Art. 26. Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 1. All' articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «15.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 unita'»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , a partire da quelli gia' resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell' articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 .»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'incremento della disponibilita' di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell' articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , come integrato ai sensi del presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di ((accoglienza dei profughi)) provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all' articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 .».
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «15.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 unita'»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , a partire da quelli gia' resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell' articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 .»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'incremento della disponibilita' di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell' articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , come integrato ai sensi del presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di ((accoglienza dei profughi)) provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all' articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 .».