Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4269 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42840/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente delegato
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 16 novembre 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti EGERIA CAPPELLETTI e RITA AMOROSO ed elettivamente domiciliato presso il domicilio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E nata a [...] il [...], Cod. Fisc. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. GUJA BRUSTIA ed elettivamente domiciliata presso il domicilio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
nato a [...] in data [...] e nata a Milano in [...] 11 Controparte_2 Controparte_3 gennaio 2011, rappresentati dalla curatrice speciale Avv. GIULIA SAPI nominata con provvedimento del 16 novembre 2023 e costituitasi in proprio con memoria in data 14 dicembre 2023.
pagina 1 di 24
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Il sig come in atti rappresentato domiciliato e difeso chiede l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni:
1) pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 17/02/2001, in
AN CO trascritto alla parte II serie B nei registri di Stato Civile del comune di AN CO (MI), con sentenza parziale del 12.07.2023
2) I figli restano collocati presso la madre anche ai fini anagrafici, con l'affido all'Ente per un periodo di due anni ed il monitoraggio considerando che è minorenne, tutte le decisioni di maggiore interesse per CP_3
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'educazione, alla salute, alle scelte CP_3 scolastiche e all'indirizzo religioso verranno assunte dall' Ente affidatario confrontandosi con i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, nonché delle linee educative sino ad oggi seguite. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale verrà esercitata separatamente dal genitore che avrà presso di sé i figli. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati di tutto ciò che riguarda la vita, la salute e l'educazione dei minori.
3) Il padre seppur ormai maggiorenne potrà liberamente determinarsi e comunque per la stabilità CP_2 raggiunta vedrà i figli a fine settimana alternati dall'uscita di scuola il venerdì pomeriggio al lunedì mattina con la ripresa delle lezioni scolastiche. Nelle settimane i cui weekend saranno di competenza paterna, e CP_2
potranno cenare con il padre una sera alla settimana da individuarsi, salvo diversi accordi da CP_3 concordare con un preavviso di almeno 48 ore, nel martedì dalle ore 18:30 fino alle ore 21:30. Nelle settimane in cui il fine settimana e resteranno con la madre, gli stessi resteranno con il padre il mercoledì CP_2 CP_3 dall'uscita di scuola sino all'indomani mattina ripresa delle lezioni scolastiche. Salvo diversa regolamentazione per quanto sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ente Affidatario visto che è minorenne e comunque CP_3 tenendo presente il desiderio di in termine di ampliamenti del tempo da trascorrere con il papà. CP_3
4) nelle giornate di propria competenza il papà si occuperà integralmente della gestione dei figli sia scolastica che delle attività extrascolastiche. Allo stesso modo, nel caso di scioperi o situazioni contingenti in virtù delle quali le attività scolastiche dovessero essere sospese, il diritto di visita del padre decorrerà dalla mattina.
pagina 2 di 24 5) Durante le vacanze estive e trascorreranno con il padre tre settimane anche non consecutive, CP_2 CP_3 nel periodo di vacanza estiva dal 10 giugno al 15 settembre, in periodo da concordare entro il 31 marzo di ogni anno, salvo il desiderio di ormai maggiorenne di valutare con i genitori anche le vacanze con gli amici. CP_2
Per quanto concerne le vacanze natalizie e trascorreranno ad anni alterni con un genitore le CP_2 CP_3 giornate del 24 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 16:00 del 25 e con l'altro genitore le giornate del 25 e del 26 dicembre dalle ore 16:00 di Natale alle ore 9:00 del 27 dicembre e il resto delle vacanze a metà secondo il principio dell'alternanza, in modo che un anno i figli lo trascorreranno con un genitore il capodanno e l'Epifania con l'altro, e l'anno successivo l'inverso. Per quanto concerne le altre festività, le vacanze scolastiche pasquali, le vacanze di carnevale e le altre festività e ponti scolastici saranno divisi tra i genitori in alternanza. Relativamente ai compleanni e possono festeggiare insieme l'uno con l'altra e CP_2 CP_3 vedere entrambi i genitori, ad esempio trascorrendo con uno il pomeriggio e con l'altro la cena, nel rispetto del calendario di visite.
6) Ferma restando la programmazione dei fine settimana alternati, sono modificabili a fronte di eventuali necessità personali o lavorative di entrambi i genitori.
7) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese il contributo mensile a titolo Pt_1 CP_1 di mantenimento ordinario dei figli pari ad euro 700,00, a conferma di quanto statuito nella sentenza di separazione.
8) I rispettivi genitori concorreranno al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo delle spese extrascolastiche del Tribunale di Milano recante:
– Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base /specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
– Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 3 di 24 – Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
– Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
– Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) Centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
– Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9) Con riferimento alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche tramite e-mail, sms, o whatsapp) nell'immediatezza della richiesta (in un tempo massimo di 10 giorni). In difetto di mancata tempestiva comunicazione il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La parte che provvederà ad anticipare la relativa spesa si impegna a fornire all'altra la relativa documentazione fiscale entro il termine di 30 giorni. Con impegno ad effettuare un rendiconto mensile delle voci di spese straordinarie e a procedere ai relativi conguagli entro il giorno 5 del mese successivo mediante bonifico bancario.
10) L'assegno unico verrà percepito da parte dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
11) entrambi i genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
12) gli ex coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano a reciproche pretese di assegno di mantenimento.
