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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2513/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 2513
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 237/2021 (R.G. 527/2021).
TRA
(C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale
[...]
nonchè (C.F. Controparte_1 Parte_2
), nato il [...] a [...] e C.F._2 Parte_3
(C.F. ), nata il [...] a [...]
[...] C.F._3
tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Michele Malinconico (C.F. ) C.F._4
1 – PEC ed elettivamente domiciliati presso il suo Email_1
studio in Torre del RE (NA) in via Cesare Battisti n. 47,
-opponenti-
E
(C.F. ) con sede in Conegliano (TV) in via Controparte_2 P.IVA_1
V. Alfieri n. 1 e per essa (C.F., P. IVA ), con sede Controparte_3 P.IVA_2
in Roma in Via Gino Nais n. 16, in persona del l.r.p.t. Dott. rap- CP_4
presentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Pierfe-
lice IL (C.F. ) - PEC C.F._5 Email_2 Email_3 [...]
e SS BU (C.F. ) - PEC avv. Emai_4 C.F._6 [...]
ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Raffaele Sepe Email_5
con studio in Napoli in Via Carlo Poerio n. 90,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 30.04.2021, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
237/2021, nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta Parte_1
individuale Gaia Prodotti Biologici di IF RI, nonché e Parte_2 [...]
esponevano che: Pt_4
a) in data 03.03.10 la detta ditta, opponente, stipulava contratto di c/c n.1881;
b) in data 19.01.2012 stipulava con il Banco di Brescia s.p.a. il Parte_1
“finanziamento mediante utilizzo della provvista messa a disposizione dalla Cassa
Deposito e Prestiti s.p.a.” n.1016462 di € 18.240,00 da rimborsare mediante il
2 pagamento di n. 60 rate mensili costituite da capitale ed interessi, questi ultimi calcolati ad un tasso variabile pari alla media mensile dell'Euribor 3 mesi/360
maggiorato di uno spread del 4,70% (tasso nominale iniziale 6,137%);
c) in data 17.06.2010 stipulava con il Banco di Brescia s.p.a. il Parte_1
contratto di “prestito finanziario con garanzia BR ID SA n. 859387 di €
35.335,69, da rimborsare mediante il pagamento di n. 60 rate mensili costituite da capitale ed interessi, questi ultimi calcolati ad un tasso variabile pari alla media mensile dell'Euribor 3 mesi/360 maggiorato di uno spread del 2% (tasso nominale iniziale 2,683%);
d) con ricorso per decreto ingiuntivo si dichiarava creditrice di Controparte_3
, in persona dell'omonima titolare Controparte_1 Pt_1
delle seguenti somme: a) € 5.586,45 per scoperto di conto corrente n. 1881
[...]
acceso in data del 03.03.2010 presso la Filiale di Mestre;
b) € 6.548,04 quale debito residuo derivante da un contratto di finanziamento n. 1016462 per la somma originaria di euro 18.240,00 rimborsabile in n. 60 rate mensili al tasso variabile indicizzato alla media mensile euribor a 3 mesi maggiorato di 4,70 punti percentuali;
c) € 18.533,43 quale debito residuo derivante da un contratto di prestito n. 40859387 di originarie 35.335,69 rimborsabile in n. 60 rate mensili al tasso variabile indicizzato alla media mensile euribor 3 mesi maggiorato di 2,00 punti percentuali;
e) in relazione ai detti rapporti, in data 16.03.2010, venivano rilasciate garanzie generiche da parte di e di entrambe fino a concorrenza Parte_4 Parte_2
di € 45.000,00;
3 f) data l'infruttuosità delle comunicazioni del 13.06.2016, inviate alla titolare della ditta summenzionata ed ai suddetti garanti, l'opposta chiedeva a Questo Tribunale
di ingiungere agli opponenti il pagamento della somma di €. 30.667,92, “oltre
interessi di mora su: a. €. 5.586,45 dal 05/12/2020 al soddisfo, pari al tasso del
13,6000 % e comunque, nei limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali;
b. €. 6.548,04 dal 24.10.2020 al soddisfo, pari al tasso contrattuale aumentato di
4,70 punti percentuali e comunque, nei limiti della L. 108/96 e successivi Decreti
Ministeriali. c. €. 18.533,43 dal 24.10.2020 al soddisfo, pari al tasso contrattuale
aumentato di 2,00 punti percentuali e comunque, nei limiti della L. 108/96 e
successivi Decreti Ministeriali”;
g) in data 12.03.2018, Questo Tribunale con D.I. n. 237/2021 “ingiungeva a
[...]
