Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 8560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8560 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08560/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15992/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15992 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eco.Enne. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7B0295B56, rappresentato e difeso dall'Avvocato Aldo Ceci, con domicilio eletto presso lo studio AR OS SU in Roma, piazza Martiri di Belfiore n. 4;
contro
AEA S.p.A. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato AN Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NG De SA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Manuel De Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) mediante ricorso introduttivo:
degli atti della gara procedura di gara avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di raccolta, tra- sporto e recupero/smaltimento presso impianti autorizzati ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., dei rifiuti prodotti presso gli impianti di AEA Spa” - CIG B7B0295B56 - e in particolare: a) della Determinazione dell’Amministratore Unico della AEA S.p.A. n. 66 del 24.11.2025, comunicato ai sensi dell’art. 90 del D.lgs n. 36/2023 in data 26.11.2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del servizio alla controinteressata; b) dei Verbali di gara da n. 1 del 29.09.2025, n. 2 del 29.09.2025, n. 3 dell’8.10.2025 e n. 4 del 9.10.2025; c) del parere reso dalla Ieopa S.r.l. in data 1.10.2025 ed allegato al Verbale n. 3 dell’8.10.2025; d) della Determina a contrarre n. 15 del 31.03.2025; e) della Determina n. 40 del 7.07.2025; f) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara con riferimento all’art. 17 “Criterio di Aggiudicazione”, il Capitolato Speciale e relativi allegati; g) dell’eventuale provvedimento di verifica dei requisiti, delle equivalenze contrattuali CCNL e dell’anomalia, non indicati negli atti pubblicati sulla piattaforma informatica ma qui da ritenersi parimenti impugnati; h) dell'eventuale contratto d’appalto sottoscritto e sua declaratoria di inefficacia; i) oltre al risarcimento dei danni in forma specifica ovvero per equivalente monetario.
B) mediante motivi aggiunti:
- del Verbale di “Verifica del possesso dei requisiti” privo di protocollo, datato 17.11.2025, mai notificato o comunicato, mai pubblicato sulla piattaforma informatica e depositato in giudizio in data 11.01.2026 dalla Difesa di AeA S.p.a., nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto sottoscritto tra AEA S.p.a. Unipersonale e NG De SA S.p.a. in data 23.01.2026 e con decorrenza dal 01.02.2026, di cui alla comunicazione del 26.01.2026.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aea S.p.A. Unipersonale e di NG De SA Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. AN FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. AEA S.p.A., Società concessionaria di alcuni impianti di depurazione del Consorzio Industriale del Lazio, ha bandito la gara pubblica finalizzata all’ “Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento presso impianti autorizzati ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., dei rifiuti prodotti presso gli impianti di AEA Spa” - CIG B7B0295B56 – per un importo indicativo a base d’asta di € 2.500.000,00, di cui € 743,15 per oneri di sicurezza ed una durata di
12 (dodici) mesi, da aggiudicare con il metodo dell’offerta più vantaggiosa mediante attribuzione di punti 70 per l’offerta tecnica e di punti 30 per l’offerta economica.
All’incanto, con termine di scadenza indicato alle ore 12:00 del 10.09.2025, partecipavano la ricorrente Eco.Enne. S.r.l., quale mandataria del R.T.I. con Vibeco S.r.l., mandante, e la controinteressata, NG De SA S.p.a.
Nella seduta dell’8.10.2025 la Commissione di gara procedeva all’attribuzione dei punteggi tecnici - determinati in punti 59,90 per la controinteressata e in punti 44,50- mentre in quella successiva del 9.10.2025, attribuiva infine il punteggio economico, determinato sulla base della formula di cui all’art. 17 del Disciplinare, assegnando punti 30 alla ricorrente, a fronte di un ribasso del 10,10%, e punti 28,06 alla controinteressata, a fronte di un ribasso del 5,176%.
Quindi, stilava la graduatoria provvisoria: con punti 87,96 alla controinteressata (59,90 + 28,06) e punti 74,05 alla ricorrente (44,05 + 30,00) e conseguente aggiudicazione provvisoria alla prima.
Infine, con la Determina n. 66 del 24.11.2025, impugnata con il ricorso introduttivo, disponeva l’aggiudicazione dell’incanto alla controinteressata.