13) Con rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c
14) Con vittoria di competenze di lite, spese generali, Iva e Cpa come per legge”. pagina 4 di 24
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“1.confermare la limitazione della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori rispetto alle decisioni di natura educativa, scolastica e sanitaria nonché alla regolamentazione dei rapporti con il padre come disposto nel Decreto del Tribunale per i minorenni n. 7424/2022 RG 377/2022 del 12.9.2022 e, per l'effetto, l'affidamento della minore all'Ente affidatario per il termine di due anni indicato Controparte_3 nelle conclusioni dai Servizi Sociali del in qualità di Ente affidatario;
Controparte_5
2.dare atto della disponibilità della signora a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità CP_1 avviato con i Servizi Sociali del Comune di AN CO e di intraprendere gli eventuali interventi ritenuti opportuni dal predetto Servizio;
3.confermare l'obbligo del signor di corrispondere alla signora a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario dei figli a far data dalla domanda la somma mensile di Euro 814.00 (407,00 Euro a figlio, somma rivalutata come previsto dal decreto di omologa della separazione personale dei coniugi e non attualizzata dal padre) soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano che si intendono qui integralmente ritrascritte;
4.confermare i tempi di cura e di visita di e il collocamento della stessa, concordati dalle parti nel CP_3 decreto di omologa delle condizioni di separazione n. 12422/2020 del 24/07/2020 RG n. 63413/2019 anche alla luce di quanto emerso dall'audizione diretta della minore e, precisamente: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina;
nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materno, il mercoledì all'uscita di scuola fino al giovedì mattina e nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterno, il pomeriggio del martedì; durante le vacanze estive tre settimane, anche non consecutive;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre le giornate del 23 e 24 dicembre dalle ore 9.00 del 23 alle ore 10.30 del 25 o le giornate del 25 e 26 dicembre dalle ore 10.30 del 25 alle ore 9.00 del
27 dicembre e il resto delle vacanze a metà secondo il principio dell'alternanza; le vacanze pasquali, le vacanze di carnevale e le altre festività e ponti scolastici saranno divisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
5.confermare tutte le restanti condizioni di separazione concordate dalle parti e contenute nel decreto di omologa e, in particolare,
-assegno unico a favore dei figli interamente percepito dalla signora come previsto dal punto n. 9 del CP_1 decreto di omologa e ulteriormente confermato dall'ordinanza emessa dal Presidente f.f. a scioglimento della riserva assunta lo scorso 14 marzo nel presente procedimento;
pagina 5 di 24 - l'impegno del signor a corrispondere ai figli minorenne e maggiorenne ma non Pt_1 CP_3 CP_2 economicamente autosufficiente la somma prevista dal punto n 8 del decreto di omologa delle condizioni di separazione;
6.confermare il reciproco assenso al rinnovo dei rispettivi passaporti e carte di identità autorizzandosi reciprocamente all'espatrio;
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
CONCLUSIONI DELLA CURATRICE SPECIALE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) disporre l'affido della minore al Servizio Sociale del Comune di AN CO (MI) ai sensi CP_3 dell'art. 5bis l. 1884/1983 per un periodo massimo di 2 anni e, conseguentemente, mantenere limitata la responsabilità genitoriale delle parti per il medesimo lasso di tempo decorso il quale i signori e Pt_1 verranno automaticamente reintegrati nella propria responsabilità genitoriale con affidamento CP_1 condiviso della figlia;
2) mantenere la residenza anche anagrafica di presso la madre dove anche , ormai CP_3 CP_2 maggiorenne, rimane residente;
3) mantenere i tempi di cura di da parte dei genitori attualmente vigenti e, quindi, le frequentazioni CP_3 paterne come di seguito riportate:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina,
- nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materno, il mercoledì all'uscita di scuola fino al giovedì mattina e nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterno, il pomeriggio del martedì,
- durante le vacanze estive tre settimane, anche non consecutive,
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre le giornate del 23 e 24 dicembre dalle ore 9.00 del
23 alle ore 10.30 del 25 o le giornate del 25 e 26 dicembre dalle ore 10.30 del 25 alle ore 9.00 del 27 dicembre e il resto delle vacanze a metà secondo il principio dell'alternanza,
- le vacanze pasquali, le vacanze di carnevale e le altre festività e ponti scolastici saranno divisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
4) disporre che le decisioni di ordinaria amministrazione siano assunte disgiuntamente dai genitori nei periodi che ciascuno trascorre con la figlia;
5) disporre che le decisioni di straordinaria amministrazione, con particolare riguardo a quelle relative alla salute anche psicologica, siano assunte dall'Ente affidatario sentiti i genitori;
pagina 6 di 24 6) disporre che il Servizio Sociale trasmetta al Giudice Tutelare relazioni semestrali sull'attuazione del progetto, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
7) prescrivere ai signori e di proseguire il percorso di supporto alla genitorialità avviato con i CP_1 Pt_1
Servizi Sociali del Comune di AN CO e di intraprendere gli eventuali interventi ritenuti opportuni dal predetto Servizio;
8) confermare l'obbligo del signor di corrispondere mensilmente alla signora l'assegno Pt_1 CP_1 perequativo di euro 700,00 concordato tra le parti nell'ambito della separazione come attualizzato ad oggi secondo gli indici Istat oltre al 50 % delle spese extra assegno come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano come di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 7 di 24 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
9) confermare che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla signora . CP_1
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MOTIVI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali, la pronuncia sullo status e gli ulteriori provvedimenti del
Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16 novembre 2022, ritualmente notificato , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con rito concordatario in AN CO in data 17 febbraio 2001 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di AN CO al n. 2, Parte II, Serie A), in regime di separazione dei beni, con dalla cui unione sono nati i figli (in data 25.09.2006) e CP_1 Controparte_2
(in data 11.01.2011), dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale Controparte_3 del 22 giugno 2020, omologato con decreto del Tribunale di Milano n. 12422 del 24 luglio 2020, R.G. n.
