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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 16023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 16023/2024 vertente
TRA
e quali eredi di rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 Parte_2
GENTILE FRANCESCO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
Con ricorso del 16/12/2024 le ricorrenti indicate in epigrafe in qualità di eredi della sig.ra
[...]
esponevano che con lettera del 26.10.2020 l' , a seguito di ricalcolo della pensione categ. Per_1 CP_1
VR, richiedeva alla loro de cuius Sig.ra la restituzione della somma di € 17.638,85 in quanto Per_1 veniva rideterminata l'integrazione al trattamento minimo;
che l' indica l'integrazione al CP_2
minimo corrisposta sulla pensione cat. VR (riconosciuta con decorrenza dicembre 2020) E dal calcolo del prospetto notificato dall' (in atti) l'importo mensile della pensione categ. IR veniva CP_1 rideterminato sottraendo l'importo (asseritamente) corrisposto a titolo di integrazione al minimo;
che con lettera del 7.10.2024 veniva comunicato il recupero della somma di € 15.959,20, atteso che nel periodo dall'1.11.2015 al 30.11.2020 la Sig.ra avrebbe percepito le rate mensili di Persona_1
pensione ctg. IR ( e non già VR n.30511605) in misura superiore a quella spettante;
che dal prospetto degli importi corrisposti antecedenti alla ricostituzione risultava che l' avrebbe CP_1 CP_2 corrisposto un importo a calcolo pari a € 147,38 (aumentato di pochi euro dal gennaio 2018), nonché un importo mensile a titolo di integrazione al minimo pari a € 311,12 ; che al contrario di quanto asserito la Sig.ra aveva percepito sempre sulla pensione categoria IR, il solo importo Persona_1
a calcolo e giammai l'integrazione al minimo, come risultante documentalmente dalla certificazione CP_ UNICA rilasciata dall' – che si deposita dagli anni dal 2016 al 2021- dalla quale si evince che il reddito annuo pensionistico era pari a € 1.546,00 e dai cedolini mensili delle pensioni corrisposte alla Sig.ra dal gennaio 15 al novembre 2020, dal qual risulta che l' aveva sempre pagato, Per_1 CP_2
a titolo di pensione IR, poi VR, il solo importo a calcolo, senza mai corrispondere l'integrazione al minimo, di cui veniva richiesta la ripetizione.
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento di indebito, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' rilevava di aver annullato in via di autotutela l'indebito impugnato. CP_1
Chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria di spese, in subordine compensazione delle stesse.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito delle stesse la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che l'indebito in oggetto risulta annullato in via di autotutela in data 28.2.2025
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa l' ha provveduto ad annullare l'indebito in via di autotutela, rilevando la inesistenza di somme versate alla de cuius delle odierne ricorrenti sine titulo;
ciò ben dopo la notifica dell'indebito stesso, il deposito e la notifica del ricorso introduttivo
Le spese del giudizio vanno quindi poste a carico dell' come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese processuali CP_1
liquidate in complessivi euro 1400,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario Aversa 17.5.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 16023/2024 vertente
TRA
e quali eredi di rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 Parte_2
GENTILE FRANCESCO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
Con ricorso del 16/12/2024 le ricorrenti indicate in epigrafe in qualità di eredi della sig.ra
[...]
esponevano che con lettera del 26.10.2020 l' , a seguito di ricalcolo della pensione categ. Per_1 CP_1
VR, richiedeva alla loro de cuius Sig.ra la restituzione della somma di € 17.638,85 in quanto Per_1 veniva rideterminata l'integrazione al trattamento minimo;
che l' indica l'integrazione al CP_2
minimo corrisposta sulla pensione cat. VR (riconosciuta con decorrenza dicembre 2020) E dal calcolo del prospetto notificato dall' (in atti) l'importo mensile della pensione categ. IR veniva CP_1 rideterminato sottraendo l'importo (asseritamente) corrisposto a titolo di integrazione al minimo;
che con lettera del 7.10.2024 veniva comunicato il recupero della somma di € 15.959,20, atteso che nel periodo dall'1.11.2015 al 30.11.2020 la Sig.ra avrebbe percepito le rate mensili di Persona_1
pensione ctg. IR ( e non già VR n.30511605) in misura superiore a quella spettante;
che dal prospetto degli importi corrisposti antecedenti alla ricostituzione risultava che l' avrebbe CP_1 CP_2 corrisposto un importo a calcolo pari a € 147,38 (aumentato di pochi euro dal gennaio 2018), nonché un importo mensile a titolo di integrazione al minimo pari a € 311,12 ; che al contrario di quanto asserito la Sig.ra aveva percepito sempre sulla pensione categoria IR, il solo importo Persona_1
a calcolo e giammai l'integrazione al minimo, come risultante documentalmente dalla certificazione CP_ UNICA rilasciata dall' – che si deposita dagli anni dal 2016 al 2021- dalla quale si evince che il reddito annuo pensionistico era pari a € 1.546,00 e dai cedolini mensili delle pensioni corrisposte alla Sig.ra dal gennaio 15 al novembre 2020, dal qual risulta che l' aveva sempre pagato, Per_1 CP_2
a titolo di pensione IR, poi VR, il solo importo a calcolo, senza mai corrispondere l'integrazione al minimo, di cui veniva richiesta la ripetizione.
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento di indebito, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' rilevava di aver annullato in via di autotutela l'indebito impugnato. CP_1
Chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria di spese, in subordine compensazione delle stesse.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito delle stesse la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che l'indebito in oggetto risulta annullato in via di autotutela in data 28.2.2025
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa l' ha provveduto ad annullare l'indebito in via di autotutela, rilevando la inesistenza di somme versate alla de cuius delle odierne ricorrenti sine titulo;
ciò ben dopo la notifica dell'indebito stesso, il deposito e la notifica del ricorso introduttivo
Le spese del giudizio vanno quindi poste a carico dell' come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese processuali CP_1
liquidate in complessivi euro 1400,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario Aversa 17.5.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo