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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/10/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2256/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. POLDARETTI LUCA (cf C.F._2
ATTRICE OPPONENTE
(cf ), CP_1 C.F._3 con l'avv. FRANCESCONI GABRIO (cf ) C.F._4
CONVENUTO
(cf ), Controparte_2 C.F._5 con l'RR SA (cf ) C.F._6
ZA HI
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione promossa da avverso il d.i. n. Parte_1
787/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 14.10.2024 in favore di per l'importo di euro 50.000,00 oltre interessi e spese di Controparte_1 procedura a titolo di restituzione di somme da costui bonificate in favore dell'odierna opponente con la causale “donazione” ma senza la necessaria forma dell'atto pubblico visti i rilevanti importi bonificati: a fondamento della propria domanda di revoca del titolo opposto, parte attrice invoca il rapporto sussistente fra le parti quale mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 c.c., essendo la reale beneficiaria dei bonifici tale Controparte_2
- non titolare di conto corrente, ragion per cui l'odierna attrice
[...] avrebbe accettato di fare da tramite del pagamento - e conclude: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pistoia, accertata e dichiarata, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla SI.ra al SI. , per le ragioni Parte_1 CP_1 di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio”.
I.2. Si costituisce in giudizio il convenuto, contestando le difese e argomentazioni attoree e, in ogni caso, chiedendo autorizzazione alla chiamata in causa di e così concludendo: Controparte_2
“
1. In via preliminare, preso atto della manifestata intenzione del comparente di chiamare in causa la , nata il [...] in [...]_2
c.f. residente in [...], C.F._7 lett. N, Scala C. Int. 6, autorizzare la chiamata in causa del ridetto terzo e per
l'effetto disporre il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge.
2. Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 787/2024 (R. Gen.
1773/24) emesso dal Tribunale di Pistoia e conseguentemente rigettare, per le ragioni sopra spiegate, l'opposizione promossa dalla parte opponente, condannando, in ogni caso, la SI.ra , nata a [...]_1
(Romania) il 15/02/1980, C.F. , residente in [...]
Terme (PT), Via Marche n. 24, lett. A, Int. 6, al pagamento in favore del SI.
dell'importo di €. 50.000 per la causali di cui in ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo, ovvero, in ipotesi, della somma - maggiore o minore - che sarà accertata come dovuta in corso di causa ovvero ritenuta equa e/o di giustizia;
il tutto oltre interessi legali sulla sorte capitale da computarsi da di del dovuto sino al saldo, nonché delle spese legali liquidate per la procedura di ingiunzione oltre a quelle successive occorse e occorrende.
3. In ulteriore ipotesi - qualora dovesse essere accolta la contestazione avanzata dall'attrice opponente in ragione della quale si ipotizza la legittimazione passiva della SI.ra , nata il [...] in [...] c.f. Controparte_2
residente in [...], C.F._7 lett. N, Scala C. Int. 6 quale effettiva beneficiaria delle somme per cui è causa - si chiede, per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto, la condanna della ridetta terza chiamata alla restituzione in favore del SI. Pt_2
, dell'importo €. 50.000, il tutto oltre interessi legali sulla sorte capitale
[...] da computarsi da di del dovuto sino al saldo, nonché delle spese legali liquidate per la procedura di ingiunzione oltre a quelle successive occorse e occorrende. 4. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”.
I.3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo e adottati i provvedimenti di cui all'art. 171bis c.p.c., con comparsa depositata tardivamente (in particolare, il giorno di scadenza del deposito della memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.) si costituisce in giudizio la terza chiamata, deducendo che l'esborso di somme dal convenuto in proprio favore sarebbe avvenuto in esecuzione di un contratto di meretricio, nullo ex art. 1343 c.c. con conseguente impossibilità di ripetizione ai sensi dell'art. 2035 c.c. e chiedendo:
“> NEL MERITO Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pistoia, accertato e dichiarato il contratto di meretricio esistente tra la SI.ra Controparte_2
ed il SI. , rigettare la domanda avanzata da quest'ultimo
[...] CP_1
e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto al SI. dalla SI.ra CP_1
”. Controparte_2
I.4. All'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c., durante la quale viene svolto l'interrogatorio libero di tutte le parti presenti, la causa è ritenuta matura per la decisione senza sfogo di attività istruttoria con fissazione di udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c..
