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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/08/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. RI SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 973 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE Parte_1 C.F._1
FRATTASI;
- Attrice - contro
(C.F. ), ente subentrante a titolo Controparte_1 P.IVA_1 universale nei rapporti processuali delle società del gruppo , rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. CRISTINA MAFFIA;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA CP_3 P.IVA_2
BATTISTELLA;
- Convenuti -
OGGETTO: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione di terzo ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'allora e chiedendo Controparte_4 CP_3 di «accertare e dichiarare la illegittimità della procedura di fermo amministrativo disposta sulla autovettura di parte opponente Fiat Grande Punto targata EJ 286 PD, e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato con il presente atto, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati e/o dallo stesso discendenti. In ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva in forza della quale
è stato disposto il provvedimento di fermo e, per l'effetto, condannare la Controparte_4
... e ... al risarcimento, in favore di parte attrice, del danno
[...] CP_3 subito in conseguenza del fermo dalla autovettura, per ogni giorno di fermo, o in misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa. Con vittoria di spese ed espresso contenimento della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito».
Pag. 1 di 6 A fondamento delle domande, l'attrice ha rappresentato che dal 16 aprile 2015 essa è comproprietaria in ragione del 50%, unitamente a della Fiat Grande Punto Persona_1 targata EJ 286 PD;
che in occasione della denuncia, alla propria assicurazione, del furto della propria autovettura essa ha appreso che in relazione a questa era stato emesso un preavviso di fermo amministrativo per debiti di di non aver mai ricevuto la Persona_1 notifica né del preavviso di fermo né delle cartelle di pagamento sottostanti o del ruolo, pur essendo comproprietaria del veicolo;
che è illegittimo applicare un fermo amministrativo su un veicolo cointestato a un soggetto non debitore, in quanto la misura cautelare pregiudicherebbe ingiustamente anche quest'ultimo, limitandone il diritto di proprietà e di uso del bene;
che proprio a causa del fermo la compagnia assicurativa ha negato il risarcimento per il furto del veicolo, avvenuto l'11 luglio 2018.
2. L' , successore della società di riscossione convenuta, Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per i crediti di natura fiscale (relativi, in particolare, a tassa automobilistica); l'incompetenza per materia del tribunale in favore del giudice di pace per i crediti derivanti da violazioni del codice della strada;
la carenza di interesse ad agire dell'attrice in relazione alle contestazioni sulla notifica degli atti impositivi, in quanto non destinataria degli stessi. Ha inoltre contestato nel merito la fondatezza dell'opposizione deducendo (i) la legittimità del fermo su bene cointestato, attesa la regolarità delle notifiche delle cartelle e del preavviso all'obbligato e (ii) Persona_1
l'inesistenza di una norma che vieti di iscrivere un fermo su un bene cointestato, anche considerato che il fermo è una misura cautelare, non espropriativa, e non pregiudica in modo irreparabile il bene, e che l'art. 599 c.p.c. permette di pignorare beni indivisi.
3. ha contestato la fondatezza della domanda e ha eccepito la propria CP_3 carenza di legittimazione passiva, dal momento che gli atti posti in essere dal concessionario della riscossione sono a lui esclusivamente imputabili.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con provvedimento ex art. 127-ter del
22/07/2025 la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. (applicabile anche ai giudizi introdotti prima del 28 febbraio 2025 per effetto dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
5. In via preliminare occorre esaminare la questione di giurisdizione sollevata dalla
[...]
. Controparte_5
Il concessionario della riscossione ha adottato il preavviso di fermo in forza di due cartelle di pagamento emesse nei confronti di la n. 09720150086460764000 per Persona_1
l'omesso pagamento di tasse automobilistiche e la n. 09720140233511876000 per il
Pag. 2 di 6 recupero di sanzioni per violazioni del codice della strada.
Premesso che il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio, anche in assenza di una specifica eccezione di parte, in ogni stato e grado del processo, fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 24883 del
09/10/2008), la tassa automobilistica rientra nelle materie devolute al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «La giurisdizione sull'opposizione al preavviso di fermo ex art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973, disposto in conseguenza dell'omesso pagamento di tasse automobilistiche, spetta al giudice tributario in ragione della natura del credito, trattandosi di un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare- coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata» (Cass. Sez. U.,
26/03/2025, n. 8069, Rv. 674167 - 01). Al riguardo si è specificato, altresì, che «In caso di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo» (Cass. Sez. 3,
14/03/2018, n. 6135, Rv. 648419 - 01).
Ne consegue che la domanda proposta dall'opponente in relazione alla cartella n.
09720150086460764000 spetta alla giurisdizione del giudice tributario.
6. È invece inammissibile l'eccezione di incompetenza per materia relativamente alla cartella n. 09720140233511876000.
A norma dell'art. 38, comma 1, c.p.c., l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Il termine per il deposito tempestivo è fissato dall'art. 166
c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile al caso in esame, in almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione.
Nella fattispecie, l'udienza di prima comparizione era fissata per il giorno 18 gennaio 2021.
La comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta risulta depositata in data 14 gennaio 2021, e dunque oltre il termine di cui si è detto. La tardività della costituzione comporta la decadenza dalla facoltà di sollevare l'eccezione di incompetenza, che peraltro non è stata rilevata d'ufficio dal giudice istruttore alla prima udienza.
Pag. 3 di 6 La competenza a decidere in merito al credito derivante dalla cartella da ultimo indicata rimane pertanto radicata in capo al Tribunale.
7. Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva , avendo l'opponente contestato CP_3 anche la rituale notifica dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada (v. ad es. Cass. Sez. 3, 30/04/2024, n. 11661, Rv. 670796 – 01).
8. Nel merito, è opportuno osservare preliminarmente che «Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall' CP_1
alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma,
[...] del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo. (Cass. Sez. U., 07/05/2010, n. 11087, Rv. 612767
- 01).
D'altro lato, «Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento», sicché la sua impugnativa con atto di opposizione si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (Cass. Sez. 2,
14/03/2024, n. 6790, Rv. 670499 - 01).
9. Alla luce dei principi esposti, l'oggetto della domanda proposta dall'opponente, soggetto diverso dal debitore, non può che essere limitato all'accertamento negativo del diritto dell'agente della riscossione di sottoporre a fermo amministrativo l'autovettura di cui essa è comproprietaria. non ha quindi interesse ad agire in ordine alle questioni Parte_1 concernenti l'esistenza del credito (compresa la prescrizione del diritto) e del titolo esecutivo, che non sono rivolti nei suoi confronti.
In ogni caso, dai documenti prodotti emerge che la cartella di pagamento n.
Pag. 4 di 6 09720140233511876000, relativa, come detto, a sanzioni per violazioni al codice della strada, è stata regolarmente notificata al debitore il 21 settembre 2015 Persona_1 mediante consegna diretta dell'atto a mani proprie del destinatario. La (eventuale) mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento doveva quindi essere eccepita entro 30 giorni dalla notifica della cartella stessa, ma non risulta che ciò sia avvenuto. Il concessionario, dunque, ben può procedere alla riscossione del credito.
Analogamente, il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201600151701000 è stato notificato a a mezzo posta elettronica certificata il 28 settembre 2016. Persona_1
10. Ciò detto, è fondata la censura in ordine alla illegittimità del preannunciato fermo amministrativo in quanto inerente a bene mobile cointestato a due soggetti, di cui uno solo,
risulta debitore. Persona_1
L'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 prevede che possano essere sottoposti a fermo amministrativo i beni mobili «del debitore o dei coobbligati» iscritti nei pubblici registri;
nulla prevede, viceversa, per l'ipotesi in cui il bene mobile sia cointestato al debitore e a un soggetto terzo. Il fermo comporta che l'autovettura non può circolare e non può sostare su una strada pubblica o aperta al pubblico transito, pena l'irrogazione di ulteriori sanzioni amministrative.
Evidentemente, una misura così afflittiva non può coinvolgere un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio nei confronti della pubblica amministrazione e impedire a questo di circolare e di fare uso dell'automezzo di cui è comproprietario.
Non è del resto utilmente invocabile il disposto dell'art. 599 c.p.c., che consente l'espropriazione dei beni (anche mobili) indivisi, proprio in quanto, come sopra riferito, il fermo «non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento». In mancanza di specifiche disposizioni in tal senso, quindi, il principio secondo cui i beni indivisi possono essere espropriati non può essere applicato estensivamente o in via analogica all'ipotesi del fermo amministrativo, proprio in considerazione del fatto che la misura afflittiva ricadrebbe (anche) su un soggetto terzo e incolpevole apportando una ingiustificata e non proporzionata limitazione dei diritti di quest'ultimo.
Nel caso di specie, emerge documentalmente (v. la certificazione PRA in atti;
ma la circostanza non è contestata) che la vettura oggetto del preavviso di fermo è cointestata al debitore e a sicché, in virtù delle considerazioni svolte, Persona_1 Parte_1 deve ritenersi che l'agente della riscossione non possa procedere al fermo amministrativo del mezzo pregiudicando i diritti del comproprietario estraneo al rapporto obbligatorio.
Pag. 5 di 6 11. L'attrice ha inoltre chiesto la condanna del concessionario della riscossione al risarcimento dei danni da lei subiti «in conseguenza del fermo della autovettura, per ogni giorno di fermo».
La domanda così proposta deve tuttavia essere respinta: la stessa attrice ha dedotto che è stato notificato un mero preavviso di fermo, che di per sé non comporta il divieto di circolare e fare uso dell'automobile, e non risulta che sia mai stato disposto il fermo dell'automezzo.
Tanto che per circa due anni la stessa attrice ha potuto circolare liberamente con il mezzo senza incorrere in sanzioni di nessun genere.
12. Il complessivo esito del giudizio consente, in ragione della reciproca soccombenza e della mancanza di consolidati orientamenti di legittimità sulla questione controversa, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario in relazione al preavviso di fermo amministrativo fondato sulla cartella esattoriale n. 09720150086460764000, in quanto la causa è attribuita alla giurisdizione del giudice tributario;
2) dichiara che in relazione alla cartella esattoriale n. 09720140233511876000 l'
[...]
non ha diritto di procedere al fermo amministrativo Controparte_1 dell'autovettura targata EJ 286 PD;
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice;
4) compensa le spese.
Così deciso in Velletri il 08/08/2025
Il Giudice
RI SS
Pag. 6 di 6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. RI SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 973 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE Parte_1 C.F._1
FRATTASI;
- Attrice - contro
(C.F. ), ente subentrante a titolo Controparte_1 P.IVA_1 universale nei rapporti processuali delle società del gruppo , rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. CRISTINA MAFFIA;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA CP_3 P.IVA_2
BATTISTELLA;
- Convenuti -
OGGETTO: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione di terzo ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'allora e chiedendo Controparte_4 CP_3 di «accertare e dichiarare la illegittimità della procedura di fermo amministrativo disposta sulla autovettura di parte opponente Fiat Grande Punto targata EJ 286 PD, e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato con il presente atto, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati e/o dallo stesso discendenti. In ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva in forza della quale
è stato disposto il provvedimento di fermo e, per l'effetto, condannare la Controparte_4
... e ... al risarcimento, in favore di parte attrice, del danno
[...] CP_3 subito in conseguenza del fermo dalla autovettura, per ogni giorno di fermo, o in misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa. Con vittoria di spese ed espresso contenimento della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito».
Pag. 1 di 6 A fondamento delle domande, l'attrice ha rappresentato che dal 16 aprile 2015 essa è comproprietaria in ragione del 50%, unitamente a della Fiat Grande Punto Persona_1 targata EJ 286 PD;
che in occasione della denuncia, alla propria assicurazione, del furto della propria autovettura essa ha appreso che in relazione a questa era stato emesso un preavviso di fermo amministrativo per debiti di di non aver mai ricevuto la Persona_1 notifica né del preavviso di fermo né delle cartelle di pagamento sottostanti o del ruolo, pur essendo comproprietaria del veicolo;
che è illegittimo applicare un fermo amministrativo su un veicolo cointestato a un soggetto non debitore, in quanto la misura cautelare pregiudicherebbe ingiustamente anche quest'ultimo, limitandone il diritto di proprietà e di uso del bene;
che proprio a causa del fermo la compagnia assicurativa ha negato il risarcimento per il furto del veicolo, avvenuto l'11 luglio 2018.