2. In ragione di quanto sinteticamente riportato in punto di fatto, parte ricorrente deduceva in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:
1) “ Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 4, 11, 41, 57 e 110 e dell’allegato I.01 del d.lgs. 36/2023). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 12, 13.1, 13, 15 e 22 del Bando/Disciplinare di gara. Eccesso di potere per Difetto d’istruttoria e travisamento. Errore nei presupposti di fatto. Violazione della par condicio. Violazione dell’art. 97 Cost. ” in quanto l’offerta della controinteressata non è stata presentata completa nel termine decadenziale delle ore 12:00 del 10.09.2025, risultando l’Offerta tecnica integrata successivamente (ore 12:19 del 10.09.2025) quanto alla dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato in difformità da quello indicato nel Disciplinare, senza alcuna verifica della S.A. e con applicazione di minori tutele per i lavoratori impiegati e conseguente violazione della par condicio dei concorrenti. Inoltre, la stazione appaltante, prima di disporre l’aggiudicazione, non aveva proceduto alla verifica della dichiarazione di equivalenza (tardivamente) resa dalla controinteressata in punto di tutele previste nel CCNL che aveva diversamente dichiarato applicabile. Tant’è che il CCNL Commercio dichiarato dalla controinteressata non poteva ritenersi in alcun modo equivalente a quello specifico CCNL Igiene
Ambientale per una significativa riduzione del costo del lavoro e per l’assenza di specifici istituti di tutela dei lavoratori – addetti;
2) “ Violazione di legge (art. 5 del D.lgs n. 36/2023). Violazione del Bando/Disciplinare (art. 15). Eccesso di potere per Violazione dell’autovincolo, Errore nei presupposti di fatto, Violazione del par condicio, Sviamento ” atteso che l’offerta della controinteressata è di gran lunga superiore al limite di venti pagine previsto dalla lex specialis , componendosi di quaranta pagine, oltre a
plurimi e corposi allegati;
3) “ Violazione di legge (artt. 94, 95, 96, 98, 100, 101 e 104 D.lgs n. 36/2023). Violazione del Bando/Disciplinare (art. 14). Eccesso di potere per Difetto d’istruttoria e motivazione ” atteso, da un lato, che nel DGUE riferito alla ditta ausiliaria della controinteressata, la stessa aveva dichiarato “rispondendo “no” alle voci” riferite al rispetto degli obblighi in materia di imposte e di previdenza, così, di fatto, indicando l’esistenza a proprio carico delle cause di esclusione non automatica previste dall’art. 95, comma 2, del D.lgs n. 36/2023; né la stessa aveva comprovato il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla lex specialis ; dall’altro, non aveva espressamente accettato il Patto di integrità;
4) In via subordinata “ Violazione di legge (art. 108 D.lgs n. 36/2023). Eccesso di potere per
Irragionevolezza e Illogicità. Sviamento del vincolo del fine e della causa tipica. Manifesta Ingiustizia ” attesa l’illegittimità dell’art. 17 del Disciplinare di gara in quanto “Da un lato, infatti, per l’offerta tecnica il metodo aggregativo compensatore previsto dall’art. 17.4 valorizza, in particolare per i sub-criteri sub 2.1 (mezzi di trasporto), 2.2 (cassoni scarrabili) e 3.1 (impianti disponibili), il dato meramente numerico della disponibilità (dichiarata) dei mezzi d’opera senza la previsione di alcun limite massimo (!), dall’altro, per l’offerta economica, la formula “quadratica” prevista dall’art. 17.3, con l’attribuzione di un correttivo “•” pari al minimo (0,1), minimizza se non azzera qualsiasi merito economico dell’offerta stessa”;
5) “ Violazione di legge (artt. 30, 121, 122 e 123 c.p.a. - art. 2043 c.c.). Istanza di risarcimento danni ” in forma specifica mediante aggiudicazione del servizio per anni corrispondenti a quello bandito ovvero, in via gradata ed espressamente subordinata, per equivalente monetario da rapportare al danno emergente (spese di gara e mancato beneficio fiscale), alla “perdita di chance”, e principalmente al mancato guadagno pari al 10% dell’importo di gara.