******
II. A giudizio di questo Tribunale, gli esiti istruttori di causa - e, in particolare, quanto dichiarato dalle parti in sede di interrogatorio libero davanti al giudice,
a valere quali dichiarazioni confessorie ove contenenti assunti contra se - conducono al rigetto della svolta opposizione per le ragioni che seguono.
L'eccezione di parte terza chiamata circa una pretesa nullità del rapporto contrattuale intercorrente fra sé medesima e il convenuto, qualificato dalla deducente come contratto di meretricio, è stata nitidamente smentita dalle dichiarazioni rese in udienza dalla stessa parte terza chiamata, presente personalmente, la quale ha infatti riferito che le somme corrispostele dal convenuto “costituivano un aiuto economico del nei propri confronti” e, CP_1
a precisa domanda del giudice, ha negato che le stesse costituissero il corrispettivo di prestazioni sessuali rese in favore del convenuto (cfr. verbale udienza 12.6.2025). Ne discende non solo l'inaccoglibilità della tesi difensiva proposta dalla stessa terza chiamata, ma anche la conferma che gli esborsi in questione costituissero realmente “donazioni” - come indicato nella causale dei tre bonifici eseguiti dal convenuto su conto corrente intestato all'attrice - in quanto privi di una propria causa negoziale diversa da quella di mero aiuto economico in favore della : a fortiori, anche l'attrice personalmente CP_2 in sede di interrogatorio libero ha dichiarato trattarsi di somme corrisposte a titolo donatizio (cfr. ancora verbale udienza 12.6.2025).
In forza di siffatta qualificazione giuridica, indubbia e confermata da tutte le parti in causa, merita condivisione l'eccezione di nullità della donazione per difetto di forma sollevata da parte convenuta e posta a base dell'actio restitutoria, non potendosi seriamente sostenere l'applicabilità dell'art. 783 c.c. in tema di donazioni di modico valore stante l'importante somma versata con i tre bonifici in discorso, rispettivamente per euro 32.000,00, 7.000,00, e
11.000,00 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Ammessa quindi l'azione di ripetizione dell'indebito, derivante dalla nullità dell'atto sottostante all'avvenuta traditio di denaro, ai fini dell'individuazione - nel merito - del corretto legittimato passivo di siffatta azione risulta dirimente un duplice ordine di considerazioni:
- da un lato, integra evidenza documentale (cfr. ancora doc. 1 fasc. monitorio)
e comunque circostanza non contestata e anzi ammessa da tutte le parti in causa che l'importo complessivo di euro 50.000,00 è stato versato dal CP_1 su conto corrente intestato all'attrice, a prescindere dalle motivazioni (esposte dalle parti, ma irrilevanti ai fini decisori) per cui ciò sia avvenuto;
- dall'altro lato, pur a fronte della contestazione di parte opposta, l'attrice opponente non ha fornito valida prova dell'avvenuto versamento di tale denaro alla terza chiamata (per quanto da tutti riconosciuta come reale beneficiaria finale delle donazioni in discorso, cfr. ancora le dichiarazioni rese dalle parti in sede di udienza 12.6.2025) con l'effetto che, a oggi e in base alle acquisizioni istruttorie di causa, l'unica prova esistente e verificata consiste nel bonifico delle somme su c/c dell'attrice e, dunque, nella disponibilità giuridica di tali somme in capo a costei.