63413/2019, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento paritario al 50% a settimane alternate, con mantenimento diretto degli stessi nei periodi di rispettiva permanenza e spese straordinarie al 50%.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status;
chiedeva, CP_1 altresì, di confermare l'obbligo di di corrispondere, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile determinata in sede di separazione, attualmente pari, a seguito di adeguamento Istat, a euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 14 marzo 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva congiuntamente e ampiamente le stesse. All'esito si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITE le parti con i rispettivi difensori;
RILEVATO che le parti si sono separate consensualmente con verbale in data 22.06.2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 24.07.2020 con cui avevano previsto l'affido condiviso dei figli minori pagina 8 di 24 nato in data [...] e nata in data [...] ad [...] i genitori con collocamento CP_2 CP_3 presso il padre;
tempi di frequentazione paterna ivi indicati;
un assegno per il mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di 700 euro oltre al 50%, assegno unico per intero percepito dalla madre, i coniugi si impegnavano a versare a una somma di € 10,00 al mese per far fronte alle sue piccole spese a titolo di CP_2
“argent de poche” da aumentare con il crescere dell'età fino a € 25,00 e per a partire dal III anno CP_3 della scuola secondaria di secondo grado, accordo che la moglie avrebbe venduto al marito il 50% della casa coniugale dietro il pagamento di € 130.000 e ulteriori statuizioni;
RILEVATO altresì come risulti che a seguito delle varie denunce proposte dalla moglie nei confronti del marito a partire dal 2019 per il reato di cui all'art. 572 CP., per cui in seguito è stata emessa a carico del sig. Pt_1 dal Gup di Milano sentenza n. 66/22 del 13 gennaio 2022 (irrevocabile il 10.02.2022) di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. alla pena finale di anni due di reclusione con pena sospesa, veniva aperto su ricorso della Procura
Minori, in data 2 marzo 2022, procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano (proc. n. 377/22) che ha emesso decreto provvisorio del 16.08.2022/12.09.2022 che ha limitato la responsabilità genitoriale dei genitori in ordine tutte le scelte relative alla sfera educativa scolastica e sanitaria nonché relativamente alla regolamentazione dei rapporti col padre e li ha affidati al dando altresì incarichi Controparte_5 ai Servizi specialistici di regolamentare i rapporti dei minori col padre secondo le modalità più opportune;
di effettuare un accurato approfondimento psicodiagnostico;
di approfondire le indagini sul nucleo familiare estesa al nucleo allargato;
di prescrivere al genitori di intraprendere un idoneo percorso di sostegno genitorialità; di mantenere il percorso di psicoterapia individuale già avviato dai genitori;
di predisporre e garantire ogni adeguato intervento di supporto psicologico e sostegno in favore dei minori attivando un percorso di psicoterapia individuale di gruppo e quindi riferire al TM.
RILEVATO, pertanto, che sotto il profilo della responsabilità genitoriale, essendo ancora pendente procedimento presso il Tribunale dei Minorenni di Milano anteriormente iscritto rispetto alla data di deposito del presente procedimento (e anteriormente al 22 giugno 2022), nell'ambito del quale è stato già emesso il citato decreto provvisorio, questo Tribunale non può che necessariamente sollevare sotto tale profilo l'incompetenza funzionale del T.O. ex art. 38 disp. att. c.c. e allo stato limitarsi a prendere atto delle statuizioni dell'A.G. minorile, con richiesta all'Ente Affidatario di trasmissione di una relazione di aggiornamento;
RISERVATA, altresì, nel prosieguo, ove dovesse sussistere la competenza funzionale di questo Tribunale in punto di responsabilità genitoriale con le eventuali determinazioni definitive dell'AG minorile, la nomina anche nel presente procedimento del curatore speciale;
CONSIDERATO, sotto il profilo economico, come risulti che il ricorrente lavori sempre come impiegato con redditi in linea a quelli al tempo della recente separazione;
in particolare risulta dal PF 2019 a un reddito lordo di € 38.951; dal PF 2020 risulta un reddito lordo di € 40598; dal PF 2021 risulta un reddito lordo di € 39.649; pagina 9 di 24 dal PF 2022 risulta un reddito lordo di € 40.482 pari ad un reddito netto mensile di circa € 2764; ha riferito di guadagnare un importo netto mensile di € 2.100 per 14 mensilità; è rimasto ad abitare nella casa coniugale, divenuta di sua esclusiva proprietà avendo pagato € 130.000 alla moglie per la cessione della quota di sua pertinenza, rifendo di aver venduto una casa cointestata con il fratello che gli dava un reddito annuale di €
4.000/5.000. La resistente anche ella ha continuato a lavorare come impiegata presso con Controparte_6 stipendio riferito di € 1.750 per 14 mensilità; dal CU 20 risulta un reddito di € 31.137; Dal CU 21 risulta un reddito di € 30.448; riferisce in disclosure per il 22 € 30..687; ha mutuo sulla casa dove vive comprata a seguito della separazione di via Nazario Sauro 6 di € 410 (oltre € 550 di spese); percepisce come da accordo di separazione l'intero assegno unico attualmente di € 390 al mese.
RITENUTO pertanto, allo stato, alla luce della rimasta invariata situazione reddituale delle parti e di tutte le ulteriori risultanze acquisite, di confermare tutti gli oneri economici previsti e concordati nella separazione consensuale a carico del con riferimento ai figli, ritenuti del tutto equi e congrui, come attualizzati, Pt_1 anche con il percepimento per intero dell'assegno unico come oggetto di specifico accordo nell'ambito di un assetto complessivamente raggiunto recentemente dalle parti medesime, non essendoci spazio né per una riduzione né per un aumento come rispettivamente richiesti;
P.Q.M.
1) SOLLEVA sin d'ora ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario adito in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale, essendo competente il Tribunale per i
Minorenni di Milano che ha emesso decreto provvisorio del 16.08.2022/12.09.2022 che ha limitato la responsabilità genitoriale dei genitori in ordina tutte le scelte relative alla sfera educativa scolastica e sanitaria nonché la relativa alla regolamentazione dei rapporti col padre e li ha affidati al Controparte_5 dando incarichi ai Servizi Specialistici di regolamentare i rapporti dei minori col padre secondo le modalità più opportune;
di effettuare un accurato approfondimento psicodiagnostico;
di approfondire le indagini sul nucleo familiare estesa al nucleo allargato;
di prescrivere al genitori di intraprendere un idoneo percorso di sostegno genitorialità; di mantenere il percorso di psicoterapia individuale già avviato dai genitori;
di predisporre e garantire ogni adeguato intervento di supporto psicologico e sostegno in favore dei minori attivando un percorso di psicoterapia individuale di gruppo e quindi riferire al TM.