, (p. iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_3
dell'omonima titolare nata a [...] il [...], Parte_1
n.q. di debitrice principale, nonché a nata a [...]_4
il 23.01.1947 ed a nato a [...] il [...], n.q. di Parte_2
garanti, di pagare, in solido fra loro, a (C.F. con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del l.r.p.t. e per
essa alla (p. iva ) con sede in Roma alla Via Gino Nais Controparte_3 P.IVA_2
n. 16, in persona del l.r.p.t., entro 40 giorni dalla notificazione del presente atto, la
somma di euro 30.667,92 (trentamilaseicentosessantasette/92), oltre gli interessi di
mora di cui al ricorso, sul solo capitale, fino all'effettivo soddisfo ed oltre le spese
legali del presente procedimento che si liquidano in complessivi euro 1.086,000 di
cui euro 286,00 per esborsi, euro 800,00 per compensi professionali, oltre il
rimborso delle spese generali, pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., ai sensi di legge;
con espresso avvertimento che, nel termine di giorni 40 dalla notifica del presente
4 decreto, potrà essere proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. e che, in difetto di
pagamento, la parte creditrice potrà procedere ad esecuzione forzata ai sensi di
legge”.
Gli opponenti, inoltre, eccepivano:
1. il disconoscimento degli atti di fideiussione e delle relative sottoscrizioni 2. il difetto di legittimazione attiva, mancando la prova che fosse effettivamente succeduta nei rapporti bancari;
3. Controparte_2
l'inammissibilità della domanda in quanto fondata sulle sole certificazioni di cui all'art. 50 del T.U. bancario;
4. la nullità del contratto di conto corrente per usura originaria ex art.108/1996; 5. la violazione dell'art 120 del T.U. B..
Si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_3
domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Il giudizio, effettuata la disposta C.T.U. contabile e precisate le conclusioni, veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Ciò posto, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, men-
tre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Spetta dunque all'opposta dimostrare l'esistenza del contratto indicato nel ricorso e l'ammontare del debito, mentre alla parte opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
5 Preliminarmente, decidendo sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
, in particolare sulla sua titolarità dal lato attivo della pretesa CP_2
creditoria, Questo Tribunale ritiene di aderire alla giurisprudenza che, in tema di cessione i blocco dei crediti, ritiene sia sufficiente al fine di dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
ET AL.
Giova evidenziare che l'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 contiene una dettagliata disciplina della cessione di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili “in blocco”, a banche, soggetti vigilati ed intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB. Per quel che qui interessa, la norma introduce una disciplina di favore rispetto a quella civilistica per quanto concerne gli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo. In particolare, l'art. 58 TUB, presupponendo che il trasferimento del credito vi sia stato, stabilisce che il cessionario comunichi l'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella ET AL della Repubblica IAna, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla AN d'IA (comma 2). L'assolvimento di tali adempimenti pubblicitari produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (comma 4). Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, il rinvio all'art. 1264 c.c. contenuto nell'art. 58, comma 4, TUB va inteso nel senso che la cessione sia opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione codicistica di cui al comma 1, nella prospettiva di semplificazione della circolazione dei crediti “in blocco” (tra le tante v. Cass. n. 20495/2020; Cass. n. 22548/2018).