Né vale in contrario l'assunto attoreo per cui l'importo di euro 50.000,00 sarebbe stato in realtà riversato dall'attrice alla terza chiamata tramite postagiro eseguito in favore della madre di quest'ultima, , per Persona_1 un esborso complessivo di euro 100.000,00 nel quale sarebbe da ricomprendere la somma originariamente versata dal di euro CP_1
50.000,00: innanzitutto, perché il doc. 1 fasc. attoreo che dovrebbe costituire prova di tale postagiro nulla dimostra, a ben vedere, consistendo in mero screenshot di un versamento peraltro privo di causale e di cui comunque non si conosce l'effettivo buon fine, inoltre non corrispondono né gli importi (euro
100.000,00 rispetto a euro 50.000,00) né il beneficiario ( Persona_1 invece di ) e, da ultimo, neppure la tempistica dei Controparte_2 vari pagamenti conforta la tesi attorea, costituendo semmai indice della relativa infondatezza, non comprendendosi perché il postagiro sarebbe intervenuto a tale distanza di tempo (9.7.2024) dai versamenti effettuati dal
(risalenti, rispettivamente, all'11.4.2024, al 19.4.2024 e al 10.5.2024). CP_1
Inoltre, con riferimento all'argomentazione portata in replica dalla terza chiamata - per quanto tardivamente, perché esposta in mem. 171ter n. 3
c.p.c. - circa i limiti di plafond e di ricarica giornaliera della carta prepagata postepay, unica di cui la terza chiamata è titolare, è sufficiente rilevare che ben avrebbe potuto l'attrice versare l'importo bonificato dal su tale CP_1 carta effettuando plurimi versamenti e così mantenendosi entro i limiti di operatività della postepay.
Per completezza, va dato conto che la prova del fatto che il postagiro 9.7.2024 costituisca (anche) la “restituzione” dell'importo di euro 50.000,00 dall'attrice alla terza chiamata non può essere fornita tramite testimoni come intenderebbe l'attrice, poiché ciò avverrebbe in violazione dei limiti di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c., né può dirsi ricorrere l'ipotesi derogatoria della sussistenza di un principio di prova scritta, atteso che il postagiro di cui al doc. 1 fasc. attoreo non contiene alcun elemento probatorio individuante un collegamento tra lo stesso e la parte terza chiamata per i molteplici profili dianzi indicati (diversità di importi, destinatari, causale, data).
In definitiva, davanti a un esborso provato per tabulas (per euro 50.000,00) eseguito dal convenuto in favore dell'attrice, da dichiarare nullo per quanto detto con conseguente diritto alla ripetizione dello stesso e, per altro verso, in assenza di prova dell'avvenuto trasferimento della medesima somma di denaro dalla diretta beneficiaria/odierna attrice in favore di terzo soggetto/odierna terza chiamata, la pretesa di pagamento azionata con il procedimento monitorio risulta legittima e fondata, dal che il rigetto della presente opposizione.
Ogni altra considerazione e argomentazione assorbita, perché superflua. III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto, scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) e alla consistenza dell'attività processuale espletata, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria stante la natura documentale della causa (limitata al deposito degli atti introduttivi e di brevissime memorie ex art. 171ter c.p.c.), come del resto chiesto dallo stesso convenuto nella nota spese dep.
15.10.2025 (benché erroneamente redatta negli importi, in quanto calcolati sulla base dello scaglione inferiore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, dovendosi invece il giudice attenere agli importi di cui al DM come correttamente individuati) e riduzione dei compensi per la fase decisionale, stante la celebrazione della stessa in forma semplificata (art. 281sexies c.p.c.).
Sempre in forza del principio di soccombenza, espressione del principio di causalità, a carico dell'attrice vanno poste anche le spese di lite sostenute dalla terza chiamata, la cui evocazione in giudizio a opera del convenuto è stata causata dalle difese di cui all'opposizione attorea: la liquidazione a mente del DM 147/2022 tiene conto della ridotta attività difensiva processuale svolta dalla terza chiamata, con deposito di una breve comparsa costitutiva e di una sola brevissima memoria ex art. 171ter n. 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 787/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 14.10.2024;
2) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 4.350,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte terza chiamata, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 29/10/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini