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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/02/2024, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero R.G. n. 3528/2023 su domanda congiunta avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
28.06.1962, C.F. rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli C.F._2
avv.ti Anna Maria Vittoria Vecchione e Michele Scibelli ed elettivamente domiciliati presso gli studi legali degli avvocati siti in Avellino alla via Scipione Bellabona n. 11 e alla via Colombo, n.
11;
RICORRENTI
Con il parere favorevole del PM reso in data 17.11.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.10.2023 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate esponendo che nel corso del tempo la convivenza è diventata intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni che avevano fatto venire meno l'unione spirituale e materiale. In punto di fatto i ricorrenti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 26.10.1996 e che dalla loro unione sono natai quattro figli, il 30.03.2000, il 12.03.2004, e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
[... il 13.01.2006, hanno esposto di essere economicamente autosufficienti e di aver raggiunto un accordo in merito all'affidamento e al mantenimento dei figli.
Con note scritte depositate per l'udienza del 5.02.2024 le parti si sono riportate al ricorso e la causa
è stata rimessa in decisione.
La domanda congiunta volta ad ottenere la separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, infatti, le condizioni di separazione indicate in ricorso non risultano in contrasto con l'interesse dei figli o con norme imperative.
Sulle suesposte considerazione il Collegio omologa gli accordi intervenuti tra le parti contenuti nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 5.2.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2