CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 21/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RA ROBERTO, Presidente e Relatore FASANO GAETANO, Giudice APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 609/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2905/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01GB00221/2023 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01GB00221/2023 IVA-ALTRO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01GB00270/2023 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01GB00270/2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01GB00270/2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2148/2025 depositato il 23/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere l'appello. Resistente/Appellato: Rigettare l'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9D01GB00221/2023 emesso per l'anno di imposta 2015 relativamente al recupero a tassazione dell'I.V.A. per euro 164.060,00, dell'IRPEF per euro 324.696,00 e delle relative addizionali regionale per euro 12.640,00 e comunale per euro 5.821,00, nonché dei maggiori contributi Inps euro 16.142,00, con conseguenti sanzioni per euro 657.509,40.
Nell'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'impresa individuale “Società_1
”, con domicilio fiscale a Luogo_1, in Indirizzo_1, avente ad oggetto l'attività di «commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori», abbia utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nell'anno d'imposta 2015.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato e, segnatamente:
1) l'intervenuta decadenza e inosservanza dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, infatti, gli avvisi di accertamento dovrebbero essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (e, dunque, nel caso di specie, entro il 31/12/2020).
L'agenzia delle Entrate, peraltro, avrebbe fatto valere il c.d. raddoppio dei termini di decadenza previsto per le ipotesi di contestazione di un reato tributario, pur in assenza di alcuna allegazione di copia della denuncia all'avviso di accertamento.
2) la violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d bis), dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 cod. civ. e la presunta illegittimità ed infondatezza dell'atto per omessa o insufficiente motivazione, e, nel merito, la legittima deducibilità e detraibilità dei costi, in quanto oggettivamente e soggettivamente esistenti;
3) la violazione dell'art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 7 del 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 2697 cod. civ. e, dunque, il difetto di prova della pretesa fiscale azionata;
4) l'illegittimità e l'infondatezza della determinazione e dell'irrogazione delle sanzioni e la violazione dell'art. 12 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 del 1997 sul punto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che insisteva nella correttezza del proprio operato, ribadendo le ragioni già esposte nell'atto e chiedendo il rigetto dell'impugnativa
Con analogo ricorso, Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9D01GB00270/2023, emesso per l'anno di imposta 2016, e relativo al recupero a tassazione dell'IVA per euro 54.843,00, dell'IRAP per €. 11.286,00, dell'Irpef per euro 115.023,00 e delle relative addizionali regionale per euro 4.762,00 e comunale per euro 2.211,00, nonché dei maggiori contributi Inps euro 18.623,00, con conseguenti sanzioni per euro 349.382,00.
Anche in tale giudizio si è costituita l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso proposti, e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 2905/2024 depositata il 1 luglio 2024 la Corte Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 15, accoglieva i ricorsi riuniti limitatamente alla determinazione delle sanzioni irrogate con compensazione delle spese di lite tra le parti.
I Giudici di primo grado motivano la decisione per non avere l'Ufficio applicato il regime del cumulo giuridico.
Mentre con riferimento al merito rigettavano tutti i motivi in quanto:
- Sull'eccezione di decadenza dalla potestà impositiva e sul raddoppio dei termini per l'anno 2015, i Giudici rilevavano come l'Ufficio avesse prodotto l'atto di trasmissione della denuncia alla Procura entro i termini di legge;
- Sull'eccezione di decadenza dalla potestà impositiva per l'anno 2016, i Giudici rilevavano come la notifica fosse tempestiva essendo stata rispettata la normativa straordinaria del Decreto
“Cura Italia”,
- Sul difetto di motivazione, i Giudici escludevano tale censura avendo il contribuente esercitato pienamente il proprio diritto di difesa, avendo l'Ufficio indicato i presupposti fattuali e giuridici delle riprese fiscali operate, non soltanto con riferimento ai costi per operazioni inesistenti, ma anche con riferimento alle altre gravi incongruenze, quali l'ammontare dei componenti negativi di reddito superiore rispetto all'ammontare complessivo delle cessioni comunicate dai fornitori, nonché il recupero a tassazione dei costi indebitamente dedotti per il periodo d'imposta 2016 in violazione dell'art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986.
- Sull'eccepita carenza di prova degli addebiti, la Corte affermava come il comportamento omissivo del contribuente che non aveva consegnato i documenti per una ricostruzione analitica della situazione fiscale ha legittimato l'Ufficio all'utilizzo del metodo induttivo e al ricorso di spesometro integrato. I Giudici hanno poi escluso l'utilizzabilità dei documenti prodotti dal ricorrente per espressa previsione dell'art. 32 DPR 600/73.
Avverso la sentenza de quo proponeva appello il contribuente che chiedeva la riforma della sentenza sostanzialmente sulla base dei medesimi motivi dedotti in primo grado e riproposti in secondo grado.
Si costituiva l'Ufficio che rappresentava, in via preliminare, la rinuncia all'eccezione di decadenza in relazione all'anno d'imposta 2015, e prendeva posizione sui singoli motivi di appello ribadendo le ragioni a sostegno del proprio operato ed insistendo sulla correttezza delle motivazioni della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado e letti gli atti di causa, considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello proposto sia infondato nei termini che seguono.
Le censure mosse dall'appellante si appalesano invero inaccoglibili e questa Corte condivide la tesi dell'Ufficio, a cui si farà richiamo attraverso il rinvio per relationem e/o la riproduzione del contenuto, come d'altra parte ammissibile in forza della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (SS.UU. Sentenza n. 642 del 16 gennaio 2015).
Del pari devono condividersi le giustificazioni rese dai Giudici di primo grado rispetto alle quali non sussiste alcuna violazione di motivazione, avendo gli stessi perfettamente individuato il contesto normativo nonché avendo analizzato la documentazione prodotta ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova.
Preliminarmente deve poi osservarsi come l'appello proposto sia al limite dell'ammissibilità in quanto i motivi di gravame proposti sono pressoché identici ai motivi di ricorso formulati nel giudizio di primo grado.
Sempre preliminarmente deve condividersi la tesi dell'Ufficio circa la rinuncia all'eccezione di decadenza in relazione all'anno di imposta 2015.
Ciò premesso, passando all'analisi dei singoli motivi di appello, si rappresenta che il primo motivo è infondato in quanto non risulta intervenuta alcuna decadenza del poter accertativo in relazione all'anno 2016, essendo ormai pacifica l'applicazione della proroga dei termini prevista dal decreto
“Cura Italia” anche con riferimento agli atti il cui termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Ne consegue che il termine di decadenza per la notifica di un atto impositivo con scadenza al 31/12/2022, come quello in esame, doveva essere prorogato al 25/03/2023. Per quanto riguarda il motivo relativo al vizio di motivazione degli atti impositivi, questa Corta osserva come questi si presentato correttamente motivati e i richiami effettuati rispetto agli atti relativi ai fornitori sono sufficienti per poter individuare la contestazione ed esercitare il diritto di difesa così come è stato effettivamente fatto, seppur superficialmente e senza che fosse indicato in che cosa consistesse il vizio motivazionale.
Gli avvisi di accertamento impugnati, laddove richiamano altri atti, riproducono il contenuto essenziale tale per cui resta superata ogni contestazione in materia di omessa motivazione dell'atto per ralationem.
Inoltre, con specifico riguardo alle segnalazioni provenienti da altri Uffici, anche qui, è pacifico che sia sufficiente il solo richiamo al fine di rendere edotto il contribuente verificato dell'origine della verifica, senza che sia necessario allegare gli atti delle indagini finanziarie (Cass. Civ. sent. 12010/2015).
Deve poi condividersi l'eccezione dell'Ufficio laddove evidenzia come le due segnalazioni di AR e CC siano riferite ad altri clienti della fornitrice Società_2 (c.f. CF_1), come pacificamente riportato in atti;
pertanto, l'obbligo di motivazione è chiaramente assolto attraverso l'allegazione della Segnalazione della DP di Torino che riporta tutti gli elementi per i quali la suddetta fornitrice debba essere considerata una cartiera.
Si ricorda poi che l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottese alle fatture contestate spetta comunque al contribuente che, nel caso di specie, non ha offerto alcuna prova a riguardo (fatture, ddt, ordini, contratti e altro); questo a prescindere dalla mancata risposta al questionario che in ogni caso, anche ad avviso di questa Corte, precluderebbe l'utilizzo dei documenti richiesti in quella fase nell'ambito del giudizio pendente.
Lo stesso ragionamento di omessa produzione di prova contraria deve farsi con riferimento alle incongruenze dei dati indicati in spesometro.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso in appello deve essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00.=.