2) CONFERMA le statuizioni, per quanto attuali, di cui al verbale di separazione consensuale del 22.06.20220 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 24.07.2020 con riferimento alle complessive statuizioni economiche concordate tra le parti per il mantenimento dei figli come anche attualizzate ad oggi e con il percepimento dell'assegno unico da parte della signora CP_1
3) DISPONE che l'Ente Affidatario trasmetta entro e non oltre il 9 giugno 2023 una relazione di aggiornamento in ordine a quanto attuato in adempimento degli incarichi conferiti dal Tribunale per i Minorenni di Milano e in pagina 10 di 24 generale in ordine alla situazione del nucleo familiare, alle condizioni dei genitori, agli interventi attuati in favore dei genitori, alle attuali condizioni della minore, all'avvio degli incontri con il padre e in generale sul progetto a lungo termine elaborato”.
Il Presidente f.f. nominava quindi Giudice Istruttore sé stesso e fissava udienza per il 29 giugno 2023, sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte. Con provvedimento in atti del 29 giugno 2023, il Giudice
Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, avendo chiesto parte resistente la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., nonché la pronuncia di sentenza parziale sullo status, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, con riserva di riferire in camera di consiglio, riservando altresì alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183, comma 6°., c.p.c..
In data 12 luglio 2023 veniva pronunciata sentenza N. 5986/2023 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 14 luglio 2023.
In pari data, il Collegio con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, assegnava i termini istruttori ex art. 183, 6 comma c.p.c. e si riservava di prevedere sugli stessi ai sensi dell'art.183, comma 7 c.p.c..
Con provvedimento del giorno 16 novembre 2023, il Giudice Istruttore, lette le memorie ex art. 183, comma 6,
n. 1,2 e 3 c.p.c. depositate dalle parti e visto il decreto definitivo del Tribunale per i minorenni di Milano del 19 luglio/7 agosto 2023, con il quale era stato confermato il decreto provvisorio del 16 agosto/12 settembre 2022 e dichiarato non luogo ad ulteriormente a provvedere, a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, ai sensi dell'art. 183, comma 7, c.p.c., ha pronunciato la seguente ordinanza che si riporta nella parte motiva:
“ CON RIFERIMENTO ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
RILEVATO che il Tribunale per i Minorenni di Milano ha definito il procedimento N. 10000377/2022 R.G./E con decreto definitivo del 19 luglio/7 agosto 2023, confermando il decreto provvisorio del 18 agosto/12 settembre 2022 con il quale veniva limitata la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, disposto l'affidamento dei minori all'Ente e delegati i Servizi Sociali, dichiarando, altresì, non luogo ad ulteriormente provvedere in considerazione della pendenza del presente procedimento di divorzio;
pagina 11 di 24 RILEVATO, pertanto, che, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 14 marzo 2023 che aveva sollevato il difetto di competenza funzionale del Tribunale
Ordinario, essendo stata integrata la competenza del Tribunale Ordinario, sulla base del grave e complesso quadro emerso posto alla base del decreto dell'AG minorile, deve essere disposto l'affido dei minori all'Ente –
Comune di AN CO, con collocamento prevalente presso la madre, presso cui sono rimasti sempre a vivere, la quale, pur con le criticità e fragilità emerse, rappresenta una figura di riferimento importante in grado di provvedere ai loro bisogni ed esigenze, secondo quanto già statuito dal Tribunale per i minorenni di
Milano con i decreti del 16 agosto/12 settembre 2022 e 19 luglio/7 agosto 2023, essendo l'assetto ivi disposto del tutto corrispondente all'interesse dei minori;
RILEVATO, altresì, che secondo quanto già stabilito dal Tribunale per i minorenni di Milano con i decreti del
16 agosto/12 settembre 2022 e luglio/7 agosto 2023, deve essere altresì conferito incarico all'Ente affidatario, per il tramite dei competenti Servizi Sociali, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST, con una presa in carico effettiva del nucleo familiare e dei figli minori, con specifica delega nella regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i figli secondo le modalità ritenute più opportune, attivando e/o proseguendo tutti gli interventi necessari, o anche solo opportuni, di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per i minori e tutti gli interventi di sostegno alla genitorialità per le parti (cui le medesime hanno prestato adesione) al fine di aiutarle a dirimere la conflittualità e a maturare in un ruolo genitoriale più sereno e condiviso, con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi e accertamenti necessari o opportuni come indicati in dispositivo;
RILEVATO come il quadro emerso, con una situazione di grave precarietà e complessità del nucleo familiare e i fatti che hanno finora coinvolto la coppia, evidenzia una situazione di concreto conflitto di interessi tra i genitori, incapaci di rappresentare al momento realmente l'interesse dei figli, che si trovano in una situazione di particolare disagio e la necessità che venga garantito che tutti gli interventi necessari per la tutela dei figli medesimi siano effettivamente attuati con anche un fattivo e responsabile impegno da parte di entrambi i genitori e un efficiente lavoro di rete e coordinamento, impone a tutela del sano e sereno percorso di crescita di e - che devono trovare spazio e tutela come soggetti di diritto nel presente procedimento - la CP_2 CP_3 nomina di un curatore speciale, anche in considerazione della richiesta in tal senso formulata da entrambe le parti, che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare gli stessi e di garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela dei minori medesimi già in precedenza disposti e anche ulteriormente qui delegati ad opera dei Servizi incaricati dell'Ente affidatario, con delega al curatore di sentire i figli minori ai sensi dell'art. 315 bis c.c.; quindi, il curatore speciale - qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato GIULIA SAPI del Foro di Milano - dovrà rappresentare i minori anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale, con assegnazione di un termine per la sua costituzione;
pagina 12 di 24 CON RIFERIMENTO ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che le prove orali per testi, come dedotte e formulate dalla parte ricorrente nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli del tutto irrilevanti e ininfluenti, oltre che formulati genericamente nonché superati da quanto già in atti e dalle risultanze acquisite oltre che, in parte, valutativi (nn. 1-11-12-19- 20-21);
RITENUTO che la richiesta di CTU avanzata dal ricorrente per come formulata appare generica e, in ogni caso, superata dalle risultanze già in atti e/o che dovranno essere acquisite per quanto qui disposto dal
Tribunale con gli accertamenti delegati, fatta salva ogni diversa valutazione anche esercitando