In altre parole, il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB
determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
6 Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto la ET AL attestante l'avvenuta cessione intercorsa prima con e, successivamente, con CP_5
Controparte_2
La difesa relativa alla mancata notificazione della cessione, oltre ad essere smentita in fatto dal documento n. 4 del fascicolo monitorio (atto a rogito di Notaio, Banco
Popolare di Brescia è stato fuso per incorporazione in , dal doc. n. 1 CP_6
(elenco delle posizioni cedute da e dal doc. 3 (elenco CP_7 CP_5
posizioni AR in seguito a contratto di cessione dei rapporti giuridici
“in blocco”), risulta palesemente infondata in diritto atteso che (secondo quanto risulta pure dall'art. 1264 c.c.) la notificazione della cessione non rileva certo al fine del perfezionamento del contratto di cessione (che ha struttura bilaterale, cui il ceduto è estraneo) ma, solo, al fine dell'efficacia liberatoria, per il ceduto, del pagamento eseguito nei confronti del cedente (pagamento che, tuttavia, la parte neppure ha allegato di aver effettuato).
Dunque, alla luce di quanto appena precisato, tale eccezione è infondata.
Parimenti è da rigettare l'eccezione sul disconoscimento delle fideiussioni prestate da e Parte_2 Parte_4
Ebbene, tale disconoscimento risulta assolutamente generico e, come tale, non idoneo a privare di efficacia la sottoscrizione apposta in calce alle fideiussioni in oggetto.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte precisato che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, non essendo ammissibile il ricorso a formule generiche o di mero stile (Cass. sent. n. 1537 del 22.1.2018).
7 Nel caso in esame, gli opponenti si sono limitati ad affermare in maniera generica di non aver sottoscritto le fideiussioni, ma non hanno allegato alcun elemento di fatto a corredo del disconoscimento che potesse fornire elementi, sia pur presuntivi,
della falsità del documento.
Per le ragioni innanzi esposte, dunque, si ritiene che le fideiussioni siano state validamente sottoscritte dagli ingiunti-opponenti, ovvero sia il contratto di garanzia generica sottoscritto il 16.03.2010 da che il contratto di garanzia Parte_4
generica sottoscritto in data 16.3.2010 da entrambe sino a decorrenza Parte_2
dell'importo di euro 45.000,00.
Sulla presunta nullità del contratto di conto corrente, per superamento del tasso soglia, il CTU incaricato dal Tribunale, alle cui conclusioni lo scrivente ritiene di aderire, ha accertato che il T.E.G. del contratto del 03.03.2010, è inferiore al limite usuraio del 19,275% vigente nel 1° trimestre 2010 per le operazioni di tal specie.
Al contrario, il T.A.E.G. è pari al 3,13%, ovvero valore lievemente superiore a quello dichiarato dal Banco di Brescia s.p.a..
Pertanto: 1) il tasso di interesse pattuito nel contratto di accensione del c/c n.1881
del 03.03.2010 si rivela legittimo ai sensi della normativa antiusura;
2) il T.A.E.G.
del finanziamento n. 859387 del 17.06.2010 si rivela superiore a quello dichiarato in contratto;
3) il T.A.E.G. del finanziamento n. 1016462 del 19.01.2012 si rivela superiore a quello dichiarato in contratto.
Si ritiene, dunque, di rideterminare il credito della società opposta in complessivi €
25.134,68, in luogo dell'importo ingiunto pari ad € 30.667,92.
Sulla presunta violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG) è solo un
8 indicatore del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, per cui la difformità tra l'ISC pattuito e l'ISC applicato non invalida le clausole sugli interessi,
Par in quanto questi sono determinati da altre specifiche pattuizioni. In sostanza, l'
non rappresenta una condizione economica del contratto, per cui la sua erronea quantificazione non comporta una maggiore onerosità del finanziamento, né
tantomeno la nullità del contratto.
Par In altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale
Par effettivo del finanziamento, prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' ,
quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e,
conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B (Tribunale Napoli sez. II, 05/05/2021, n. 4240).
Da tutto quanto esposto, consegue il parziale accoglimento dell'opposizione con revoca del D.I. n. 237/2021 (R.G. 527/2021) e la condanna degli opponenti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'opposta del minor importo di €
25.134,68, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
La reciproca soccombenza rispetto ai diversi motivi rappresentati, determina l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
9 1) accoglie, parzialmente, l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 237/2021
(R.G. 527 /2021), emesso da Questo Tribunale, per le ragioni in motivazione;
2) condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento dell'importo di € 25.134,68
nei confronti dell'opposta, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'ef-
fettivo soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite, ivi incluse quelle di CTU.