Milano, lì 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
BE AV
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RA ROBERTO, Presidente e Relatore FASANO GAETANO, Giudice APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 609/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2905/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01GB00221/2023 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01GB00221/2023 IVA-ALTRO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01GB00270/2023 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01GB00270/2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01GB00270/2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2148/2025 depositato il 23/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere l'appello. Resistente/Appellato: Rigettare l'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9D01GB00221/2023 emesso per l'anno di imposta 2015 relativamente al recupero a tassazione dell'I.V.A. per euro 164.060,00, dell'IRPEF per euro 324.696,00 e delle relative addizionali regionale per euro 12.640,00 e comunale per euro 5.821,00, nonché dei maggiori contributi Inps euro 16.142,00, con conseguenti sanzioni per euro 657.509,40.
Nell'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'impresa individuale “Società_1
”, con domicilio fiscale a Luogo_1, in Indirizzo_1, avente ad oggetto l'attività di «commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori», abbia utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nell'anno d'imposta 2015.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato e, segnatamente:
1) l'intervenuta decadenza e inosservanza dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, infatti, gli avvisi di accertamento dovrebbero essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (e, dunque, nel caso di specie, entro il 31/12/2020).
L'agenzia delle Entrate, peraltro, avrebbe fatto valere il c.d. raddoppio dei termini di decadenza previsto per le ipotesi di contestazione di un reato tributario, pur in assenza di alcuna allegazione di copia della denuncia all'avviso di accertamento.
2) la violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d bis), dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 cod. civ. e la presunta illegittimità ed infondatezza dell'atto per omessa o insufficiente motivazione, e, nel merito, la legittima deducibilità e detraibilità dei costi, in quanto oggettivamente e soggettivamente esistenti;
3) la violazione dell'art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 7 del 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 2697 cod. civ. e, dunque, il difetto di prova della pretesa fiscale azionata;
4) l'illegittimità e l'infondatezza della determinazione e dell'irrogazione delle sanzioni e la violazione dell'art. 12 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 del 1997 sul punto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che insisteva nella correttezza del proprio operato, ribadendo le ragioni già esposte nell'atto e chiedendo il rigetto dell'impugnativa
Con analogo ricorso, Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9D01GB00270/2023, emesso per l'anno di imposta 2016, e relativo al recupero a tassazione dell'IVA per euro 54.843,00, dell'IRAP per €. 11.286,00, dell'Irpef per euro 115.023,00 e delle relative addizionali regionale per euro 4.762,00 e comunale per euro 2.211,00, nonché dei maggiori contributi Inps euro 18.623,00, con conseguenti sanzioni per euro 349.382,00.
Anche in tale giudizio si è costituita l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso proposti, e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 2905/2024 depositata il 1 luglio 2024 la Corte Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 15, accoglieva i ricorsi riuniti limitatamente alla determinazione delle sanzioni irrogate con compensazione delle spese di lite tra le parti.
I Giudici di primo grado motivano la decisione per non avere l'Ufficio applicato il regime del cumulo giuridico.
Mentre con riferimento al merito rigettavano tutti i motivi in quanto:
- Sull'eccezione di decadenza dalla potestà impositiva e sul raddoppio dei termini per l'anno 2015, i Giudici rilevavano come l'Ufficio avesse prodotto l'atto di trasmissione della denuncia alla Procura entro i termini di legge;
- Sull'eccezione di decadenza dalla potestà impositiva per l'anno 2016, i Giudici rilevavano come la notifica fosse tempestiva essendo stata rispettata la normativa straordinaria del Decreto
“Cura Italia”,
- Sul difetto di motivazione, i Giudici escludevano tale censura avendo il contribuente esercitato pienamente il proprio diritto di difesa, avendo l'Ufficio indicato i presupposti fattuali e giuridici delle riprese fiscali operate, non soltanto con riferimento ai costi per operazioni inesistenti, ma anche con riferimento alle altre gravi incongruenze, quali l'ammontare dei componenti negativi di reddito superiore rispetto all'ammontare complessivo delle cessioni comunicate dai fornitori, nonché il recupero a tassazione dei costi indebitamente dedotti per il periodo d'imposta 2016 in violazione dell'art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986.
