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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4441 R.G. V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: “modifica condizioni di divorzio”.
D A
- difeso e rappresentato dall'avv. Montemurro Salvatore Parte_1
ricorrente
E
e Parte_2 CP_1
resistenti contumaci
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 il signor conveniva in giudizio i signori Parte_1 Pt_2
e deducendo quanto segue:
[...] CP_1
che aveva contratto matrimonio con la signora e che dall'unione erano nati i figli e Controparte_2 Pt_2
CP_1
che con ricorso congiunto depositato il 10/03/2017, egli ricorrente congiuntamente alla signora
[...]
chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CP_2 che questo Tribunale in data 07/04/2017, nel procedimento avente R.G.N. 1758/2017, con sentenza avente n. 1066/2017 aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Taranto in data 01/01/1997 alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
che egli ricorrente si era impegnato a corrispondere alla signora madre degli odierni Controparte_2 resistenti la somma mensile pari ad € 400,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli nella misura € 200,00 per ciascun figlio;
che in data 02/11/2021 i figli avevano proposto ricorso dinanzi al tribunale di Taranto, iscritto al N.R.G.
167/2021 VG., con il quale chiedevano la revisione dell'assegno di mantenimento disposto in loro favore in aumento, ventilando situazioni economiche disastrose e precarie ma disposti gli accertamenti presso l'INPS di Taranto era emerso che i predetti lavoravano stabilmente;
che questo Tribunale in data 08/05/2024 rigettava le domande formulate dai signori e Parte_2 [...]
CP_1
che i due figli avevano raggiunto l'indipendenza economica e maturato la professionalità lavorativa che consentiva loro di trovare occupazione nel mondo del lavoro specificatamente nell'ambito della panificazione;
che non sussistevano più i presupposti economici affinchè egli genitore dovesse continuare a mantenerli economicamente, essendo entrambi occupati, avendo ,peraltro, il figlio anche costituito autonomo Pt_2 nucleo familiare.
Alla luce di tali considerazioni egli ricorrente concludeva chiedendo di revocare l'assegno mantenimento a suo carico in favore dei figli e Pt_2 CP_1
All'udienza del 20/02/2025 compariva personalmente il signor il quale dichiarava di CP_1 rinunciare al mantenimento da parte del genitore avendo raggiunto l'indipendenza economica.
Successivamente, in data 22/02/2025, parte ricorrente depositava dichiarazione sottoscritta dal figlio Pt_2
con cui lo stesso rinunciava al mantenimento da parte del genitore avendo anch'egli raggiunto
[...]
l'indipendenza economica.
All'udienza del 26/06/2025 parte ricorrente, rappresentando di avere provveduto a notificare al signor il ricorso con il relativo provvedimento del 20 febbraio 2025, chiedeva dichiararsi la cessazione Parte_2 della materia del contendere con pronuncia dell'eliminazione dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli e avendo gli stessi reso dichiarazione di indipendenza economica. Parte_2 CP_1
Orbene, per quel che è qui di interesse v'è da rilevare che la rinuncia all'assegno di mantenimento se fatta in modo consapevole, con la presenza di un'autonomia economica sufficiente può portare alla cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte di Cassazione civile, con l'Ordinanza del 17 gennaio 2023 n. 1257 ha stabilito che “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 luglio 2021, n. 21757; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 giugno 2021, n. 16891;
Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 luglio 2019, n. 19845; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 novembre 2016, n. 22446; Cassazione, sezione civile L, sentenza 20 marzo 2009, n. 6909; Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 dicembre 2004, n. 23935; Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 luglio 2004, n.
12419).
Alla luce di quanto innanzi riportato, questo Collegio ritiene di dover dichiarare cessata la materia del contendere atteso che le parti resistenti, avendo raggiunto l'indipendenza economica, hanno espressamente rinunciato all'assegno di mantenimento in loro favore, pertanto, non appaiono sussistere motivi per portare avanti questo giudizio contenzioso.
Logica conseguenza di detta pronuncia e che viene revocato l'assegno di mantenimento posto in favore dei sig.ri e a carico del sig. come disposto da questo Tribunale con Parte_2 CP_1 Parte_1 sentenza n. 1066-2027 emessa in data 07/04/2017, nel procedimento avente R.G.N. 1758/2017,confermata anche nel provvedimento n.11723 depositato da questo Tribunale in data 06 05 2024 .
Nella pronuncia de quo la forma della sentenza s'impone, dovendosi ritenere che i casi in cui debba essere adottata l'ordinanza, nella definizione del giudizio, siano solo quelli tassativamente contemplati dagli art. 306-307 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 308 c.p.c..
Per tali motivi questo Collegio intende statuire con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria in cui si dà atto della rinuncia di parte ricorrente nel proseguire nel ricorso introduttivo, avendo la parte espressamente chiesto all'udienza del 26/06/2025 “…che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con pronuncia dell'eliminazione dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli e avendo gli stessi reso dichiarazione di Parte_2 CP_1 indipendenza economica.”.
In considerazione della natura della controversia e delle ragioni della decisione sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale pronunziando sulla causa iscritta al n. 4441/2024 rg, promossa da nei confronti di e così provvede: Parte_1 Parte_2 CP_1
Preso atto della rinuncia agli assegni di mantenimento avanzata dai figli maggiorenni del ricorrente sig.ri e dichiara cessata la materia del contendere come meglio specificato nella Parte_2 CP_1 parte motiva ,e, per l'effetto, revoca quanto disposto da questo Tribunale, limitatamente alla statuizione relativa agli assegni di mantenimento disposti a carico di in favore dei figli e Parte_1 Parte_2
con sentenza n. 1066-2027 emessa in data 07/04/2017, nel procedimento n. R.G.N. CP_1
1758/2017,confermata poi da questo Tribunale con il provvedimento n.11723 del 2024 depositato in data
06 05 2024 nel giudizio n.167 del 2021.
Compensa integralmente le spese processuali tra le parti. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Taranto, 27 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi