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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6215 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 8311 / 2025 vertente
TRA
, nata il [...] , rappresentata e difesa dall'avv.to FUSCHINO PASQUALE Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.04.2025 l'istante ha esposto di avere inoltrato all onvenuto in data CP_2
5.05.2023 domanda finalizzata all'ottenimento dei benefici economici propri degli invalidi civili e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stata riconosciuta invalida soltanto nella misura del 55%; di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio dott. aveva escluso la ricorrenza di un quadro Persona_1 patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata (assegno di invalidità civile); di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 11/09/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
1 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta
(assegno di invalidità).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Premesso che nella fase di atp la difesa della ricorrente non aveva mosso alcun'osservazione alla bozza di perizia inoltrata dal dott. , nell'atto di opposizione ha indicato a fondamento della sua opposizione i Per_1 seguenti due motivi:
- omessa valutazione del certificato pneumologico del 27/11/22 recante diagnosi una “BPCO di grado severo”;
- erroneo inquadramento da parte del CTU della patologia cardio vascolare.
Entrambi i motivi di censura all'operato del CTU appaiono a parere dello scrivente giudice infondati e per questo vanno disattesi.
In primo luogo in relazione alla lamentata omessa valutazione del certificato pneumologico del 27.11.2022, va rilevato che lo stesso non è stato giammai prodotto in giudizio. Detto certificato, di epoca precedente alla data di deposito nel giudizio di atp della perizia d'ufficio (depositata in data 6.03.2024), non risulta infatti dall foliario della produzione di parte ricorrente del giudizio di atp;
non ne è mai stata chiesta l'acquisizione di esso nel corso del giudizio di ATP, né è rinvenuto nella produzione di parte del presente giudizio di opposizione. In questo senso, dunque, la censura sollevata nell'atto di opposizione in merito ad un mancato inquadramento, da parte del CTU procedente, della BPCO di grado severo - che avrebbe determinato l'applicazione del codice di invalidità 6407, pari ad una percentuale invalidante del 45% - non è riscontrata dagli atti di causa.
Circa invece il secondo motivo, l'istante dopo aver genericamente contestato le conclusioni del perito d'ufficio, si è limitato a proporre, nell'ambito dei codici assegnati dal ctu, l'attribuzione di percentuali diverse, senza agganciare le differenti valutazioni proposte alle risultanze di certificazioni mediche in atti specificamente individuate. L'istante, infatti, ha apoditticamente sostenuto che la erroneità della valutazione del perito si evinceva dalla documentazione in atti, senza ulteriormente specificare tale affermazione con individuazione delle certificazioni in atti che avrebbero, in tesi, smentito le conclusioni del perito d'ufficio.
In ogni caso, va evidenziato che già solo disattendo la doglianza di omessa valutazione della patologia respiratoria, di cui sopra, da un punto di vista matematico , applicando il metodo di calcolo riduzionistico, non si perverebbe al raggiungimento una percentuale utile ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Inoltre, va rimarcato che la proposta da parte della difesa dell' 'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu prescinde dalla disamina delle doviziose argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni. La prospettazione attorea, dunque, è al limite dell'inammissibilità in quanto carente della specificazione dei motivi della contestazione, contestazione che che, a parere del Giudicante, deve riguardare la valutazione medica del sanitario.
Viste le contestazioni mosse deve ritenersi che nell'atto di opposizione è difettato l'esame in concreto della perizia, e non vi è sostanzialmente doglianza, ovvero denuncia del vizio in cui sarebbe incorso il CTU, dunque di uno specifico errore motivazionale, risolvendosi il ricorso in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale che non sortisce risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente
2 e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 11/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
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TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 8311 / 2025 vertente
TRA
, nata il [...] , rappresentata e difesa dall'avv.to FUSCHINO PASQUALE Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.04.2025 l'istante ha esposto di avere inoltrato all onvenuto in data CP_2
5.05.2023 domanda finalizzata all'ottenimento dei benefici economici propri degli invalidi civili e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stata riconosciuta invalida soltanto nella misura del 55%; di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio dott. aveva escluso la ricorrenza di un quadro Persona_1 patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata (assegno di invalidità civile); di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 11/09/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
1 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta
(assegno di invalidità).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Premesso che nella fase di atp la difesa della ricorrente non aveva mosso alcun'osservazione alla bozza di perizia inoltrata dal dott. , nell'atto di opposizione ha indicato a fondamento della sua opposizione i Per_1 seguenti due motivi:
- omessa valutazione del certificato pneumologico del 27/11/22 recante diagnosi una “BPCO di grado severo”;
- erroneo inquadramento da parte del CTU della patologia cardio vascolare.
Entrambi i motivi di censura all'operato del CTU appaiono a parere dello scrivente giudice infondati e per questo vanno disattesi.
In primo luogo in relazione alla lamentata omessa valutazione del certificato pneumologico del 27.11.2022, va rilevato che lo stesso non è stato giammai prodotto in giudizio. Detto certificato, di epoca precedente alla data di deposito nel giudizio di atp della perizia d'ufficio (depositata in data 6.03.2024), non risulta infatti dall foliario della produzione di parte ricorrente del giudizio di atp;
non ne è mai stata chiesta l'acquisizione di esso nel corso del giudizio di ATP, né è rinvenuto nella produzione di parte del presente giudizio di opposizione. In questo senso, dunque, la censura sollevata nell'atto di opposizione in merito ad un mancato inquadramento, da parte del CTU procedente, della BPCO di grado severo - che avrebbe determinato l'applicazione del codice di invalidità 6407, pari ad una percentuale invalidante del 45% - non è riscontrata dagli atti di causa.
Circa invece il secondo motivo, l'istante dopo aver genericamente contestato le conclusioni del perito d'ufficio, si è limitato a proporre, nell'ambito dei codici assegnati dal ctu, l'attribuzione di percentuali diverse, senza agganciare le differenti valutazioni proposte alle risultanze di certificazioni mediche in atti specificamente individuate. L'istante, infatti, ha apoditticamente sostenuto che la erroneità della valutazione del perito si evinceva dalla documentazione in atti, senza ulteriormente specificare tale affermazione con individuazione delle certificazioni in atti che avrebbero, in tesi, smentito le conclusioni del perito d'ufficio.
In ogni caso, va evidenziato che già solo disattendo la doglianza di omessa valutazione della patologia respiratoria, di cui sopra, da un punto di vista matematico , applicando il metodo di calcolo riduzionistico, non si perverebbe al raggiungimento una percentuale utile ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Inoltre, va rimarcato che la proposta da parte della difesa dell' 'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu prescinde dalla disamina delle doviziose argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni. La prospettazione attorea, dunque, è al limite dell'inammissibilità in quanto carente della specificazione dei motivi della contestazione, contestazione che che, a parere del Giudicante, deve riguardare la valutazione medica del sanitario.
Viste le contestazioni mosse deve ritenersi che nell'atto di opposizione è difettato l'esame in concreto della perizia, e non vi è sostanzialmente doglianza, ovvero denuncia del vizio in cui sarebbe incorso il CTU, dunque di uno specifico errore motivazionale, risolvendosi il ricorso in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale che non sortisce risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente
2 e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 11/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
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