3. Si costituivano in giudizio la stazione appaltante resistente e la controinteressata deducendo, di contro, quanto segue (secondo l’ordine dei motivi di gravame):
- l’infondatezza della dedotta tardività della domanda in quanto, come attestato dal gestore della piattaforma utilizzata dalla S.A. - ET , dopo le ore 12,00 del 10 settembre 2025 nessun documento era stato caricato. Senza tralasciare, sul punto, che l’acquisizione e la successiva verifica della dichiarazione di equivalenza erano attività che potevano essere compiute sull’«operatore economico individuato» (l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023) per cui anche dopo la presentazione della domanda non essendo elemento essenziale della stessa;
- l’operatore economico NG De SA S.p.A., aggiudicataria controinteressata, aveva invece dichiarato di applicare il CCNL Commercio - Confcommercio prodotto, a corredo della propria offerta, la relativa dichiarazione di equivalenza, corredata da un prospetto comparativo;
- che l’art. 110 del Codice, che disciplina la verifica delle offerte anomale, qualifica il giudizio di equivalenza come espressione di discrezionalità tecnica della S.A.;
- che il RUP aveva ritenuto i due CCNL equivalenti dando conto dell’istruttoria compiuta;
- che il superamento del numero delle pagine non costituiva causa di esclusione rientrante tra quelle tassativamente previste, né l’offerta poteva essere apprezzata nei limiti delle prime 20 pagine in quanto la giurisprudenza e la prassi dell’ANAC erano concordi nel ritenere che, in assenza di una specifica sanzione, la Commissione gode di discrezionalità nel gestire l’offerta sovrabbondante (cfr. ANAC, Parere di precontenzioso n. 129 del 28 marzo 2023). Anzi, un recentissimo orientamento giurisprudenziale aveva ritenuto che persino la clausola che prevedesse lo stralcio delle pagine eccedenti fosse illegittima, in quanto rappresentava una vera e propria sanzione espulsiva parziale, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali, nonché con l’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore (TAR Campania, Salerno, 9 gennaio 2025, n. 30; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 10 aprile 2025, n. 1276; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 3 marzo 2025, n. 721; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 16 giugno 2024, n. 12303; ANAC, Parere di precontenzioso n. 248 del 18 giugno 2025);
- che il Verbale di verifica del possesso dei requisiti del 17 novembre 2025, redatto dal RUP a seguito della proposta di aggiudicazione e prima dell’adozione del provvedimento definitivo, costituiva la prova documentale che si era proceduto alla verifica dei requisiti non solo dell’aggiudicataria, ma anche dell’impresa ausiliaria. Inoltre, l’operatore economico NG De SA S.p.A., con la domanda di partecipazione (doc. 17), ha espressamente accettato il Patto di integrità;
- quanto alla pretestuosa irrazionalità dei criteri di attribuzione dei punteggi, che l’appalto aveva ad oggetto un servizio cruciale e complesso, quale la «raccolta, trasporto e recupero/smaltimento [...] dei rifiuti prodotti presso gli impianti di AEA Spa», sicché la disponibilità di un’ampia e diversificata flotta di mezzi di trasporto e cassoni scarrabili, così come di un numero adeguato di impianti di destinazione, non era un mero “dato numerico”, ma costituisce l’indice più diretto e oggettivo della capacità operativa, della flessibilità e dell’affidabilità dell’operatore economico. Ne conseguiva che la scelta di non prevedere un limite massimo (“tetto”) al punteggio attribuibile per tali elementi era perfettamente logica e pro-concorrenziale.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente impugnava altresì il Verbale di “Verifica del possesso dei requisiti”, datato 17.11.2025, in quanto peraltro non avente efficacia probatoria perché privo di protocollo, per illegittimità derivata, specificando che i CCNL in oggetto (quello “Servizi Ambientali” - Fise Assoambiente, previsto dal bando/disciplinare e quello “Commercio” - Confcommerico applicato dalla controinteressata) non presentavano alcuna equivalenza in ordine agli elementi economici e normativi previsti dall’art. 4, comma 2, dell’allegato I.01, del D.gs n. 36/2013 in quanto ottenuta solo tramite il ricorso ad un “superminimo” viceversa vietato.
5. Le parti depositavano poi memorie con le quali argomentavano le rispettive posizioni. In particolare la controinteressata evidenziava, quanto alla efficacia del verbale, che nella determina di aggiudicazione del 24.11.2025 si dava atto che erano stati comprovati tutti i requisiti di ordine generale e speciale come effettivamente risultante dal “verbale di verifica di possesso dei requisiti” redatto dal RUP in data 17.11.2025, ivi compresa la verifica di equivalenza . Né parte ricorrente aveva contestato il verbale a mezzo di querela di falso, ma solo sollevando “supposizioni. Infine, che la comparazione dei parametri economici era stata basata su parametri oggettivi, quali le componenti fisse della retribuzione annua lorda previste dai CCNL, e non “solo” su elementi variabili o discrezionali.
6. All’udienza del 29.4.2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
7. Il ricorso deve essere accolto perché manifestamente fondato ai sensi dell’art. 74 c.p.a. – per il quale “ nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – come richiamato dall’art.120, comma 5, c.p.a in punto di rito appalti, in quanto è risultato fondato, “ quale punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ” il profilo di gravame involgente la non equivalenza dei CCNL avendo l’aggiudicataria fatto effettivamente ricorso al superminimo eventuale (risultando infondati, invece, tutti gli altri motivi e profili di gravame, dovendosi invece condividere le riportate ragioni delle “resistenti”).
