Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 16/08/1978, residente in [...]9 16100 GENOVA [GE]
ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
ALOISI GIUSEPPINA (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 18/09/1980, residente in [...]60
16100 GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PAGANI CLAUDIA (C.F. ), che C.F._4
la rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 03/07/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“I. I coniugi danno atto di vivere, sull'accordo, separati già dal mese di giugno
2024, senza che ciò costituisca violazione alcuna agli obblighi derivanti dal matrimonio;
il sig. ha trasferito la propria residenza con la sottoscrizione Pt_1
del ricorso;
II. La casa coniugale viene contraddistinta da due immobili contigui, l'uno soprastante all'altro, che sono stati acquistati dai ricorrenti durante il periodo di coniugio e che per tale scopo sono stati uniti in un'unica unità abitativa posta su due livelli differenti e in particolare immobili siti in Genova Via Siffredi civico n. 60 interni nn. 11 e 13. Più in particolare l'immobile contraddistinto dall'interno n. 13, sito in Genova, Via Siffredi n. 60, di proprietà per la quota del
99% della Sig.ra e della restante quota dell'1% del sig. Parte_2 [...]
, viene destinata a casa coniugale e resta assegnata alla NO Pt_1
la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai tre figli , Pt_2 Per_1
e , mentre l'immobile contraddistinto dall'interno n. 11 verrà Per_2 Per_3
venduto come di seguito meglio indicato.
III. Gli arredi esistenti nella casa coniugale contraddistinta dall'int. 13 rimangono assegnati alla moglie insieme alla casa. I Signori e Pt_1 Pt_2
provvederanno a fare una lista di eventuali mobili e suppellettili di personale proprietà o che intendono dividere e che attualmente sono presenti in tutti e due gli immobili (interno n. 11 e interno n. 13 del civico n. 60 di Via Siffredi), quelli nell'interno 11 potranno essere ritirati a semplice richiesta, la suddetta lista dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
IV. Il Sig. pertanto, si obbliga a versare nei confronti della signora Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento per i tre figli maschi l'importo di Pt_2
€ 900,00 (€ 300,00 per ogni figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici
3 Istat dal medesimo mese dell'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e da corrispondersi entro il 5 di ogni mese. Il Sig. si farà altresì Pt_1
carico di pagare integralmente tutte le spese straordinarie e in particolare spese mediche specialistiche non mutuabili e spese odontoiatriche, ludiche e sportive e ulteriori spese scolastiche e universitarie che dovranno essere comunque previamente concordate secondo la regolamentazione di cui al verbale di riunione del Tribunale di Genova del 15.09.2016, allegato al ricorso e le parti dichiarano di conoscere. Inoltre, il Sig. si farà carico delle spese relative Pt_1
alle utenze di luce e gas per l'interno n. 13 e delle spese di amministrazione condominiale, sino a quando la signora non avrà raggiunto una propria Pt_2
indipendenza economica e comunque solo e sino a quando continueranno a vivere stabilmente all'interno della suddetta abitazione i figli e salvo che a sua volta questi ultimi raggiungano una loro indipendenza economica;
V. Il sig. verserà a favore della signora a titolo di Pt_1 Parte_2
assegno di mantenimento l'importo di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dal medesimo mese dell'anno successivo alla sottoscrizione del ricorso introduttivo e da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, per almeno due anni a partire dalla sottoscrizione del ricorso, e comunque fino al raggiungimento dell'autonomia economica, da rivedere su accordo delle parti tenuto conto che la signora dovrà attivarsi per raggiungere in tempi brevi una sua indipendenza economica;
VI. Gli importi relativi al mantenimento per i figli e il mantenimento per la moglie verranno versati dal sig. a mezzo bonifico bancario sul c/c Parte_1
intestato alla signora . Parte_2
VII. Il sig. percepirà il 100% dell'Assegno Unico Universale Parte_1
erogato dall'I.N.P.S. per i figli;
VIII. Per quanto concerne gli immobili siti in Genova Via Siffredi civico n. 60 interni nn. 11 e 13 i coniugi stabiliscono quanto segue:
con successivo atto notarile di trasferimento di quota immobiliare la signora trasferirà a titolo gratuito al sig. che Parte_2 Parte_1
accetterà, la propria quota del 99%, dell'immobile già in comproprietà sito nel
Comune di Genova, Via Angelo Siffredi n. 60 interno n. 11 censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Genova come segue: SEZ. BOR, foglio 72, particella
4 92, subalterno 102, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5. Tale trasferimento avverrà nel contesto degli accordi di separazione, pertanto gli obblighi a trasferire assunti dalla sig.ra in favore del sig. e l'accettazione Pt_2 Pt_1
degli stessi, fanno parte dell'accordo patrimoniale che è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale. Il Sig. Pt_1
contestualmente sostituirà a propria cura e spese il mutuo cointestato con Banca
Intesa SanPaolo con altro intestato solo a sé (e in ogni caso si assumerà l'intero onere dei ratei di mutuo fino a scadenza, tenendo indenne la signora da Pt_2
ogni e qualsiasi pretesa della Banca e/o di terzi in relazione al detto immobile.