2. L' , successore della società di riscossione convenuta, Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per i crediti di natura fiscale (relativi, in particolare, a tassa automobilistica); l'incompetenza per materia del tribunale in favore del giudice di pace per i crediti derivanti da violazioni del codice della strada;
la carenza di interesse ad agire dell'attrice in relazione alle contestazioni sulla notifica degli atti impositivi, in quanto non destinataria degli stessi. Ha inoltre contestato nel merito la fondatezza dell'opposizione deducendo (i) la legittimità del fermo su bene cointestato, attesa la regolarità delle notifiche delle cartelle e del preavviso all'obbligato e (ii) Persona_1
l'inesistenza di una norma che vieti di iscrivere un fermo su un bene cointestato, anche considerato che il fermo è una misura cautelare, non espropriativa, e non pregiudica in modo irreparabile il bene, e che l'art. 599 c.p.c. permette di pignorare beni indivisi.
3. ha contestato la fondatezza della domanda e ha eccepito la propria CP_3 carenza di legittimazione passiva, dal momento che gli atti posti in essere dal concessionario della riscossione sono a lui esclusivamente imputabili.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con provvedimento ex art. 127-ter del
22/07/2025 la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. (applicabile anche ai giudizi introdotti prima del 28 febbraio 2025 per effetto dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
5. In via preliminare occorre esaminare la questione di giurisdizione sollevata dalla
[...]
. Controparte_5
Il concessionario della riscossione ha adottato il preavviso di fermo in forza di due cartelle di pagamento emesse nei confronti di la n. 09720150086460764000 per Persona_1
l'omesso pagamento di tasse automobilistiche e la n. 09720140233511876000 per il
Pag. 2 di 6 recupero di sanzioni per violazioni del codice della strada.
Premesso che il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio, anche in assenza di una specifica eccezione di parte, in ogni stato e grado del processo, fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 24883 del
09/10/2008), la tassa automobilistica rientra nelle materie devolute al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «La giurisdizione sull'opposizione al preavviso di fermo ex art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973, disposto in conseguenza dell'omesso pagamento di tasse automobilistiche, spetta al giudice tributario in ragione della natura del credito, trattandosi di un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare- coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata» (Cass. Sez. U.,
26/03/2025, n. 8069, Rv. 674167 - 01). Al riguardo si è specificato, altresì, che «In caso di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo» (Cass. Sez. 3,
14/03/2018, n. 6135, Rv. 648419 - 01).
Ne consegue che la domanda proposta dall'opponente in relazione alla cartella n.
09720150086460764000 spetta alla giurisdizione del giudice tributario.
6. È invece inammissibile l'eccezione di incompetenza per materia relativamente alla cartella n. 09720140233511876000.
A norma dell'art. 38, comma 1, c.p.c., l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Il termine per il deposito tempestivo è fissato dall'art. 166
c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile al caso in esame, in almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione.
Nella fattispecie, l'udienza di prima comparizione era fissata per il giorno 18 gennaio 2021.
La comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta risulta depositata in data 14 gennaio 2021, e dunque oltre il termine di cui si è detto. La tardività della costituzione comporta la decadenza dalla facoltà di sollevare l'eccezione di incompetenza, che peraltro non è stata rilevata d'ufficio dal giudice istruttore alla prima udienza.
Pag. 3 di 6 La competenza a decidere in merito al credito derivante dalla cartella da ultimo indicata rimane pertanto radicata in capo al Tribunale.
7. Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva , avendo l'opponente contestato CP_3 anche la rituale notifica dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada (v. ad es. Cass. Sez. 3, 30/04/2024, n. 11661, Rv. 670796 – 01).
8. Nel merito, è opportuno osservare preliminarmente che «Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall' CP_1
alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma,
[...] del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo. (Cass. Sez. U., 07/05/2010, n. 11087, Rv. 612767
- 01).
D'altro lato, «Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento», sicché la sua impugnativa con atto di opposizione si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (Cass. Sez. 2,
14/03/2024, n. 6790, Rv. 670499 - 01).