- Sull'eccepita carenza di prova degli addebiti, la Corte affermava come il comportamento omissivo del contribuente che non aveva consegnato i documenti per una ricostruzione analitica della situazione fiscale ha legittimato l'Ufficio all'utilizzo del metodo induttivo e al ricorso di spesometro integrato. I Giudici hanno poi escluso l'utilizzabilità dei documenti prodotti dal ricorrente per espressa previsione dell'art. 32 DPR 600/73.
Avverso la sentenza de quo proponeva appello il contribuente che chiedeva la riforma della sentenza sostanzialmente sulla base dei medesimi motivi dedotti in primo grado e riproposti in secondo grado.
Si costituiva l'Ufficio che rappresentava, in via preliminare, la rinuncia all'eccezione di decadenza in relazione all'anno d'imposta 2015, e prendeva posizione sui singoli motivi di appello ribadendo le ragioni a sostegno del proprio operato ed insistendo sulla correttezza delle motivazioni della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado e letti gli atti di causa, considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello proposto sia infondato nei termini che seguono.
Le censure mosse dall'appellante si appalesano invero inaccoglibili e questa Corte condivide la tesi dell'Ufficio, a cui si farà richiamo attraverso il rinvio per relationem e/o la riproduzione del contenuto, come d'altra parte ammissibile in forza della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (SS.UU. Sentenza n. 642 del 16 gennaio 2015).
Del pari devono condividersi le giustificazioni rese dai Giudici di primo grado rispetto alle quali non sussiste alcuna violazione di motivazione, avendo gli stessi perfettamente individuato il contesto normativo nonché avendo analizzato la documentazione prodotta ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova.
Preliminarmente deve poi osservarsi come l'appello proposto sia al limite dell'ammissibilità in quanto i motivi di gravame proposti sono pressoché identici ai motivi di ricorso formulati nel giudizio di primo grado.
Sempre preliminarmente deve condividersi la tesi dell'Ufficio circa la rinuncia all'eccezione di decadenza in relazione all'anno di imposta 2015.
Ciò premesso, passando all'analisi dei singoli motivi di appello, si rappresenta che il primo motivo è infondato in quanto non risulta intervenuta alcuna decadenza del poter accertativo in relazione all'anno 2016, essendo ormai pacifica l'applicazione della proroga dei termini prevista dal decreto
“Cura Italia” anche con riferimento agli atti il cui termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Ne consegue che il termine di decadenza per la notifica di un atto impositivo con scadenza al 31/12/2022, come quello in esame, doveva essere prorogato al 25/03/2023. Per quanto riguarda il motivo relativo al vizio di motivazione degli atti impositivi, questa Corta osserva come questi si presentato correttamente motivati e i richiami effettuati rispetto agli atti relativi ai fornitori sono sufficienti per poter individuare la contestazione ed esercitare il diritto di difesa così come è stato effettivamente fatto, seppur superficialmente e senza che fosse indicato in che cosa consistesse il vizio motivazionale.
Gli avvisi di accertamento impugnati, laddove richiamano altri atti, riproducono il contenuto essenziale tale per cui resta superata ogni contestazione in materia di omessa motivazione dell'atto per ralationem.
Inoltre, con specifico riguardo alle segnalazioni provenienti da altri Uffici, anche qui, è pacifico che sia sufficiente il solo richiamo al fine di rendere edotto il contribuente verificato dell'origine della verifica, senza che sia necessario allegare gli atti delle indagini finanziarie (Cass. Civ. sent. 12010/2015).
Deve poi condividersi l'eccezione dell'Ufficio laddove evidenzia come le due segnalazioni di AR e CC siano riferite ad altri clienti della fornitrice Società_2 (c.f. CF_1), come pacificamente riportato in atti;
pertanto, l'obbligo di motivazione è chiaramente assolto attraverso l'allegazione della Segnalazione della DP di Torino che riporta tutti gli elementi per i quali la suddetta fornitrice debba essere considerata una cartiera.
Si ricorda poi che l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottese alle fatture contestate spetta comunque al contribuente che, nel caso di specie, non ha offerto alcuna prova a riguardo (fatture, ddt, ordini, contratti e altro); questo a prescindere dalla mancata risposta al questionario che in ogni caso, anche ad avviso di questa Corte, precluderebbe l'utilizzo dei documenti richiesti in quella fase nell'ambito del giudizio pendente.
Lo stesso ragionamento di omessa produzione di prova contraria deve farsi con riferimento alle incongruenze dei dati indicati in spesometro.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso in appello deve essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00.=.
Milano, lì 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
BE AV