TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/10/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EG EM
SEZIONE LAVORO nella causa di cui al n. 903/2025 promossa da:
(Cod. Fisc.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Pepoli (Cod. Fisc.
[...]
) del Foro di Rimini C.F._2
ricorrente contro
, (C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore e per quanto occorrer P.IVA_1
possa, i suoi organi interni, Controparte_2
(CF ),
[...] P.IVA_2 Controparte_3
, rappresentato dai Funzionari dott.ssa
[...]
IC US e dott. Mario Calò resistente
OGGETTO: risarcimento danni per precariato e mancata immissione in ruolo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23.07.2025, Pt_1
chiede all'Ill.mo Tribunale adito di “(…)
1. Accertare e/o
[...]
dichiarare l'illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati dopo il terzo contratto annuale dal con la Controparte_1
ricorrente protrattisi oltre 36 mesi e reiterati su posti stabili e durevoli, sempre al 31 agosto, oltre il triennio di ammissibilità, onde soddisfare esigenze permanenti e durevoli e quindi di ricoprire posti vacanti, a partire dall'a.s. 2018/2019 al 2024/2025 – 7 anni - e conseguentemente condannare il al risarcimento del danno in favore Controparte_1
della ricorrente liquidato nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2.
Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese
e onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A: e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
è un docente di scuola secondaria di I grado, attualmente in Parte_1
servizio presso l'Istituto Superiore “De Sanctis” di Poviglio (RE), il quale a partire dall'a.s. 2018/2019 fino alla data di proposizione del presente ricorso ha assunto incarichi annuali per l'insegnamento della religione cattolica presso la medesima scuola statale.
Specificamente l'insegnante ha stipulato con il i Controparte_1
seguenti plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato, per supplenze annuali su posto libero disponibili e vacanti:
• Contratto a.s. 2018/19: dal 01.09.2018 al 31.08.2019
• Contratto a.s. 2019/20: dal 01.09.2019 al 31.08.2020
• Contratto a.s. 2020/21: dal 01.09.2020 al 31.08.2021
• Contratto a.s. 2021/22: dal 01.09.2021 al 31.08.2022
• Contratto a.s. 2022/23: dal 01.09.2022 al 31.08.2023
• Contratto a.s. 2023/24: dal 01.09.2023 al 31.08.2024
• Contratto a.s. 2024/25: dal 01.09.2024 al 31.08.2025
Lamenta dunque la illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione scolastica, l'uno in successione all'altro, per un periodo superiore a 36 mesi, chiedendo il risarcimento dei danni.
Pag. 2 di 12 Contr Si è regolarmente costituito in giudizio il contestando in fatto e diritto le allegazioni attoree, eccependo comunque la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti ed insistendo per la reiezione del ricorso e la condanna, o quanto meno, la integrale o comunque la maggior congrua compensazione delle spese di lite stante la triplicazione di domande giudiziali ad opera del ricorrente.
Esperito senz'esito tentativo di conciliazione all'odierna udienza tenutasi in modalità cartolare sono state depositate note scritte e la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Parte ricorrente assume che la normativa italiana – in particolare: per i docenti l'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo”) - sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. In particolare la Corte di Giustizia ha
Pag. 3 di 12 affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il Persona_1
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137
n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto
42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli
Pag. 4 di 12 enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Con riguardo alla questione della reiterazione dei contratti a tempo determinato, e del risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010, va richiamata specificamente, proprio in caso analogo al presente e relativo ad un docente di religione, ex plurimis Corte di Cassazione, sentenza 9 giugno
2022, n. 186981.
In tale decisione (cui sono seguite plurime altre tutte in senso conforme) viene dapprima richiamata la disciplina generale del rapporto a termine in ambito scolastico, come delineata dalla sentenza Corte di Giustizia del
26/11/14, punti da 17 a 22.
Sulla base della stessa, i contratti a tempo determinato nel settore scolastico sono dunque specificamente disciplinati dall'art. 4 L. n. 124/99 che è norma speciale, prevalente sulla disciplina delineata dalle norme di cui al
D.l.vo n. 368/01 che – nel caso di specie – non trovano applicazione.
Ex art. 4 L. n. 124/99 il resistente può dunque ricorrere a: 1) CP_1
supplenze annuali sull'organico di diritto, in attesa dell'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, per posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare, il cui termine corrisponde a quello dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto;
2) supplenze temporanee sull'organico di fatto, per posti non vacanti, ma disponibili, il cui termine corrisponde a quello delle attività didattiche, ossia il 30 giugno;
3) supplenze temporanee, o supplenze brevi, nelle altre ipotesi, il cui termine corrisponde alla cessazione delle esigenze per le quali sono state disposte.
(in termini è Cass. civ., n. 10127/12).
Il solo ambito ove la Corte di Giustizia ha ritenuto ipotizzabile un abuso nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico, rimettendo al giudice nazionale il compito della concreta verifica volta per volta della sussistenza o meno dell'abuso, è quello delle assunzioni su organico di diritto - e cioè per l'intero anno scolastico, fino al 31 agosto - in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali in mancanza di un termine certo per l'espletamento di tali procedure o comunque per l'immissione in ruolo Cfr. sentenza Corte di Giustizia del 26/11/14,
e altri contro punti da 90 a 96. Per_2 CP_5
A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale, con sentenza del 12/7/16 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
A fronte di tale complessiva ricostruzione del quadro giurisprudenziale è intervenuta successivamente Cass. civ., sez. lav., n. 22552/16, richiamata la quale deve ritenersi che la questione dell'abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico in contrasto con quanto stabilito dalla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE si pone solo:
1) in relazione alle supplenze del personale docente e amministrativo assunto con contratti a termine conclusi dopo il 10/7/01 e prima dell'entrata
Pag. 6 di 12 in vigore della L. n. 107/15 per l'intero anno scolastico su posti dell'organico di diritto ex art. 4 commi 1 e 11 L. n. 124/99, o anche sulla base di contratti per supplenze sull'organico di fatto se il lavoratore prova che vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato al resistente;
CP_1
2) se la reiterazione avviene con contratti la cui durata complessiva eccede il termine di trentasei mesi, termine desunto dall'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale e dal fatto che nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine ex art. 5/4-bis D.l.vo n. 368/01;
3) se non vi è stata la stabilizzazione avvenuta in virtù dello scorrimento nelle graduatorie permanenti, o anche solo la chance di immissione in ruolo in tempi rapidi mediante lo scorrimento in graduatoria ex art. 1/109 della L.
n. 107/15 o mediante la possibilità di partecipare al concorso indetto dalla medesima L. n. 107/15, misure tutte che possono ritenersi satisfattive e atte, presuntivamente, a riparare il danno che il lavoratore possa avere subito per effetto della reiterazione dei contratti in attesa dell'assunzione.
Deve poi rilevarsi come se l'illecito sussiste le conseguenze sanzionatorie sono solo quelle risarcitorie nella misura stabilita dall'art. 32 L. n. 183/10 secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 5072/16, con principi anche recentemente ribaditi dalla ordinanza della Corte di
Cassazione Sez. 6 Civile n. 8827/2018.
Tali principi appaiono applicabili, operati i necessari aggiustamenti correlati alla particolare posizione rivestita, anche agli insegnante di religione il cui rapporto di lavoro – sorretto sia nella fase genetica che in quella funzionale dal gradimento dell'Autorità ecclesiastica - è oggi regolato dalla l. n. 186/2003, che ha istituito due distinti ruoli regionali, ha disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami ed ha limitato al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato. La legge, poi, ha istituito una sorta di
Pag. 7 di 12 riserva (del residuo 30%) da assegnare “mediante contratto di incarico annuale”, qui dovendosi tener conto di una peculiarità del settore che consiste nel riconoscimento di un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata del servizio.
Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, dovrebbero risiedere nella necessità di adeguamento flessibile del corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza delle scuole, legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare in particolare, se avvalersi o meno dell'insegnamento di religione. Si ha, però, che la prima circostanza è senz'altro comune agli altri insegnamenti e, pertanto, non può ritenersi una specificità del settore in esame: la sua eventuale rilevanza è stata già scrutinata dalla giurisprudenza e non è significativa al fine di qualificare l'abuso. La seconda circostanza è, invece, una apprezzabile peculiarità, poiché il numero degli insegnanti di religione si conforma al numero delle scelte e certamente dipende anche dagli attuali flussi migratori destinati a rendere incerto il numero di insegnanti di religione cattolica da impiegare anno per anno.
Vi è, poi, come è noto, una terza specificità che si concretizza nel gradimento dell'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica del rapporto che nella fase funzionale, potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione del rapporto. Tuttavia, anche questa circostanza non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, perché essa è comune ad entrambi i tipi contrattuali (a termine ed a tempo indeterminato) che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica. Le variazioni demografiche, pertanto, ed il c.d. gradimento dell'autorità ecclesiastica sono circostanze neutre rispetto al problema di causa.
Pag. 8 di 12 Può, allora, affermarsi che la previsione normativa che, con fonte primaria, regola la riserva del 30% di posti non di ruolo, abbia come sua giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una quota del fabbisogno al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni oggettive (è, infatti, ipotizzabile che si sia mosso dalla constatazione che il
70% - più o meno - degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi dell'insegnamento di religione).
Questo, tuttavia, autorizza l'uso del contratto a termine e non l'abuso.
E', infatti, da ritenersi e sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, che la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato, vuoi nel lavoro pubblico che nel lavoro privato e nonostante l'espansione del tipo contrattuale realizzata con i più recenti interventi normativi, non sia illimitata e che, al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, debba presumersi che quella posizione lavorativa sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la nota definizione che è stata data dalla CGCE (CGCE 26 novembre 2014, ). Per_2
Che la durata del precariato debba essere limitato a tre anni e soprattutto che l'aver prestato l'attività per anni nella medesima struttura coincida con la presunzione di stabilità del posto si ricava agevolmente, oltre che dalla pronuncia europea richiamata, dalle disposizioni innovative del d.lgs. n.
368/2001 e da quante previsioni di legge abbiano considerato il periodo di trentasei mesi come utile ai fini della c.d. stabilizzazioni (v., ad esempio, la stabilizzazione negli enti locali, art. 1, comma 558, l. n. 296/2006; stabilizzazione dei dipendenti della Croce Rossa Italiana, loc. ult. cit., comma 519; stabilizzazione del Ministero dell'interno per gli addetti allo sportello per l'immigrazione; stabilizzazione dei Vigili del Fuoco;
v. anche il c.d. piano Madia per le stabilizzazioni nelle pubbliche amministrazioni).
Pag. 9 di 12 Se l'illecito derivante dall'abusiva reiterazione del contratto sussiste le conseguenze sanzionatorie, stante il divieto di conversione ex art. 36 t.u. n.
165/2001, sono solo quelle risarcitorie nella misura stabilita dall'art. 32 L.
n. 183/10 secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n.
5072/16 già sopra citata richiamandosi le osservazioni sopra formulate.
Deve peraltro rilevarsi che attesa la peculiarità della disciplina applicabile in costanza della previsione di incarichi annuali al 31/8 la valutazione in ordine alla natura abusiva delle supplenze conferite debba operarsi secondo modalità differenziate rispetto alle altre categorie di docenti. Ed invero sintomatico dell'abuso non può essere la mera reiterazione di supplenze al
31/8 poiché queste costituiscono quelle ordinariamente previste per gli insegnanti di religione per ottemperare alla riserva del 30% disciplinata per la naturale fluttuazione degli incarichi, ma occorre viceversa esaminare se vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato al resistente nella ricorrenza degli CP_1
indici di abusività quale la reiterazione di incarichi sulla medesima cattedra per un tempo eccedente i 36 mesi.
Procedendo all'esame della specifica posizione, dalla documentazione prodotta dal docente (stato matricolare completo, contratti, cedolini) emerge che , docente autorizzato all'insegnamento della Parte_1
religione cattolica in quanto in possesso dei titoli di cui all'Intesa allegata al D.P.R. 175/12, ha ottenuto incarichi di supplenza su posto vacante fin dal 2018.
I rapporti in questione riguardano tutti supplenze annuali su “organico di diritto” aventi all'evidenza ad oggetto posti disponibili e vacanti, spesso relativi ai medesimi istituti scolastici.
Deve ritenersi che la ricostruzione degli incarichi di docenza come indicati in ricorso attesti la sussistenza di contratti reiterati per un periodo eccedente
Pag. 10 di 12 i 36 mesi idoneo a fare emergere una concreta abusiva reiterazione di contratti a termine secondo i principi sopra esplicitati.
La domanda proposta deve pertanto essere accolta con riguardo alla domanda risarcitoria, che viene quantificata, tenuto conto della durata dei rapporti a tempo determinato, in 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Le spese processuali sono integralmente compensate, stante l'abusivo frazionamento del credito e triplicazione di domande giudiziali ad opera di parte ricorrente la quale, oltre a richiedere il riconoscimento della carta docente per gli aa.ss. di precariato, avrebbe ben potuto azionare, con la medesima domanda, anche la pretesa volta al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a t.d. trattandosi dei medesimi anni scolastici.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente
2. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e Contr condanna il al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato che quantifica in una indennità omnicomprensiva pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n.
604.
3. Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Reggio Emilia, li 27/10/2025
Pag. 11 di 12 IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”. Pag. 5 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EG EM
SEZIONE LAVORO nella causa di cui al n. 903/2025 promossa da:
(Cod. Fisc.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Pepoli (Cod. Fisc.
[...]
) del Foro di Rimini C.F._2
ricorrente contro
, (C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore e per quanto occorrer P.IVA_1
possa, i suoi organi interni, Controparte_2
(CF ),
[...] P.IVA_2 Controparte_3
, rappresentato dai Funzionari dott.ssa
[...]
IC US e dott. Mario Calò resistente
OGGETTO: risarcimento danni per precariato e mancata immissione in ruolo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23.07.2025, Pt_1
chiede all'Ill.mo Tribunale adito di “(…)
1. Accertare e/o
[...]
dichiarare l'illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati dopo il terzo contratto annuale dal con la Controparte_1
ricorrente protrattisi oltre 36 mesi e reiterati su posti stabili e durevoli, sempre al 31 agosto, oltre il triennio di ammissibilità, onde soddisfare esigenze permanenti e durevoli e quindi di ricoprire posti vacanti, a partire dall'a.s. 2018/2019 al 2024/2025 – 7 anni - e conseguentemente condannare il al risarcimento del danno in favore Controparte_1
della ricorrente liquidato nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2.
Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese
e onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A: e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
è un docente di scuola secondaria di I grado, attualmente in Parte_1
servizio presso l'Istituto Superiore “De Sanctis” di Poviglio (RE), il quale a partire dall'a.s. 2018/2019 fino alla data di proposizione del presente ricorso ha assunto incarichi annuali per l'insegnamento della religione cattolica presso la medesima scuola statale.
Specificamente l'insegnante ha stipulato con il i Controparte_1
seguenti plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato, per supplenze annuali su posto libero disponibili e vacanti:
• Contratto a.s. 2018/19: dal 01.09.2018 al 31.08.2019
• Contratto a.s. 2019/20: dal 01.09.2019 al 31.08.2020
• Contratto a.s. 2020/21: dal 01.09.2020 al 31.08.2021
• Contratto a.s. 2021/22: dal 01.09.2021 al 31.08.2022
• Contratto a.s. 2022/23: dal 01.09.2022 al 31.08.2023
• Contratto a.s. 2023/24: dal 01.09.2023 al 31.08.2024
• Contratto a.s. 2024/25: dal 01.09.2024 al 31.08.2025
Lamenta dunque la illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione scolastica, l'uno in successione all'altro, per un periodo superiore a 36 mesi, chiedendo il risarcimento dei danni.
Pag. 2 di 12 Contr Si è regolarmente costituito in giudizio il contestando in fatto e diritto le allegazioni attoree, eccependo comunque la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti ed insistendo per la reiezione del ricorso e la condanna, o quanto meno, la integrale o comunque la maggior congrua compensazione delle spese di lite stante la triplicazione di domande giudiziali ad opera del ricorrente.
Esperito senz'esito tentativo di conciliazione all'odierna udienza tenutasi in modalità cartolare sono state depositate note scritte e la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Parte ricorrente assume che la normativa italiana – in particolare: per i docenti l'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo”) - sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. In particolare la Corte di Giustizia ha
Pag. 3 di 12 affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il Persona_1
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137
n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto
42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli
Pag. 4 di 12 enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Con riguardo alla questione della reiterazione dei contratti a tempo determinato, e del risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010, va richiamata specificamente, proprio in caso analogo al presente e relativo ad un docente di religione, ex plurimis Corte di Cassazione, sentenza 9 giugno
2022, n. 186981.
In tale decisione (cui sono seguite plurime altre tutte in senso conforme) viene dapprima richiamata la disciplina generale del rapporto a termine in ambito scolastico, come delineata dalla sentenza Corte di Giustizia del
26/11/14, punti da 17 a 22.
Sulla base della stessa, i contratti a tempo determinato nel settore scolastico sono dunque specificamente disciplinati dall'art. 4 L. n. 124/99 che è norma speciale, prevalente sulla disciplina delineata dalle norme di cui al
D.l.vo n. 368/01 che – nel caso di specie – non trovano applicazione.
Ex art. 4 L. n. 124/99 il resistente può dunque ricorrere a: 1) CP_1
supplenze annuali sull'organico di diritto, in attesa dell'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, per posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare, il cui termine corrisponde a quello dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto;
2) supplenze temporanee sull'organico di fatto, per posti non vacanti, ma disponibili, il cui termine corrisponde a quello delle attività didattiche, ossia il 30 giugno;
3) supplenze temporanee, o supplenze brevi, nelle altre ipotesi, il cui termine corrisponde alla cessazione delle esigenze per le quali sono state disposte.
(in termini è Cass. civ., n. 10127/12).
Il solo ambito ove la Corte di Giustizia ha ritenuto ipotizzabile un abuso nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico, rimettendo al giudice nazionale il compito della concreta verifica volta per volta della sussistenza o meno dell'abuso, è quello delle assunzioni su organico di diritto - e cioè per l'intero anno scolastico, fino al 31 agosto - in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali in mancanza di un termine certo per l'espletamento di tali procedure o comunque per l'immissione in ruolo Cfr. sentenza Corte di Giustizia del 26/11/14,
e altri contro punti da 90 a 96. Per_2 CP_5
A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale, con sentenza del 12/7/16 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
A fronte di tale complessiva ricostruzione del quadro giurisprudenziale è intervenuta successivamente Cass. civ., sez. lav., n. 22552/16, richiamata la quale deve ritenersi che la questione dell'abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico in contrasto con quanto stabilito dalla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE si pone solo:
1) in relazione alle supplenze del personale docente e amministrativo assunto con contratti a termine conclusi dopo il 10/7/01 e prima dell'entrata
Pag. 6 di 12 in vigore della L. n. 107/15 per l'intero anno scolastico su posti dell'organico di diritto ex art. 4 commi 1 e 11 L. n. 124/99, o anche sulla base di contratti per supplenze sull'organico di fatto se il lavoratore prova che vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato al resistente;
CP_1
2) se la reiterazione avviene con contratti la cui durata complessiva eccede il termine di trentasei mesi, termine desunto dall'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale e dal fatto che nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine ex art. 5/4-bis D.l.vo n. 368/01;
3) se non vi è stata la stabilizzazione avvenuta in virtù dello scorrimento nelle graduatorie permanenti, o anche solo la chance di immissione in ruolo in tempi rapidi mediante lo scorrimento in graduatoria ex art. 1/109 della L.
