Art. 13.
Il penultimo comma dell'articolo 17 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare della spesa deducibile in tutti i casi suddetti e' determinato tenendo principalmente conto delle circostanze di cui al n. 2, in misura non inferiore a L. 120.000 e non superiore a L. 180.000 annue per ciascun coadiutore".
L'ultimo comma dello stesso articolo e' soppresso.
Il penultimo comma dell'articolo 17 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare della spesa deducibile in tutti i casi suddetti e' determinato tenendo principalmente conto delle circostanze di cui al n. 2, in misura non inferiore a L. 120.000 e non superiore a L. 180.000 annue per ciascun coadiutore".
L'ultimo comma dello stesso articolo e' soppresso.