Torre Annunziata 18.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
10
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 2513
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 237/2021 (R.G. 527/2021).
TRA
(C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale
[...]
nonchè (C.F. Controparte_1 Parte_2
), nato il [...] a [...] e C.F._2 Parte_3
(C.F. ), nata il [...] a [...]
[...] C.F._3
tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Michele Malinconico (C.F. ) C.F._4
1 – PEC ed elettivamente domiciliati presso il suo Email_1
studio in Torre del RE (NA) in via Cesare Battisti n. 47,
-opponenti-
E
(C.F. ) con sede in Conegliano (TV) in via Controparte_2 P.IVA_1
V. Alfieri n. 1 e per essa (C.F., P. IVA ), con sede Controparte_3 P.IVA_2
in Roma in Via Gino Nais n. 16, in persona del l.r.p.t. Dott. rap- CP_4
presentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Pierfe-
lice IL (C.F. ) - PEC C.F._5 Email_2 Email_3 [...]
e SS BU (C.F. ) - PEC avv. Emai_4 C.F._6 [...]
ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Raffaele Sepe Email_5
con studio in Napoli in Via Carlo Poerio n. 90,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 30.04.2021, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
237/2021, nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta Parte_1
individuale Gaia Prodotti Biologici di IF RI, nonché e Parte_2 [...]
esponevano che: Pt_4
a) in data 03.03.10 la detta ditta, opponente, stipulava contratto di c/c n.1881;
b) in data 19.01.2012 stipulava con il Banco di Brescia s.p.a. il Parte_1
“finanziamento mediante utilizzo della provvista messa a disposizione dalla Cassa
Deposito e Prestiti s.p.a.” n.1016462 di € 18.240,00 da rimborsare mediante il
2 pagamento di n. 60 rate mensili costituite da capitale ed interessi, questi ultimi calcolati ad un tasso variabile pari alla media mensile dell'Euribor 3 mesi/360
maggiorato di uno spread del 4,70% (tasso nominale iniziale 6,137%);
c) in data 17.06.2010 stipulava con il Banco di Brescia s.p.a. il Parte_1
contratto di “prestito finanziario con garanzia BR ID SA n. 859387 di €
35.335,69, da rimborsare mediante il pagamento di n. 60 rate mensili costituite da capitale ed interessi, questi ultimi calcolati ad un tasso variabile pari alla media mensile dell'Euribor 3 mesi/360 maggiorato di uno spread del 2% (tasso nominale iniziale 2,683%);
d) con ricorso per decreto ingiuntivo si dichiarava creditrice di Controparte_3
, in persona dell'omonima titolare Controparte_1 Pt_1
delle seguenti somme: a) € 5.586,45 per scoperto di conto corrente n. 1881
[...]
acceso in data del 03.03.2010 presso la Filiale di Mestre;
b) € 6.548,04 quale debito residuo derivante da un contratto di finanziamento n. 1016462 per la somma originaria di euro 18.240,00 rimborsabile in n. 60 rate mensili al tasso variabile indicizzato alla media mensile euribor a 3 mesi maggiorato di 4,70 punti percentuali;
c) € 18.533,43 quale debito residuo derivante da un contratto di prestito n. 40859387 di originarie 35.335,69 rimborsabile in n. 60 rate mensili al tasso variabile indicizzato alla media mensile euribor 3 mesi maggiorato di 2,00 punti percentuali;
e) in relazione ai detti rapporti, in data 16.03.2010, venivano rilasciate garanzie generiche da parte di e di entrambe fino a concorrenza Parte_4 Parte_2
di € 45.000,00;
3 f) data l'infruttuosità delle comunicazioni del 13.06.2016, inviate alla titolare della ditta summenzionata ed ai suddetti garanti, l'opposta chiedeva a Questo Tribunale
di ingiungere agli opponenti il pagamento della somma di €. 30.667,92, “oltre
interessi di mora su: a. €. 5.586,45 dal 05/12/2020 al soddisfo, pari al tasso del
13,6000 % e comunque, nei limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali;
b. €. 6.548,04 dal 24.10.2020 al soddisfo, pari al tasso contrattuale aumentato di
4,70 punti percentuali e comunque, nei limiti della L. 108/96 e successivi Decreti
Ministeriali. c. €. 18.533,43 dal 24.10.2020 al soddisfo, pari al tasso contrattuale
aumentato di 2,00 punti percentuali e comunque, nei limiti della L. 108/96 e
successivi Decreti Ministeriali”;
g) in data 12.03.2018, Questo Tribunale con D.I. n. 237/2021 “ingiungeva a
[...]
