TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/09/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SFORZI SIMONETTA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MARIONI SILVIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra , celebrato in Castiglione della Controparte_1 Parte_1 Pescaia il 19.10.20023, atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune predetto, al n. 41 dell'anno 2002, parte II, serie A, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni all'Ufficio di Stato Civile del Comune per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio, prendendo atto degli accordi divorzili intercorsi tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO LL DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/10/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LI LL
ES (Serie A, Parte II, atto n. 41, anno 2002).
Dall'unione della coppia è nato il figlio l'11/08/2005). Per_1
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di LI LL ES (Serie A, Parte II, atto n.
41, anno 2002), contratto tra e , in Parte_1 Controparte_1
data 19/10/2002;
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate e precisate all'udienza del 17/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SFORZI SIMONETTA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MARIONI SILVIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra , celebrato in Castiglione della Controparte_1 Parte_1 Pescaia il 19.10.20023, atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune predetto, al n. 41 dell'anno 2002, parte II, serie A, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni all'Ufficio di Stato Civile del Comune per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio, prendendo atto degli accordi divorzili intercorsi tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO LL DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/10/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LI LL
ES (Serie A, Parte II, atto n. 41, anno 2002).
Dall'unione della coppia è nato il figlio l'11/08/2005). Per_1
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di LI LL ES (Serie A, Parte II, atto n.
41, anno 2002), contratto tra e , in Parte_1 Controparte_1
data 19/10/2002;
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate e precisate all'udienza del 17/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti