.2.131,20 nonché oneri per progetto protetto per €319,00 ha accertato che “….nell'apposito 4
conteggio eseguito, riportandolo nella apposita tabella, un TEG pari al
21,452 % , superiore al tasso soglia per la categoria di operazioni crediti
personali per il periodo di riferimento pari al 19,2625 % , come rilevato da
D.M. del periodo corrispondente……”
Pertanto è evidente che nella specie in esame alla luce dell'art.1815 c.c. 2°
co secondo il quale “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e
non sono dovuti interessi,” come peraltro più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione da ultimo anche nella sentenza n.801 del 19.01.2016 Corte Cass
civ) è senz'altro da condividere il ricalcolo effettuato dal CTU, il quale tenuto conto della su richiamata nullità nel ricalcolo della situazione debitoria dell'
opponente escludendo ogni interesse, ha determinato l'importo ancora dovuto dallo stesso alla società opposta in €. 8.333,40 alla data del
05.05.2017 ( data ultima rada pagata) a questa somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla prefata data al soddisfo.
Nel medesimo elaborato peritale il CTU con riferimento alla carta di credito la stessa risultava certamente utilizzata ma la circostanza non può certamente e validamente sostituire la sottoscrizione prevista ad substantiam per l'apertura di un contratto di credito
Pertanto, poiché in atti non vi è prova, di avvenuta e regolare sottoscrizione del contratto, per effetto del quale alla sig.ra è stata consegnata la Carta Pt_1
di crediti,
la stesso deve essere dichiarato nullo per mancanza della firma scritta
La nullità del contratto, conseguentemente, rende privi di causa i conseguenti spostamenti patrimoniali avvenuti tra le parti del medesimo contratto,
comportando 5
solo l'obbligo della sig.ra alla restituzione di quanto dallo stessa Pt_1
effettivamente utilizzato, con la predetta carta che nella specie il CTU
provvedeva a determinare il teg determinandolo al 47.66% anche in questo caso superiore alla categoria di operazioni per la categoria di operazioni credito revolving pari al 25,15% ricalcolando il saldo tra le parti ed determinava un credito favore della signora alla data del 22.08.2017 pari ad €.222,10 Pt_1
Conseguentemente il decreto Ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno l' opponente va condannata al pagamento in favore della società opposta della somma di €8.111.30 ( 8.333,40 -222,10) oltre interessi legali dal 05.05.2017
al soddisfo.
Quanto alle spese, si ritiene che nella specie, ricorrono giustificati motivi per la compensazione integrale delle stesse tra le parti. Spese CTU definitivamente a carico della opposta .
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.2888/21 emesso dal Tribunale di Lecce.
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.8.111,30 oltre interessi di legali dal 05.05.2017
all'effettivo soddisfo;
3) spese integralmente compensate.
4) Pone definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 03.10.2025
Il G.O. Marilena Caroppo