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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/05/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 04 aprile
2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3288/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Email_1 C.F._1
Siderno, alla via G. Matteotti n. 64, presso lo studio dell'avv.to IU COMMISSO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso la sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo AUTIERI ed Ettore TRIOLO, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, rep. 37875, pec: Per_1
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CONVENUTO
Oggetto: pagamento NASPI
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
Pag. 1 a 4 ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2024, SO IU ha esposto che in data 31.05.2021 ha presentato domanda di indennità NASPI di cui al n. .6791.31/05/2021.0029125, per CP_1
il periodo di disoccupazione dal 28.04.2021 al 13.10.2021, per un totale di 144 giorni;
che nel mese di marzo del 2023, stante l'iscrizione alla cosiddetta lista SCUP, ha chiesto lo sblocco della domanda;
che la richiesta è stata positivamente riscontrata dall' che ha CP_2
provveduto, mediante invio di prospetto, a quantificare l'ammontare della prestazione, sempre per un totale di 144 giorni, per un importo pari a €4.680,20,ovvero: €988,80 per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, €725,00 per i 22 giorni di disoccupazione del mese di ottobre;
che dalla consultazione on line della propria posizione personale la domanda risulta in pagamento;
che il pagamento non è mai avvenuto, né è stato comunicato il rigetto della domanda;
che, stante il protrarsi dell'inadempimento, in data 05.02.2024 ha promosso i rimedi in sede amministrativi, che non hanno avuto riscontro;
che dunque sull' grava CP_2
una responsabilità per inadempimento, con conseguente responsabilità risarcitoria, considerato che la condotta dell' lo ha indotto a ritenere che il pagamento della CP_1
prestazione fosse imminente;
che rappresenta danno risarcibile il mancato pagamento degli emolumenti spettanti al ricorrente e mai pagati per l'importo quantificato dall' ; che la CP_2 condotta ingannevole dell' e le difficoltà economiche cagionate dall'omesso CP_2
pagamento dell'indennità potrebbero legittimare altresì il risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, il mancato pagamento dell' dell'indennità NASPI della somma di € 4.680,20, o quella maggior o CP_1
minor somma accertata dal giudice in favore del ricorrente, per l'effetto condannare l' CP_1
in persona del l.r.p.t. al pagamento della NASPI per la somma di € 4.680,20, oltre interessi e rivalutazione;
In via subordinata condannare l'istituto a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale al pagamento della somma di € 4.680,20, pari all'importo di quanto già riconosciuto dall'istituto come spettante al ricorrente, oltre alla ulteriore somma di € 1.000, o di quella maggiore o minor somma dovesse risultare in corso di causa, da liquidarsi in via equitativa per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Pag. 2 a 4 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , che ha dato CP_1
atto che la prestazione oggetto del ricorso è stata posta in pagamento, per un totale di 132 giorni, con decorrenza dal 01.06.2021, giusta domanda presentata in data 31.05.2021, con termine al 12.10.2021, poiché dal 13.10.2021 la parte ricorrente ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
che quanto liquidato ammonta a €3.681,88 netti, tenuto conto degli importi a titolo di tassazione separata IRPEF, delle trattenute sindacali e degli interessi e che il diverso quantum indicato in ricorso, pari ad €4.680,20, è da considerarsi importo lordo. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Locri - sezione
Lavoro: - in via preliminare, nel rito: dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- in ogni caso: compensare, ex art. 92 c.p.c., 2 comma , le spese di causa”.
Con le note scritte depositate per questa udienza, la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia nelle ragioni poste a sostegno della richiesta vittoria delle spese di lite, atteso che il pagamento della prestazione previdenziale è avvenuto in epoca successiva alla notifica del ricorso (21.11.2024) e nelle more del giudizio, ovvero in data 27.01.2025.
Preso atto della concorde richiesta delle parti, va dunque preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere, da cui evincere l'estinzione della ragion d'essere del processo ed il sopravvenuto difetto di interesse.
In merito occorre ricordare che si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr., tra le altre, Cass. n. 14775 del 02/08/2004). In tal senso, la cessata materia del contendere, benchè non trovi un esplicito riferimento normativo, costituisce un istituto dogmaticamente definito e noto, che si fonda, appunto, sulla scomparsa della causa petendi.
Ebbene, nel caso in esame, le difese delle parti costituite in ordine alla certificata soddisfazione della pretesa attoree rappresentano un mutamento della situazione di fatto che determina l'estinzione della domanda.
Quanto alle spese di lite, in tale fattispecie deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale.
Pag. 3 a 4 Ed infatti l' convenuto, mediante la costituzione in giudizio, ha dato atto di aver CP_2
pagato la prestazione in data 27.01.2025 per l'importo netto rispetto a quanto rivendicato, ed ha dunque dimostrato di aver provveduto al pagamento soltanto a seguito dell'introduzione del presente ricorso.
Pertanto, le spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell' e vengono liquidate visto il D.M. 55/2014, come modificato dal DM CP_2
147/2022, in complessivi €1.018,90 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano, visto il D.M: 55/2014, CP_1
come modificato dal DM 147/2022, in complessivi €1.018,90 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 4 maggio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 4 a 4