OSSERVATO altresì che deve essere ordinato alle parti di depositare, entro il termine indicato in dispositivo, ove non vi abbiano già provveduto o lo abbiano fatto in modo parziale, alla completa e aggiornata compilazione della DISCLOSURE (ora informazioni sulle condizioni economiche), con il deposito di tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito degli ultimi tre anni e con la documentazione ivi indicata meglio specificata in dispositivo;
RITENUTO, allo stato, di non dover ammettere l'ascolto giudiziale dei figli minori e richiesto CP_2 CP_3 da entrambe le parti, riservandosi ogni ulteriore valutazione e determinazione all'esito degli accertamenti delegati, tenuto conto dell'età dei medesimi e di tutte le risultanze acquisite e da acquisire con quanto qui disposto;
PQM
a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 14 marzo 2023,
1) AFFIDA i minori e al Comune di AN CO (MI), con limitazione Controparte_2 Controparte_3 della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori ex art. 337 ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, mantenendoli collocati presso la madre, come già previsto con decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 19 luglio/7 agosto 2023;
2) CONFERMA tutti gli incarichi e le deleghe conferiti ai Servizi Sociali e ai Servizi Specialisti dell'ASST dell'Ente Affidatario, in stretta collaborazione e coordinamento con il nominato curatore speciale, come anche da decreto definitivo del Tribunale per i minorenni di Milano del 19 luglio/7 agosto 2023, nello specifico:
pagina 13 di 24 3) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a continuare a mantenere un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici dell'ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza: - di continuare a provvedere alla regolamentazione della frequentazione tra i figli e il padre secondo i tempi e le modalità ritenuti più opportuni e rispondenti all'interesse dei minori, con progressivo e graduale eventuale ampliamento e/o liberalizzazione, solo ove ne sussistano le condizioni in base all'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori;
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori (anche in collaborazione con la UONPIA se opportuno), con efficace presa in carico presso i Servizi Specialistici;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori;
di completare l'approfondimento psicodiagnostico sui genitori con valutazione psicodiagnostica sui minori e l'indagine psicosociale già delegata con decreto provvisorio del T.M., fornendo altresì ogni utile elemento al Tribunale per assumere le decisioni più conformi in punto di responsabilità genitoriale e anche di collocamento, indicando se debbono essere apportate modifiche all'assetto attualmente vigente, con relazioni di aggiornamento da far pervenire entro e non oltre il 25 marzo 2024, segnalando immediatamente ogni situazione di pregiudizio per i minori che non sia emendabile con l'intervento dei Servizi delegati;
4) NOMINA in favore dei figli minori (nato il [...]) e (nata Controparte_2 Controparte_3
l'11.1.2011) un curatore speciale, individuato nella persona dell'avvocato GIULIA SAPI Iscritta all'albo degli
Avvocati di Milano, che avrà il compito di rappresentare e tutelare i minori nel corso degli incarichi conferiti all'Ente Affidatario, di gestire nell'interesse dei minori i rapporti con il padre nonché con gli operatori dei
Servizi Sociali e Servizi Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione dei minori e di garantire l'interesse dei medesimi;
5) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 15 DICEMBRE 2023 per il deposito di memoria difensiva;
6) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
7) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalla parte ricorrente per quanto in motivazione;
8) NON AMMETTE la richiesta di CTU per quanto in motivazione;
pagina 14 di 24 9) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere, ove non vi abbiano già provveduto o lo abbiano fatto in modo incompleto, entro il 15 gennaio 2024 alla compilazione e aggiornamento della disclosure (ora informazioni sulle condizioni economiche delle parti) con il deposito di tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito degli ultimi tre anni, con buste paga del 2023; copia eventuali contratti di locazione e/o mutuo e/o finanziamenti;
10) RISERVA all'esito di procedere all'ascolto giudiziale di figli minori e;
CP_2 CP_3
11) FISSA udienza, per esame delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati e ulteriore trattazione, che viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 17 APRILE 2024
ORE 10,00, con riserva di fissare all'esito udienza per la precisazione delle conclusioni”.
Con provvedimento del giorno 17 aprile 2024, il Giudice Istruttore, lette la relazione dei Servizi Sociali del
Comune di AN CO del 28 marzo 2024 e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti e della curatrice speciale con le loro istanze e conclusioni e ritenuto di dover procedere all'ascolto giudiziale dei minori e CP_2 come richiesto dalla curatrice speciale e dalle parti medesime, dando ulteriore delega per la CP_3 prosecuzione degli interventi e degli accertamenti con fissazione di udienza per esame delle relazioni e per precisazione delle conclusioni ove le relazioni fossero state esaustive e complete, disponeva l'ascolto giudiziale dei minori (nata in data [...]) e (nata in data [...]) per l'udienza del CP_2 CP_3 giorno 13 giugno 2024 ore 15.00. Conferiva, altresì, nuova delega ai Servizi Sociali incaricati per trasmettere gli esiti degli accertamenti sul nucleo familiare entro il giorno 16 settembre 2024 e fissava udienza per esame delle relazioni e per la precisazione delle conclusioni che sostituiva ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il giorno 16 ottobre 2024.
All'udienza così fissata del giorno 13 giugno 2024, il Giudice Istruttore, procedeva a sentire i minori e CP_2 che rendevano ampie dichiarazioni come verbalizzate in atti. CP_3
All'esito dell'audizione, il difensore di parte convenuta dava atto che i Servizi Sociali avevano suggerito alle parti di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità, quest'ultimo rifiutato dal signor che a Pt_1 detta udienza rendeva, a sua volta, le dichiarazioni come verbalizzate in atti.
All'esito, il Giudice Istruttore, così provvedeva a verbale con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c.:
“Il Giudice Istruttore dato atto,
Letti ed esaminati tutti gli atti e i documenti di causa,
Sentiti i minori,
Richiamata integralmente l'ordinanza del 17 aprile 2024 con la nuova delega dei Servizi dell'Ente affidatario con rinvio già fissato per gli incombenti previsti, consentendo così alle parti di esaminare e replicare in ordine all'ascolto dei minori;
pagina 15 di 24 Conferma l'udienza per esame dell'ascolto dei minori, esame delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati e eventuale precisazione delle conclusioni, ove le relazioni siano complete ed esaustive che viene sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 16 ottobre 2024 (ore 12.00)”.