, (p. iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_3
dell'omonima titolare nata a [...] il [...], Parte_1
n.q. di debitrice principale, nonché a nata a [...]_4
il 23.01.1947 ed a nato a [...] il [...], n.q. di Parte_2
garanti, di pagare, in solido fra loro, a (C.F. con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del l.r.p.t. e per
essa alla (p. iva ) con sede in Roma alla Via Gino Nais Controparte_3 P.IVA_2
n. 16, in persona del l.r.p.t., entro 40 giorni dalla notificazione del presente atto, la
somma di euro 30.667,92 (trentamilaseicentosessantasette/92), oltre gli interessi di
mora di cui al ricorso, sul solo capitale, fino all'effettivo soddisfo ed oltre le spese
legali del presente procedimento che si liquidano in complessivi euro 1.086,000 di
cui euro 286,00 per esborsi, euro 800,00 per compensi professionali, oltre il
rimborso delle spese generali, pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., ai sensi di legge;
con espresso avvertimento che, nel termine di giorni 40 dalla notifica del presente
4 decreto, potrà essere proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. e che, in difetto di
pagamento, la parte creditrice potrà procedere ad esecuzione forzata ai sensi di
legge”.
Gli opponenti, inoltre, eccepivano:
1. il disconoscimento degli atti di fideiussione e delle relative sottoscrizioni 2. il difetto di legittimazione attiva, mancando la prova che fosse effettivamente succeduta nei rapporti bancari;
3. Controparte_2
l'inammissibilità della domanda in quanto fondata sulle sole certificazioni di cui all'art. 50 del T.U. bancario;
4. la nullità del contratto di conto corrente per usura originaria ex art.108/1996; 5. la violazione dell'art 120 del T.U. B..
Si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_3
domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Il giudizio, effettuata la disposta C.T.U. contabile e precisate le conclusioni, veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Ciò posto, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, men-
tre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Spetta dunque all'opposta dimostrare l'esistenza del contratto indicato nel ricorso e l'ammontare del debito, mentre alla parte opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
5 Preliminarmente, decidendo sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
, in particolare sulla sua titolarità dal lato attivo della pretesa CP_2
creditoria, Questo Tribunale ritiene di aderire alla giurisprudenza che, in tema di cessione i blocco dei crediti, ritiene sia sufficiente al fine di dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
ET AL.
Giova evidenziare che l'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 contiene una dettagliata disciplina della cessione di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili “in blocco”, a banche, soggetti vigilati ed intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB. Per quel che qui interessa, la norma introduce una disciplina di favore rispetto a quella civilistica per quanto concerne gli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo. In particolare, l'art. 58 TUB, presupponendo che il trasferimento del credito vi sia stato, stabilisce che il cessionario comunichi l'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella ET AL della Repubblica IAna, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla AN d'IA (comma 2). L'assolvimento di tali adempimenti pubblicitari produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (comma 4). Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, il rinvio all'art. 1264 c.c. contenuto nell'art. 58, comma 4, TUB va inteso nel senso che la cessione sia opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione codicistica di cui al comma 1, nella prospettiva di semplificazione della circolazione dei crediti “in blocco” (tra le tante v. Cass. n. 20495/2020; Cass. n. 22548/2018).