8. In tal senso deve invero valorizzarsi:
- in via generale, in punto di diritto, quanto sul punto di recente statuito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3209 del 24 aprile 2026, per la quale: “ Deve, invero, osservarsi che l’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 e le disposizioni normative di cui all’allegato I.01 sono state introdotte per rafforzare le tutele dei lavoratori e per garantire che l'aggiudicazione delle commesse pubbliche non avvenga a discapito dei diritti e delle condizioni dei lavoratori. In considerazione dell’esigenza di contemperare la tutela di due valori, la libertà di iniziativa economica privata e la tutela dei lavoratori, entrambi di rango costituzionale, il legislatore ha ritenuto di introdurre l'obbligo di applicazione del CCNL di settore più rappresentativo, o, comunque, il principio dell’equivalenza economica e normativa dei contratti da applicare nell’appalto, a presidio della parte più debole coinvolta nell’esecuzione del contratto pubblico. Ciò, soprattutto in considerazione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si erano formati nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 in tema di clausole sociali, che facevano propendere per la valorizzazione e la prevalenza del principio di libertà dell’iniziativa economica privata. La rilevanza dell’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 nell’impianto codicistico è testimoniata anche dal fatto che lo stesso ha costituito oggetto di particolare attenzione ad opera del legislatore, che l’ha preso in considerazione, perfezionandolo, anche con il d.lgs. n. 209 del 2024 (cosiddetto “correttivo”), in seguito al quale il relativo disposto letterale risulta, così, riformulato: “1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01. 2-bis. …3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01”. L’attuazione della norma è demandata all’allegato I.01 al Codice, il cui articolo 4, dedicato all’indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro, così dispone: “1. Quando, …, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative. 2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci: a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della retribuzione (EDR); d) eventuali mensilità aggiuntive; e) eventuali ulteriori indennità previste. 3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri: … 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali. 5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4. …”. Il decreto Ministeriale di cui al comma 5 non è stato ancora emanato, risultando, dunque, particolarmente complessa l’operazione concernente la valutazione di equivalenza da parte della stazione appaltante, che, in ogni caso, non può discostarsi dal vincolo costituito dalle suddette statuizioni normative.
Ne consegue che, alla luce del disposto letterale dell’art. 4 dell’allegato I.01, secondo cui: “La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua”, ai fini dell’equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solo le parti fisse della retribuzione. E il superminimo non lo è. […]. Se il superminimo è un elemento “eventuale” non può essere, al contempo, una voce “fissa” della retribuzione, costituendone, invece, una parte accessoria, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Ne consegue che lo stesso non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza. L’interpretazione tassativa della norma si impone, essendo il rigore necessario ad assicurare ai lavoratori adeguata tutela nell’ambito del rilevante mercato delle commesse pubbliche ”;
- quanto alla fattispecie in esame, in punto di fatto, che effettivamente “ analizzando l’elaborato peritale - riprodotto a pag. 13) della memoria difensiva della controinteressata del 12.01.2026 - e con riferimento al livello 3° del CCNL Commercio, si evince espressamente come la differenza di retribuzione è colmata mediante “eventuali ulteriori indennità” di € 154,07 mensile attribuita a tutti gli autisti, di cui […] € 100,00 “a titolo di superminimo ad personam”[…]. Eliminando tali somme dalla R.A.L. base su base mensile, come calcolata dalla medesima Difesa della controinteressata, residuano rispettivamente […] € 2.391,90 (€ 2.491,90 - 100,00). Tale R.A.L. se proiettata per le 12 mensilità indicate ex adverso, comporta una differenza a carico negativo dei lavoratori assunti con il CCNL Commercio di:[…]- € 860,18 annui nel secondo caso [29.562,98 - 28.702,80 (2.391,90x12)] ” Con la conseguenza finale che “ la R.A.L. annuale per come calcolata dalla medesima Controparte è significativamente inferiore a quella prevista dal Bando-Disciplinare: […] - € 28.702,80 • € 29.562,98” .
9. In definitiva, in ragione di quanto esposto il ricorso deve essere accolto perché manifestamente fondato con conseguente annullamento dell’aggiudicazione dell’affidamento disposta in favore della controinteressata e subentro della ricorrente nel contratto, senza soluzione di continuità, dal momento della irrevocabilità della presente sentenza (nel caso non venga appellata o, in alternativa, confermata in appello) per un numero di anni corrispondenti a quello bandito.
10. Atteso l’esito del giudizio, la stazione appaltante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite - liquidate come in dispositivo – in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie perché manifestamente fondati e, per l’effetto, annulla la Determinazione dell’Amministratore Unico della AEA S.p.A. n. 66 del 24.11.2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del servizio alla controinteressata, e dispone il subentro della parte ricorrente nel contratto medio tempore stipulato, il tutto nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna AEA S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
AN FA, Consigliere, Estensore
AN Baiocco, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AN FA | RI IA |
IL SEGRETARIO