Con provvedimento del giorno 16 ottobre 2024, il Giudice Istruttore, lette le note scritte delle parti ex art. 127 ter c.pc. con le istanze e conclusioni con domande contrapposte della curatrice speciale e delle parti, lette altresì le relazioni dei Servizi Sociali incaricati e ritenuto di dover dare nuova delega ai Servizi per offrire elementi completi per la decisione finale, conferiva nuova delega ai Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente Affidatario e rinviava per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per la precisazione delle conclusioni che sostituiva ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il giorno 12 febbraio 2025 (ore 10.00).
Con provvedimento del giorno 12 febbraio 2025, il Giudice Istruttore, lette le note scritte autorizzate delle parti ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e con la precisazione delle conclusioni e le relazioni pervenute in atti dai
Servizi incaricati e viste le conclusioni e le richieste delle parti, assegnava alle medesime parti termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, incamerando, alla scadenza, la causa in decisione che rimetteva al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice Istruttore sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove come dedotte e formulate dalle parti, che poi hanno presentato conclusioni sostanzialmente congiunte.
Più specificatamente in punto di responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] 11 gennaio CP_3
2011, essendo nato in data [...] nelle more divenuto maggiorenne e nulla dovendosi quindi CP_2 per lui prevedere, le ampie risultanze acquisite per il tramite dei Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente
Affidatario del Comune di AN CO che ha attentamente seguito l'evoluzione della storia di questo nucleo familiare e dei minori periodicamente relazionando il Tribunale sull'evoluzione dell'articolata situazione familiare, unitamente alle risultanze acquisite per il tramite della IC Speciale nonché all'esito dell'ascolto giudiziale di e offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere CP_2 CP_3 nell'interesse della minore.
pagina 16 di 24 Relativamente invece alle questioni economiche, quasi del tutto coincidenti, ad eccezione dell'unico aspetto rimasto parzialmente controverso sotto il profilo del percepimento dell'assegno unico, ritiene il Tribunale che l'ampia documentazione versata agli atti del giudizio delle parti e su richiesta del Giudice Istruttore che anche da ultimo ha ordinato alle parti di aggiornare le informazioni sulle rispettive situazioni economiche e reddituali, costituisca materiale probatorio completo ed esaustivo e che consente di operare una corretta e fedele ricostruzione delle rispettive situazioni personali, lavorative ed economiche e reddituali.
Deve essere infatti a tal fine richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021).
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti.
La responsabilità genitoriale
Preliminarmente occorre premettere che nulla il Tribunale è chiamato a statuire relativamente alla responsabilità genitoriale su nato in data [...] e divenuto maggiorenne nel corso del procedimento. CP_2
Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento ormai dell'unica figlia ancora minore nel CP_3 corso del procedimento, era stato già disposto l'affido della minore all'Ente, a conferma di quanto statuito dapprima con decreto provvisorio e poi con decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano alla luce di una situazione assai compromessa del quadro familiare e di una condizione di criticità dei genitori riflettente sulle rispettive capacità genitoriali, che pur notevolmente migliorata, ancora oggi suggerisce il mantenimento dell'assetto vigente, come da richiesta di tutte le parti.
All'esito del giudizio, infatti, le parti stesse sono riuscite apprezzabilmente ad allineare le rispettive richieste e, anteponendo alle loro richieste il primario interesse di hanno sul punto presentato conclusioni congiunte CP_3 in cui, aderendo sostanzialmente a quelle rassegnate dalla IC Speciale, hanno chiesto la conferma dell'affido della minore all'Ente, come peraltro suggerito dai Servizi Sociali incaricati, con la conferma anche del collocamento presso la madre, nell'abitazione sita a AN CO via Nazario Sauro n.6.
Più nello specifico il nucleo familiare è stato certamente caratterizzato da una pregressa situazione molto pesante ed impattante che ha inevitabilmente logorato le relazioni tra i suoi componenti, in specie quella tra i genitori, come ampiamente descritto nei citati provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Milano e poi ripresi nel provvedimento sopra richiamato del Giudice istruttore, che fortunatamente è progressivamente migliorata fino alla recente evoluzione positiva, peraltro dimostrata anche dalla presentazione di conclusioni congiunte. Pur a fronte degli emersi segnali positivi, il nucleo necessita ancora di un po' di tempo per giungere ad un pagina 17 di 24 assestamento definitivo, come anche valutato dagli stessi Servizi Sociali incaricati ed alla quale valutazione ha aderito anche la IC Speciale.
Preme, infatti, evidenziare che proprio grazie agli interventi posti in essere ed all'efficiente rete avviata con tutte le risorse messe in campo dai Servizi Sociali, nonostante le difficoltà riscontrate per tanto tempo, si è recentemente giunti al raggiungimento di un clima di sufficiente serenità del nucleo familiare, anche grazie all'avvio di una serie di supporti che ha consentito ai genitori di confrontarsi in modo più costruttivo e sereno.
La stessa minore, grazie anche i notevoli miglioramenti della coppia genitoriale, non soffre più di attacchi di panico ed è riuscita ad instaurare un buon rapporto con entrambi i genitori, con i quali, peraltro, sta seguendo con esito molto positivo il percorso di supporto alla genitorialità avviato con i Servizi Sociali incaricati (cfr documentazione in atti). però, inaspettatamente ha interrotto il percorso di terapia individuale senza CP_3 essere stata, peraltro, sollecitata dagli stessi genitori a riprendere detto percorso a beneficio della minore (cfr documentazione in atti), a conferma che la situazione familiare va ancora attentamente monitorata e supportata.
Per questi motivi
, si ritiene anche di fondamentale importanza che i genitori proseguano nei percorsi di supporto già avviati, affinchè prendano totale consapevolezza delle reciproche risorse e riescano a mantenere un dialogo sempre aperto e collaborativo rafforzando le rispettive competenze genitoriali ancora da implementare.