9. Alla luce dei principi esposti, l'oggetto della domanda proposta dall'opponente, soggetto diverso dal debitore, non può che essere limitato all'accertamento negativo del diritto dell'agente della riscossione di sottoporre a fermo amministrativo l'autovettura di cui essa è comproprietaria. non ha quindi interesse ad agire in ordine alle questioni Parte_1 concernenti l'esistenza del credito (compresa la prescrizione del diritto) e del titolo esecutivo, che non sono rivolti nei suoi confronti.
In ogni caso, dai documenti prodotti emerge che la cartella di pagamento n.
Pag. 4 di 6 09720140233511876000, relativa, come detto, a sanzioni per violazioni al codice della strada, è stata regolarmente notificata al debitore il 21 settembre 2015 Persona_1 mediante consegna diretta dell'atto a mani proprie del destinatario. La (eventuale) mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento doveva quindi essere eccepita entro 30 giorni dalla notifica della cartella stessa, ma non risulta che ciò sia avvenuto. Il concessionario, dunque, ben può procedere alla riscossione del credito.
Analogamente, il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201600151701000 è stato notificato a a mezzo posta elettronica certificata il 28 settembre 2016. Persona_1
10. Ciò detto, è fondata la censura in ordine alla illegittimità del preannunciato fermo amministrativo in quanto inerente a bene mobile cointestato a due soggetti, di cui uno solo,
risulta debitore. Persona_1
L'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 prevede che possano essere sottoposti a fermo amministrativo i beni mobili «del debitore o dei coobbligati» iscritti nei pubblici registri;
nulla prevede, viceversa, per l'ipotesi in cui il bene mobile sia cointestato al debitore e a un soggetto terzo. Il fermo comporta che l'autovettura non può circolare e non può sostare su una strada pubblica o aperta al pubblico transito, pena l'irrogazione di ulteriori sanzioni amministrative.
Evidentemente, una misura così afflittiva non può coinvolgere un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio nei confronti della pubblica amministrazione e impedire a questo di circolare e di fare uso dell'automezzo di cui è comproprietario.
Non è del resto utilmente invocabile il disposto dell'art. 599 c.p.c., che consente l'espropriazione dei beni (anche mobili) indivisi, proprio in quanto, come sopra riferito, il fermo «non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento». In mancanza di specifiche disposizioni in tal senso, quindi, il principio secondo cui i beni indivisi possono essere espropriati non può essere applicato estensivamente o in via analogica all'ipotesi del fermo amministrativo, proprio in considerazione del fatto che la misura afflittiva ricadrebbe (anche) su un soggetto terzo e incolpevole apportando una ingiustificata e non proporzionata limitazione dei diritti di quest'ultimo.
Nel caso di specie, emerge documentalmente (v. la certificazione PRA in atti;
ma la circostanza non è contestata) che la vettura oggetto del preavviso di fermo è cointestata al debitore e a sicché, in virtù delle considerazioni svolte, Persona_1 Parte_1 deve ritenersi che l'agente della riscossione non possa procedere al fermo amministrativo del mezzo pregiudicando i diritti del comproprietario estraneo al rapporto obbligatorio.
Pag. 5 di 6 11. L'attrice ha inoltre chiesto la condanna del concessionario della riscossione al risarcimento dei danni da lei subiti «in conseguenza del fermo della autovettura, per ogni giorno di fermo».
La domanda così proposta deve tuttavia essere respinta: la stessa attrice ha dedotto che è stato notificato un mero preavviso di fermo, che di per sé non comporta il divieto di circolare e fare uso dell'automobile, e non risulta che sia mai stato disposto il fermo dell'automezzo.
Tanto che per circa due anni la stessa attrice ha potuto circolare liberamente con il mezzo senza incorrere in sanzioni di nessun genere.
12. Il complessivo esito del giudizio consente, in ragione della reciproca soccombenza e della mancanza di consolidati orientamenti di legittimità sulla questione controversa, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario in relazione al preavviso di fermo amministrativo fondato sulla cartella esattoriale n. 09720150086460764000, in quanto la causa è attribuita alla giurisdizione del giudice tributario;
2) dichiara che in relazione alla cartella esattoriale n. 09720140233511876000 l'
[...]
non ha diritto di procedere al fermo amministrativo Controparte_1 dell'autovettura targata EJ 286 PD;
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice;
4) compensa le spese.
Così deciso in Velletri il 08/08/2025
Il Giudice
RI SS
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