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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/12/2025, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3381/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Soggia e Marcello Carano
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata, e conseguentemente dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo, secondo la percentuale accertata in corso di causa. Riferiva di essere affetta da “discopatie multiple in regione cervicale e lombare”, asseritamente contratta dall'attività di bracciante agricola, svolta dal 1991 e fino all'anno 2017, alle dipendenze di varie aziende agricole. Specificava, infatti, che lo svolgimento delle sue mansioni la costringevano a continue torsioni del busto, oltre che a piegamenti della schiena per sollevamento di carichi di notevole peso.
In ragione di ciò, in data 1.4.2019 veniva inoltrata domanda amministrativa all' al CP_1 fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata.
Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, con esito negativo.
Si costituiva l' , che eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per CP_1 difetto dell'opposizione ex art 104 dpr 1124/65; nel merito contestava la domanda e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******
Quanto alle doglianze in ordine alla mancata allegazione alla opposizione ex art 104 tu della certificazione medica e alla mancata specificazione della misura dell'indennità ritenuta dovuta, si ritiene di fare applicazione, ai fini della decisione e della motivazione del provvedimento, del principio giurisprudenziale della “ragione più liquida” e di procedere, pertanto, direttamente all'esame della questione di merito. In forza del principio citato “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.” (Cass. n. 9309/2020).
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Dalla consulenza medica del ctu dott. è emerso che la ricorrente risulta Persona_1 attualmente affetta dalla “patologia artrosica con discopatie multiple del rachide cervicale, dorsale e lombare con grave deviazione del rachide e trocoscoliosi”.
Quanto al nesso causale, specifica che trattasi di patologie ad insorgenza autonoma, essendo stata riscontrata in età giovanile, ma ha subito tuttavia aggravamento a causa del lavoro che, come già indicato, richiedeva sforzi fisici, posizioni incongrue, movimentazioni di carichi, fattori atmosferici diversi.
Le risultanze della consulenza hanno quindi rilevato e confermato la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica del ricorrente.
Pertanto, il consulente ha riconosciuto un danno biologico quantificabile nella misura del
6%, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Quanto al nesso causale, si evidenzia altresì che la prova testimoniale espletata non solo ha pacificamente confermato l'attività lavorativa svolta dal ricorrente (come emerge anche dall'estratto contributivo), ma anche le modalità di svolgimento della prestazione e, quindi, l'esposizione continua ai fattori di rischi dedotti nel ricorso.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia. Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del
6 (sei) per cento, dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Taranto, 2 dicembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3381/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Soggia e Marcello Carano
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata, e conseguentemente dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo, secondo la percentuale accertata in corso di causa. Riferiva di essere affetta da “discopatie multiple in regione cervicale e lombare”, asseritamente contratta dall'attività di bracciante agricola, svolta dal 1991 e fino all'anno 2017, alle dipendenze di varie aziende agricole. Specificava, infatti, che lo svolgimento delle sue mansioni la costringevano a continue torsioni del busto, oltre che a piegamenti della schiena per sollevamento di carichi di notevole peso.
In ragione di ciò, in data 1.4.2019 veniva inoltrata domanda amministrativa all' al CP_1 fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata.
Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, con esito negativo.
Si costituiva l' , che eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per CP_1 difetto dell'opposizione ex art 104 dpr 1124/65; nel merito contestava la domanda e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******
Quanto alle doglianze in ordine alla mancata allegazione alla opposizione ex art 104 tu della certificazione medica e alla mancata specificazione della misura dell'indennità ritenuta dovuta, si ritiene di fare applicazione, ai fini della decisione e della motivazione del provvedimento, del principio giurisprudenziale della “ragione più liquida” e di procedere, pertanto, direttamente all'esame della questione di merito. In forza del principio citato “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.” (Cass. n. 9309/2020).
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Dalla consulenza medica del ctu dott. è emerso che la ricorrente risulta Persona_1 attualmente affetta dalla “patologia artrosica con discopatie multiple del rachide cervicale, dorsale e lombare con grave deviazione del rachide e trocoscoliosi”.
Quanto al nesso causale, specifica che trattasi di patologie ad insorgenza autonoma, essendo stata riscontrata in età giovanile, ma ha subito tuttavia aggravamento a causa del lavoro che, come già indicato, richiedeva sforzi fisici, posizioni incongrue, movimentazioni di carichi, fattori atmosferici diversi.
Le risultanze della consulenza hanno quindi rilevato e confermato la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica del ricorrente.
Pertanto, il consulente ha riconosciuto un danno biologico quantificabile nella misura del
6%, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Quanto al nesso causale, si evidenzia altresì che la prova testimoniale espletata non solo ha pacificamente confermato l'attività lavorativa svolta dal ricorrente (come emerge anche dall'estratto contributivo), ma anche le modalità di svolgimento della prestazione e, quindi, l'esposizione continua ai fattori di rischi dedotti nel ricorso.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia. Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del
6 (sei) per cento, dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Taranto, 2 dicembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)