A conferma di quanto sopra evidenziato si riporta quanto suggerito dai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario nell'ultima relazione di aggiornamento del 16 gennaio 2025 “Il Servizio Scrivente (…) rimanda la necessità di mantenere per un tempo limitato di al massimo due anni l'affido della minore all'Ente. Tale Controparte_3 valutazione trae origine dalla già segnalata necessità di lavorare con i genitori di affinchè riescano a CP_3 raggiungere una modalità comunicativa diretta, immediata, costruttiva e funzionale e una dimensione di esercizio della co-genitorialità basata sul confronto e sull'integrazione delle reciproche risorse e capacità.
Unitamente e ad integrazione di tale intervento si ritiene fondamentale coinvolgere nel tempo e gradualmente in un lavoro personale di rinforzo della propria assertività da esercitare anche e soprattutto nella CP_3 relazione con i genitori, nei confronti dei quali poter assumere la responsabilità dei propri pensieri,
l'affermazione delle proprie decisioni e la fermezza delle proprie posizioni, in virtù di quella individuazione necessaria dal punto di vista evolutivo. Attraverso il raggiungimento di tale competenza e facendo leva direttamente sulla capacità di di esprimere opinioni e pensieri e di assumere posizioni si ritiene CP_3 possibile pensare di dipanare la conflittualità genitoriale e permettere a ciascun genitore di conoscere la propria figlia aldilà delle parzialità di ciascuno sguardo. Le scriventi auspicano, mediante un costante e crescente coinvolgimento della minore in ciò che di fatto la riguarda, la condiziona ma rispetto al quale finora si è sempre posta in maniera passiva, di poter raggiungere un confronto costruttivo e utile al raggiungimento di un sempre maggiore benessere psico-emotivo della minore, dei genitori e in generale del nucleo familiare”.
pagina 18 di 24 Orbene, anche prendendo apprezzabilmente atto anche delle conclusioni congiunte delle parti e della curatrice speciale, il Collegio ritiene di dover confermare l'affido della minore al Servizio Sociali del Comune di CP_3
AN CO (luogo di attuale residenza della minore) per un periodo che si ritiene necessario fissare in due anni. Deve essere, altresì, confermato il collocamento prevalente della minore presso la madre, figura che, pur con tutte le criticità e difficoltà emerse, si è mostrata maggiormente sintonizzata emotivamente con la minore e ha saputo interpretare e venir incontro adeguatamente alle esigenze e ai bisogni della medesima.
Quanto ai tempi di frequentazione del padre con i figli, su cui le conclusioni del signor Parte_1 sembrano un po' divergere da quelle della signora e della IC , alla luce di quanto CP_1 CP_7 sopra illustrato e tenuto conto della volontà manifestata sul punto dalla minore in sede di audizione della stessa, devono essere comunque garantiti i tempi attualmente vigenti meglio indicati in dispositivo e ritenuti del tutto corrispondenti all'interesse della medesima minore e in grado di far mantenere una relazione stabile ed equilibrata con entrambi i genitori, con conferma degli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali del CP_5
AN CO (MI) di intervento e di diversa rimodulazione. Vanno poi confermati tutti gli incarichi meglio indicato in dispositivo.
I Servizi Sociali dovranno poi mantenere un'attenta attività di monitoraggio sull'evolversi della situazione della minore e dei genitori e dovranno relazionare ogni sei mesi al Giudice Tutelare di Milano, competente per l'attività di vigilanza, sul rispetto delle statuizioni del presente provvedimento e sull'evolversi della situazione della minore e dei genitori e segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, ogni eventuale situazione di pregiudizio della minore medesima.
Il Tribunale auspica che le parti possano ancora di più mettersi seriamente in discussione come genitori, continuando a farsi aiutare e supportare dai Servizi Sociali, al fine di condividere con maggiore consapevolezza e responsabilità un ruolo genitoriale più sereno, equilibrato e necessariamente più collaborativo nell'interesse di
CP_3
Ritiene, sotto tale profilo il Tribunale, di ribadire ad entrambi i genitori l'assoluta necessità di rispettare le statuizioni del presente provvedimento e di collaborare realmente e fattivamente con tutti gli operatori dei
Servizi Sociali incaricati. Si provvede pertanto come da dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con l'ordinanza presidenziale del 14 marzo 2023, il Presidente f.f., confermava le statuizioni di cui al verbale di separazione consensuale del 22 giugno 2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 24 luglio 2020 con riferimento alle complessive statuizioni economiche concordate tra le parti per il mantenimento dei figli e più nello specifico, l'obbligo posto a carico del signor di corrispondere alla moglie entro il Parte_1 pagina 19 di 24 giorno 5 di ogni mese il contributo mensile a titolo di mantenimento ordinario dei figli pari ad € 700,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a far data da Marzo 2021 oltre al 50 % delle spese straordinarie e con il percepimento dell'assegno unico da parte della signora CP_1
In sede di precisazione delle conclusioni, le parti hanno sostanzialmente formulato conclusioni convergenti sul punto chiedendo entrambi di confermare le statuizioni economiche concordate in sede di separazione consensuale soprariportate (somma di € 700 al mese a far data dal marzo 2021 che attualizzata ad oggi corrisponde più o meno alla somma mensile chiesta da parte convenuta di € 814,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie).
Richiamata la situazione economica reddituale delle parti puntualmente e dettagliatamente descritta nell'ordinanza presidenziale sopraindicata, si osservano i seguenti dati aggiornati.
Il signor continua a svolgere la professione di impiegato presso O-I-Italy Spa.Nell'anno Parte_1
d'imposta del 2022 lo stesso ha percepito un reddito complessivo di € 41948,00 che al netto dell'imposta per €
6072,00 e tenuto conto delle addizionali regionali Irpef, è pari ad un reddito mensile netto di circa € 2830,00 calcolato su dodici mensilità (vedi 730/2023); nell'anno d'imposta del 2023 lo stesso ha percepito un reddito complessivo di € 42.863,00 che al netto dell'imposta per € 6284,00 e tenuto conto delle addizionali regionali
Irpef, è pari ad un reddito mensile netto di circa € 2890,00 calcolato su dodici mensilità (vedi 730/2024), più o meno in linea con quanto già accertato. Il signor continua a vivere nella casa coniugale Parte_1 divenuta di sua esclusiva proprietà, a seguito dell'acquisto del suddetto immobile avvenuto nell'anno 2020 (vedi modello per la disclosure).