n. 107/15 o mediante la possibilità di partecipare al concorso indetto dalla medesima L. n. 107/15, misure tutte che possono ritenersi satisfattive e atte, presuntivamente, a riparare il danno che il lavoratore possa avere subito per effetto della reiterazione dei contratti in attesa dell'assunzione.
Deve poi rilevarsi come se l'illecito sussiste le conseguenze sanzionatorie sono solo quelle risarcitorie nella misura stabilita dall'art. 32 L. n. 183/10 secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 5072/16, con principi anche recentemente ribaditi dalla ordinanza della Corte di
Cassazione Sez. 6 Civile n. 8827/2018.
Tali principi appaiono applicabili, operati i necessari aggiustamenti correlati alla particolare posizione rivestita, anche agli insegnante di religione il cui rapporto di lavoro – sorretto sia nella fase genetica che in quella funzionale dal gradimento dell'Autorità ecclesiastica - è oggi regolato dalla l. n. 186/2003, che ha istituito due distinti ruoli regionali, ha disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami ed ha limitato al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato. La legge, poi, ha istituito una sorta di
Pag. 7 di 12 riserva (del residuo 30%) da assegnare “mediante contratto di incarico annuale”, qui dovendosi tener conto di una peculiarità del settore che consiste nel riconoscimento di un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata del servizio.
Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, dovrebbero risiedere nella necessità di adeguamento flessibile del corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza delle scuole, legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare in particolare, se avvalersi o meno dell'insegnamento di religione. Si ha, però, che la prima circostanza è senz'altro comune agli altri insegnamenti e, pertanto, non può ritenersi una specificità del settore in esame: la sua eventuale rilevanza è stata già scrutinata dalla giurisprudenza e non è significativa al fine di qualificare l'abuso. La seconda circostanza è, invece, una apprezzabile peculiarità, poiché il numero degli insegnanti di religione si conforma al numero delle scelte e certamente dipende anche dagli attuali flussi migratori destinati a rendere incerto il numero di insegnanti di religione cattolica da impiegare anno per anno.
Vi è, poi, come è noto, una terza specificità che si concretizza nel gradimento dell'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica del rapporto che nella fase funzionale, potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione del rapporto. Tuttavia, anche questa circostanza non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, perché essa è comune ad entrambi i tipi contrattuali (a termine ed a tempo indeterminato) che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica. Le variazioni demografiche, pertanto, ed il c.d. gradimento dell'autorità ecclesiastica sono circostanze neutre rispetto al problema di causa.
Pag. 8 di 12 Può, allora, affermarsi che la previsione normativa che, con fonte primaria, regola la riserva del 30% di posti non di ruolo, abbia come sua giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una quota del fabbisogno al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni oggettive (è, infatti, ipotizzabile che si sia mosso dalla constatazione che il
70% - più o meno - degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi dell'insegnamento di religione).
Questo, tuttavia, autorizza l'uso del contratto a termine e non l'abuso.
