Sentenza 30 novembre 1962
Massime • 2
Nell'ipotesi di donazione di un fondo, divenuto successivamente indivisibile per la sua istituzione in 'maso chiuso' il donatario di esso puo conservare la titolarita del maso stesso, nonostante che la donazione risulti lesiva dei diritti di eredi riservatari. In tal caso deve soddisfare le ragioni dei legittimari a norma di detta legge non gia con una quota in natura, ma con un importo corrispondente in danaro sulla base del valore di reddito secondo i criteri all'uopo stabiliti dall'art 25 della legge medesima.*
La legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954 n 1 sull'ordinamento dei masi chiusi,attesa la finalita d'interesse pubblico da essa perseguita (soddisfare cioe le particolari esigenze dell'economie agrarie della zona) spiegava efficacia immediata e, pertanto, era anche applicabile alle divisioni ereditarie non ancora formalmente definite.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/11/1962, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 30 novembre 1962 |
Testo completo
La legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954 n 1 sull'ordinamento dei masi chiusi,attesa la finalita d'interesse pubblico da essa perseguita (soddisfare cioe le particolari esigenze dell'economie agrarie della zona) spiegava efficacia immediata e, pertanto, era anche applicabile alle divisioni ereditarie non ancora formalmente definite.*