Quanto alla signora la stessa continua a svolgere la professione di impiegata presso Rhenus CP_1
Logistics Spa. Nell'anno d'imposta del 2023 la stessa ha percepito un reddito complessivo di € 32459,00 che al netto dell'imposta per € 5.682,00 e tenuto conto delle addizionali regionali Irpef, è pari ad un reddito mensile netto di circa € 2150,00 calcolato su dodici mensilità (vedi 730/2024); nell'anno d'imposta del 2024 la stessa ha percepito un reddito complessivo di € 33.794,05 che al netto dell'imposta per € 6996,01 e tenuto conto delle addizionali regionali Irpef, è pari ad un reddito mensile netto di circa € 2176,28 calcolato su dodici mensilità
(vedi CU 2025), anche per lei più o meno in linea con quanto in precedenza accertato.
Continua a vivere nell'abitazione sita a AN CO (MI), in via Nazario Sauro n.6, sulla quale grava un mutuo con rata mensile di € 396,22 oltre a spese condominiali pari alla somma annuale di € 832,45 (vedi modello per la disclosure in atti).
pagina 20 di 24 Alla luce di tutti i dati sopra indicati e valorizzati, tenuto conto della rispettiva situazione reddituale, economica e patrimoniale delle parti come emersa, considerati i tempi di frequentazione paterna ed anche le esigenze dei dei figli e , il Collegio ritiene di dover confermare il contributo al mantenimento dei figli nella CP_3 CP_2 somma ritenuta equa e congrua di € 700,00 complessivi (importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat prima rivalutazione Marzo 2021, attualmente circa € 820). Deve altresì confermarsi la partecipazione al 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017.
Quanto al percepimento dell'assegno unico, le parti hanno avanzato conclusioni divergenti avendo chiesto parte attrice la ripartizione al 50 % e parte convenuta l'integrale percepimento a conferma delle statuizioni sul punto come da decreto di separazione consensuale.
Sul punto, il Tribunale ritiene che l'Assegno Unico dovrà continuare ad essere percepito dalla madre con cui tutti e due i figli vivono ed essendo il genitore che in principalità e con maggior onere provvede alla cura e gestione dei figli.
Le spese di lite e del Curatore Speciale
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, considerati i sostanziali accordi raggiunti dalle parti, ritiene il Collegio esservi i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della IC
Speciale nominata Avvocato Giulia Sapi che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della minore (come da delibera in atti).
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dando atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 12 luglio 2023 sentenza N. 42840/2022 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 14 luglio 2023, anche in accoglimento delle conclusioni sopra riportate, così decide:
1) Nulla dispone con riferimento al figlio (nato in data [...]) divenuto nelle more CP_2 maggiorenne;
2) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento della figlia ancora minore (nata in [...] 11 CP_3 gennaio 2011) al Servizio sociale del Comune di Cesate CO per un periodo di 24 mesi;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per la minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
pagina 21 di 24 3) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente (con riferimento al potere di vigilanza ed eventuale intervento) e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
4) Dispone che le decisioni di ordinaria amministrazione siano assunte disgiuntamente dai genitori nei periodi che ciascuno trascorre con la figlia mentre le decisioni di straordinaria amministrazione, con particolare riguardo a quelle relative alla salute anche psicologica, siano assunte dall'Ente affidatario sentiti i genitori;
5) Conferma che l'Ente Affidatario mantenga la minore collocata presso la madre nell'abitazione sita in AN
CO (MI), via Nazario Sauro n.6, anche ai fini della residenza anagrafica;
6) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con i seguenti tempi: a fine settimana CP_3 alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina;
nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materno, il mercoledì all'uscita di scuola fino al giovedì mattina e nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterno, il pomeriggio del martedì; durante le vacanze estive tre settimane, anche non consecutive;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre le giornate del 23 e
24 dicembre dalle ore 9.00 del 23 alle ore 10.30 del 25 o le giornate del 25 e 26 dicembre dalle ore 10.30 del 25 alle ore 9.00 del 27 dicembre e il resto delle vacanze a metà secondo il principio dell'alternanza; le vacanze pasquali, le vacanze di carnevale e le altre festività e ponti scolastici saranno divisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza, ciò sempre fatto salvo il potere di vigilanza e di intervento dei Servizi come di seguito disposto;
7) Dispone che il Servizio Sociale affidatario– Comune di AN CO provveda a mantenere un'attenta presa in carico della minore e del nucleo familiare demandando allo stesso per il tramite anche dei Servizi
Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di vigilare e monitorare sul rispetto del calendario sopra disposto, verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni, intervenendo immediatamente a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi della minore, compatibilmente alle sue esigenze e ai bisogni, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori e della situazione psicofisica della minore medesima;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per la minore (anche in collaborazione con la UONPIA se opportuno) con mantenimento della presa in carico presso i Servizi Specialistici;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità
e/o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori;
pagina 22 di 24 - di continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore e con relazioni ogni sei mesi al Giudice Tutelare di Milano, competente per l'attività di vigilanza;
8) Invita entrambi i genitori ad attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento ed a collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST;
9) Conferma a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e Parte_1 CP_2 mediante versamento alla signora in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, CP_3 CP_1 dell'importo mensile di € 700,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-prima rivalutazione marzo 2021, attualmente circa € 820) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all' di Milano il 14 novembre Controparte_8
2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 23 di 24 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) Conferma che l'assegno unico per la famiglia venga interamente percepito dalla signora CP_1
11) Prende atto che le parti si autorizzano al rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti d'identità;
12) Compensa interamente le spese di lite del giudizio tra le parti;
SENTENZA PROVVISIORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE.
MANDA alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite, ai Servizi Sociali del e al Giudice Tutelare di Milano. Controparte_9
Milano, così deciso alla camera di consiglio del 14 maggio 2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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