Ordinanza cautelare 5 ottobre 2023
Sentenza 11 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto nella valutazione discrezionale amministrativaMichele Di Salvo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 11/05/2026, n. 8721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8721 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08721/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12065/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12065 del 2023, proposto da
Serao RE, AB Concetta, US VI, Di NA SA, LL SA, RT LV, ER OM, ER IA LA, IA AL, RI CI GD, IO AN e Di MA GE, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari ,
- del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito prot. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti. R. 0000107 dell’8 giugno 2023, recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex articolo 5, commi da 11 quinquies a 11 novies , del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con Legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella parte in cui all’articolo 2 prevede: “ Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; 2 b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale. 2. Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato .”, per quanto non contempla, altresì, i partecipanti al concorso indetto con D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, che abbiano sostenuto la prova preselettiva della predetta procedura concorsuale e che, alla data del 28 febbraio 2023, abbiano proposto ricorso entro i termini di legge ed abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova preselettiva; b) del citato art. 2 nella parte in cui stabilisce: “ Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; 3 d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte ”, per quanto non prevede, altresì, i ricorsi proposti, per l’annullamento del concorso indetto con D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, da coloro i quali abbiano sostenuto la prova preselettiva della predetta procedura concorsuale e che, alla data del 28 febbraio 2023, abbiano proposto ricorso entro i termini di legge ed abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova preselettiva; c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito prot. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti. R. 0000107 dell’8 giugno 2023, adottato ai sensi dell’articolo 5, commi da 11 quinquies a 11 novies , del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con Legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista l’istanza del 27 febbraio 2026, con la quale i ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. Marco RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con ricorso notificato il 4 settembre 2023, tempestivamente, i ricorrenti in epigrafe - premesso di aver partecipato al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 e di avere un contenzioso pendente alla data del 28 febbraio 2023 avverso la predetta procedura - hanno impugnato i provvedimenti suindicati, nella parte in cui, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14 e del conseguente D.M. n. 107/2023, non hanno previsto la possibilità per i predetti di poter partecipare alla procedura riservata di reclutamento.
In particolare, l’art. 5, comma 11 quinquies del D.L. n. 198/2022 ha previsto l’indizione di un corso intensivo di formazione con relativa prova finale, volto alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, riservato ai partecipanti al concorso di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione: “ a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; 5 b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso .”.
La mancata estensione di tale previsione anche nei confronti di coloro che avevano - come gli odierni ricorrenti - partecipato alla procedura di cui al D.D.G. del 13 luglio 2011, sarebbe discriminatoria e contrario al principio di parità di trattamento.
A sostegno del ricorso sono stati articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti “ violazione dei principi di uguaglianza, di economicità e imparzialità dell’Amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché violazione del principio di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza di cui all'art. 51, primo comma, della costituzione - eccesso di potere per illogicità manifesta, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento. ”.
I provvedimenti impugnati sarebbero irragionevoli, poiché non contemplerebbero la possibilità per coloro i quali hanno partecipato al concorso indetto con D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, che hanno sostenuto la prova preselettiva della predetta procedura concorsuale e che hanno proposto ricorso entro i termini di legge per mancato superamento della prova preselettiva, con giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023, di accedere al corso intensivo.
1.2. Con il secondo motivo, è stato lamentato “ violazione dei principi di legalità e di buon andamento dei pubblici uffici, nonché degli artt. 97, 51 e 33 della Costituzione - eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, nonché palese ingiustizia ”.
Secondo i ricorrenti, i provvedimenti impugnati sarebbero affetti da eccesso di potere per irragionevolezza e violazione dei principi di legalità e di buon andamento dei pubblici uffici, consacrati nell’art. 97 della Costituzione, perché discriminerebbero irragionevolmente gli aspiranti candidati in base alla procedura concorsuale a cui hanno partecipato.
1.3. Con il terzo motivo, è stata prospettata la “ questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 11 quinquies, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - violazione degli artt. 3, 51 comma 1 e 97 della Costituzione .”.
La disparità di trattamento, secondo i ricorrenti, imporrebbe in ogni caso la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
1.4. Per tali motivi, i ricorrenti hanno chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento dei provvedimenti impugnati ovvero la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
2. In data 15 settembre 2023, si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Con ordinanza n. 6661/2023, pubblicata il 5 ottobre 2023, resa all’esito della Camera di Consiglio del 3 ottobre 2023, fissata innanzi la Sezione III bis - illo tempore competente per materia - l’istanza cautelare incidentalmente proposta è stata respinta per assenza di fumus boni iuris, “ atteso il carattere eccezionale della normativa rappresentante il presupposto dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe, da cui discende l’inammissibilità, anche sotto il profilo costituzionale, di una estensione di quanto ivi previsto a soggetti non specificamente contemplati dalla stessa ” e per carenza di periculum in mora ; è stata poi disposta l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei potenziali controinteressati.
4. In data 24 ottobre 2023, è stata documentata l’integrazione del contraddittorio.
5. Con istanza depositata il 27 febbraio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad una decisione nel merito.
6. Alla pubblica udienza del 6 maggio 2026, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
7. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
7.1. A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. ” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
7.2. Ebbene, con apposita istanza depositata il 27 febbraio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso, per cui questo Collegio non può far altro che
prenderne atto e dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
8. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IAngela NI, Presidente
RE Gatto Costantino, Consigliere
Marco RT, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Marco RT | IAngela NI |
IL SEGRETARIO