Sarà onere del sig. provvedere al pagamento degli oneri di Pt_1 amministrazione, imposte, tasse e quant'altro, nonché al pagamento e poi al distacco di tutte le utenze presenti all'interno del suddetto appartamento interno
11, come sarà altresì suo onere -con spese a suo esclusivo carico provvedere ad incaricare un tecnico al fine di effettuare tutti gli adempimenti e autorizzazioni comunali (catastali ed urbanistiche) nonché tutte le lavorazioni/opere murarie/elettriche/altro (per eliminare la scala interna e ripristinare la pavimentazione dell'interno 13) necessari al fine di frazionare l'interno 11 dall'interno 13 così riportandoli all'originaria destinazione ed uso;
con successivo atto notarile di trasferimento di quota immobiliare la signora trasferirà a titolo gratuito al sig. che Parte_2 Parte_1
accetterà, la propria quota del 49%, dell'immobile già in comproprietà sito nel
Comune di Genova, Via Angelo Siffredi n. 60 interno n. 13 censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Genova come segue: SEZ. BOR, foglio 72, particella
92, subalterno 102, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5. Tale trasferimento avverrà nel contesto degli accordi di separazione, pertanto gli obblighi a trasferire assunti dalla sig.ra in favore del sig. e l'accettazione Pt_2 Pt_1
degli stessi, fanno parte dell'accordo patrimoniale che è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale. In relazione alle rate di mutuo residue il sig. si fa carico integralmente delle stesse sino a Pt_1
quando la signora non avrà raggiunto una piena Parte_2
indipendenza economica, tenendo indenne la signora da ogni e Pt_2
qualsiasi pretesa della Banca e/o di terzi in relazione al detto immobile. Non appena la signora avrà raggiunto l'indipendenza economica le rate del Pt_2
5 mutuo saranno poste anche a suo carico per la quota del 50% sino all'effettiva estinzione dell'intero mutuo ipotecario;
il frazionamento dei suddetti immobili dovrà riportare le unità abitative come in origine e come da planimetrie catatastali in atti;
IX. Il sig. con l'esatto adempimento relativo ai passaggi di proprietà degli Pt_1
immobili di cui al punto n. 7, dichiara di rinunciare alle somme versate durante il periodo di coniugio a favore della sig.ra che sono stati Parte_2
utilizzati dalla stessa per avviare l'attività commerciale di quest'ultima, nonché ad ogni altro importo a qualunque titolo versato (compresi gli importi versati a titolo di mutuo) sia a favore della signora che per le Parte_2
abitazioni coniugali che per le spese familiari;
X. In caso di omessa o ritardata esecuzione dei passaggi di proprietà delle quote degli immobili di cui al punto n. 7 per causa della NO , la stessa Pt_2
dovrà ritenersi decaduta dal beneficio del termine e il Signor avrà diritto di Pt_1 esigere immediatamente l'intero importo relativo alle somme versate sino ad oggi, fatti salvi i termini di prescrizioni, degli importi pregressi per l'acquisto degli immobili suddetti, oltre a tutte le somme versate alla signora per Pt_2
l'avviamento della sua attività commerciale di cui al punto n.
8. Una volta correttamente eseguiti i passaggi di proprietà delle quote degli immobili, con le modalità indicate e convenute dalle parti, il Signor nulla più avrà a che Pt_1
pretendere per le causali di cui sopra dalla NO;
Pt_2
XI. La signora si impegna con la sottoscrizione del presente Parte_2
accordo a non movimentare il conto corrente cointestato e a recarsi in banca a semplice richiesta per la chiusura del detto conto;
XII. Il Sig. si farà altresì carico delle spese di assicurazione, bollo e Pt_1
manutenzione dei seguenti mezzi in uso ai figli e e più in Per_1 Per_2
particolare: motociclo Honda SX targata FH92648 intestata a Parte_3
Motociclo Yamaha XMAX 125 targato FA167661 intestato a Parte_2
ma in uso al figlio , con trasferimento della proprietà del mezzo
[...] Per_2
in capo al figlio e con onere e spese a carico del sig. , Per_2 Parte_1
dando atto le parti che anche questo accordo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale e rientra nell'accordo patrimoniale. Una volta raggiunta l'indipendenza economica da parte di e Per_2
6 saranno essi stessi a farsi carico delle suddette spese per il Per_1
mantenimento dei mezzi;
XIII. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che si Per_3
impegnano a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità; stesso impegno i genitori assumono nei confronti degli altri figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
XIV. Il figlio minore potrà stare con il padre un fine settimana alternato Per_3
da venerdì pomeriggio (uscita da scuola) sino al lunedì mattina (con accompagnamento a scuola) nonché ogni martedì e mercoledì pomeriggio
(uscita da scuola), e ogni qualvolta sarà possibile anche nelle settimane in cui non è il fine settimana di competenza, con pernottamento presso il padre e con accompagnamento a scuola la mattina successiva, compatibilmente con le condizioni di salute del ragazzo, dei suoi impegni scolastici nonché degli impegni lavorativi della madre e del padre. Durante il periodo estivo coincidente con le vacanze scolastiche i genitori potranno tenere seco il figlio minore per quindici giorni anche non consecutivi previo accordo sul periodo prescelto che dovrà essere comunicato per iscritto entro il 15 del mese di aprile di ciascun anno;
XV. Sarà a carico del padre, automunito, l'onere di accompagnare il figlio agli allenamenti sportivi o ai tornei di calcio o ad eventuali “campus Per_3 estivi” o in altro luogo da raggiungere con autovettura;
XVI. Le festività religiose e non (Natale, Capodanno, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, etc.) seguiranno il criterio dell'alternanza;
XVII. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni;
XVIII. Entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare al figlio gli Per_3
eventuali rispettivi partners per almeno un anno dalla separazione;
XIX. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre l'uno all'altro il proprio indirizzo di residenza ed il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore;
Per_3
XX. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione,
l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero preventivi spese mediche, cure
7 di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori, secondo la regolamentazione del verbale di riunione del Tribunale di Genova del
15.09.2016.
XXI. I coniugi concedono fin d'ora reciproca autorizzazione al rinnovo e/o rilascio del passaporto”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2003, Numero 418, Parte
I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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