In altre parole, il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB
determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
6 Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto la ET AL attestante l'avvenuta cessione intercorsa prima con e, successivamente, con CP_5
Controparte_2
La difesa relativa alla mancata notificazione della cessione, oltre ad essere smentita in fatto dal documento n. 4 del fascicolo monitorio (atto a rogito di Notaio, Banco
Popolare di Brescia è stato fuso per incorporazione in , dal doc. n. 1 CP_6
(elenco delle posizioni cedute da e dal doc. 3 (elenco CP_7 CP_5
posizioni AR in seguito a contratto di cessione dei rapporti giuridici
“in blocco”), risulta palesemente infondata in diritto atteso che (secondo quanto risulta pure dall'art. 1264 c.c.) la notificazione della cessione non rileva certo al fine del perfezionamento del contratto di cessione (che ha struttura bilaterale, cui il ceduto è estraneo) ma, solo, al fine dell'efficacia liberatoria, per il ceduto, del pagamento eseguito nei confronti del cedente (pagamento che, tuttavia, la parte neppure ha allegato di aver effettuato).
Dunque, alla luce di quanto appena precisato, tale eccezione è infondata.
Parimenti è da rigettare l'eccezione sul disconoscimento delle fideiussioni prestate da e Parte_2 Parte_4
Ebbene, tale disconoscimento risulta assolutamente generico e, come tale, non idoneo a privare di efficacia la sottoscrizione apposta in calce alle fideiussioni in oggetto.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte precisato che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, non essendo ammissibile il ricorso a formule generiche o di mero stile (Cass. sent. n. 1537 del 22.1.2018).
7 Nel caso in esame, gli opponenti si sono limitati ad affermare in maniera generica di non aver sottoscritto le fideiussioni, ma non hanno allegato alcun elemento di fatto a corredo del disconoscimento che potesse fornire elementi, sia pur presuntivi,
della falsità del documento.
Per le ragioni innanzi esposte, dunque, si ritiene che le fideiussioni siano state validamente sottoscritte dagli ingiunti-opponenti, ovvero sia il contratto di garanzia generica sottoscritto il 16.03.2010 da che il contratto di garanzia Parte_4
generica sottoscritto in data 16.3.2010 da entrambe sino a decorrenza Parte_2
dell'importo di euro 45.000,00.
Sulla presunta nullità del contratto di conto corrente, per superamento del tasso soglia, il CTU incaricato dal Tribunale, alle cui conclusioni lo scrivente ritiene di aderire, ha accertato che il T.E.G. del contratto del 03.03.2010, è inferiore al limite usuraio del 19,275% vigente nel 1° trimestre 2010 per le operazioni di tal specie.
Al contrario, il T.A.E.G. è pari al 3,13%, ovvero valore lievemente superiore a quello dichiarato dal Banco di Brescia s.p.a..
Pertanto: 1) il tasso di interesse pattuito nel contratto di accensione del c/c n.1881
del 03.03.2010 si rivela legittimo ai sensi della normativa antiusura;
2) il T.A.E.G.
del finanziamento n. 859387 del 17.06.2010 si rivela superiore a quello dichiarato in contratto;
3) il T.A.E.G. del finanziamento n. 1016462 del 19.01.2012 si rivela superiore a quello dichiarato in contratto.
Si ritiene, dunque, di rideterminare il credito della società opposta in complessivi €
25.134,68, in luogo dell'importo ingiunto pari ad € 30.667,92.
Sulla presunta violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG) è solo un
8 indicatore del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, per cui la difformità tra l'ISC pattuito e l'ISC applicato non invalida le clausole sugli interessi,
Par in quanto questi sono determinati da altre specifiche pattuizioni. In sostanza, l'
non rappresenta una condizione economica del contratto, per cui la sua erronea quantificazione non comporta una maggiore onerosità del finanziamento, né
tantomeno la nullità del contratto.
Par In altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale
Par effettivo del finanziamento, prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' ,
quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e,
conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B (Tribunale Napoli sez. II, 05/05/2021, n. 4240).
Da tutto quanto esposto, consegue il parziale accoglimento dell'opposizione con revoca del D.I. n. 237/2021 (R.G. 527/2021) e la condanna degli opponenti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'opposta del minor importo di €
25.134,68, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
La reciproca soccombenza rispetto ai diversi motivi rappresentati, determina l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
9 1) accoglie, parzialmente, l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 237/2021
(R.G. 527 /2021), emesso da Questo Tribunale, per le ragioni in motivazione;
2) condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento dell'importo di € 25.134,68
nei confronti dell'opposta, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'ef-
fettivo soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite, ivi incluse quelle di CTU.
Torre Annunziata 18.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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