E', infatti, da ritenersi e sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, che la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato, vuoi nel lavoro pubblico che nel lavoro privato e nonostante l'espansione del tipo contrattuale realizzata con i più recenti interventi normativi, non sia illimitata e che, al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, debba presumersi che quella posizione lavorativa sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la nota definizione che è stata data dalla CGCE (CGCE 26 novembre 2014, ). Per_2
Che la durata del precariato debba essere limitato a tre anni e soprattutto che l'aver prestato l'attività per anni nella medesima struttura coincida con la presunzione di stabilità del posto si ricava agevolmente, oltre che dalla pronuncia europea richiamata, dalle disposizioni innovative del d.lgs. n.
368/2001 e da quante previsioni di legge abbiano considerato il periodo di trentasei mesi come utile ai fini della c.d. stabilizzazioni (v., ad esempio, la stabilizzazione negli enti locali, art. 1, comma 558, l. n. 296/2006; stabilizzazione dei dipendenti della Croce Rossa Italiana, loc. ult. cit., comma 519; stabilizzazione del Ministero dell'interno per gli addetti allo sportello per l'immigrazione; stabilizzazione dei Vigili del Fuoco;
v. anche il c.d. piano Madia per le stabilizzazioni nelle pubbliche amministrazioni).
Pag. 9 di 12 Se l'illecito derivante dall'abusiva reiterazione del contratto sussiste le conseguenze sanzionatorie, stante il divieto di conversione ex art. 36 t.u. n.
165/2001, sono solo quelle risarcitorie nella misura stabilita dall'art. 32 L.
n. 183/10 secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n.
5072/16 già sopra citata richiamandosi le osservazioni sopra formulate.
Deve peraltro rilevarsi che attesa la peculiarità della disciplina applicabile in costanza della previsione di incarichi annuali al 31/8 la valutazione in ordine alla natura abusiva delle supplenze conferite debba operarsi secondo modalità differenziate rispetto alle altre categorie di docenti. Ed invero sintomatico dell'abuso non può essere la mera reiterazione di supplenze al
31/8 poiché queste costituiscono quelle ordinariamente previste per gli insegnanti di religione per ottemperare alla riserva del 30% disciplinata per la naturale fluttuazione degli incarichi, ma occorre viceversa esaminare se vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato al resistente nella ricorrenza degli CP_1
indici di abusività quale la reiterazione di incarichi sulla medesima cattedra per un tempo eccedente i 36 mesi.
Procedendo all'esame della specifica posizione, dalla documentazione prodotta dal docente (stato matricolare completo, contratti, cedolini) emerge che , docente autorizzato all'insegnamento della Parte_1
religione cattolica in quanto in possesso dei titoli di cui all'Intesa allegata al D.P.R. 175/12, ha ottenuto incarichi di supplenza su posto vacante fin dal 2018.
I rapporti in questione riguardano tutti supplenze annuali su “organico di diritto” aventi all'evidenza ad oggetto posti disponibili e vacanti, spesso relativi ai medesimi istituti scolastici.
Deve ritenersi che la ricostruzione degli incarichi di docenza come indicati in ricorso attesti la sussistenza di contratti reiterati per un periodo eccedente
Pag. 10 di 12 i 36 mesi idoneo a fare emergere una concreta abusiva reiterazione di contratti a termine secondo i principi sopra esplicitati.
La domanda proposta deve pertanto essere accolta con riguardo alla domanda risarcitoria, che viene quantificata, tenuto conto della durata dei rapporti a tempo determinato, in 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Le spese processuali sono integralmente compensate, stante l'abusivo frazionamento del credito e triplicazione di domande giudiziali ad opera di parte ricorrente la quale, oltre a richiedere il riconoscimento della carta docente per gli aa.ss. di precariato, avrebbe ben potuto azionare, con la medesima domanda, anche la pretesa volta al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a t.d. trattandosi dei medesimi anni scolastici.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente
2. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e Contr condanna il al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato che quantifica in una indennità omnicomprensiva pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n.
604.
3. Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Reggio Emilia, li 27/10/2025
Pag. 11 di 12 IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”. Pag. 5 di 12