Articolo 13 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 12Articolo 14
Versione
29 agosto 1974
Art. 13.
Il penultimo comma dell'articolo 17 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare della spesa deducibile in tutti i casi suddetti e' determinato tenendo principalmente conto delle circostanze di cui al n. 2, in misura non inferiore a L. 120.000 e non superiore a L. 180.000 annue per ciascun coadiutore".
L'ultimo comma dello stesso articolo e' soppresso.
Entrata in vigore il 29 agosto 1974