Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02023/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2023 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LL VO, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL ET, NC MO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
A) della deliberazione del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza n. 2041 del 27 settembre 2024, a oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente avvocato - ruolo professionale. Ammissione candidati" e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura;
B) della nota pec della ASP Cosenza del 08/10/2024 ad oggetto "Concorso Pubblico Dirigente Avvocato - Esclusione Candidati" con la quale veniva comunicato all'avvocato LL VO di non essere stato ammesso al concorso di che trattasi per le motivazioni indicate nella suddetta delibera n. 2041 del 27/09/2024;
C) del bando di concorso "per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Avvocato" nella parte in cui, alla lettera c) dell'art. 2 rubricato "Requisiti generali e specifici di ammissione", si consente l'ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l'ipotesi in cui il candidato non alleghi all'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova;
D) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti del 9 gennaio 2025:
A) del provvedimento della Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza prot. n. 153899 del 10/12/2024, comunicato con la nota pec del 10/12/2024 ad oggetto "Conferma esclusione concorso Dirigente" con la quale veniva comunicato all'avvocato LL VO quanto segue: "Con riferimento alla sua nota acquisita in data 18/10/2024 al n. di prot. 128995 si conferma l'esclusione dal Concorso in oggetto per le seguenti motivazioni: Non in possesso dell'esperienza quinquennale quale Avvocato, atteso che dal 17/01/2017 al 18/03/2022 ha effettuato anche il praticantato presso uno studio legale";
B) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, lesivo degli interessi del ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti del 2 settembre 2025:
A) della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza n. 1583 del 01/07/2025 ad oggetto "Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di n. I posto di Dirigente Avvocato — profilo professionale Dirigente Avvocato e nomina vincitore", con la quale venivano approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso de quo, laddove interpretata nel senso di aver collocato il ricorrente, risultato all'esito dell'espletamento delle prove concorsuali tra i candidati idonei, in graduatoria con riserva. B) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Vista l’ordinanza cautelare n. 87 del 14 febbraio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. FE BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Considerato che:
- con deliberazione n. 908 del 19 aprile 2024, l’ASP Cosenza bandiva concorso pubblico “ per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Avvocato ”;
- il bando prevedeva tra i requisiti di ammissione, oltre alla laurea in giurisprudenza e il titolo di avvocato, anche: “ anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, ovvero di attività coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo ”;
- nella propria domanda di partecipazione, il ricorrente avvocato LL VO ha dichiarato di possedere “ i requisiti di cui all 'art. 26 comma 1 del D.Lgs n. 165/01” e nel curriculum vitae allegato alla domanda ha dichiarato di essersi laureato in giurisprudenza il 2 dicembre 2016 e di aver svolto “a tempo pieno da 17/01/2017 al 18/03/2022 l’attività professionale di avvocato presso lo Studio Legale dell’avv. Maria Esposito e di essere stato iscritto all’albo degli avvocati per il medesimo periodo ”;
- con deliberazione n. 2041 del 27 settembre 2024 la A.S.P. Cosenza ha disposto la non ammissione del ricorrente per mancanza del requisito della esperienza di cinque anni previsto dal bando;
- il provvedimento è stato impugnato dal ricorrente con ricorso, notificato il 25 novembre 2024 ed iscritto a ruolo il 19 dicembre 2024, recante richiesta di annullamento, previa sospensione, e affidato a due motivi;
- in data 7 gennaio 2025 si è costituita in giudizio l’A.S.P. Cosenza, con memoria di forma;
- con motivi aggiunti notificati e depositati il 9 gennaio 2025, il ricorrente ha altresì impugnato, in particolare per illegittimità derivata, il provvedimento della Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza prot. n. 153899 del 10 dicembre 2024, ad oggetto " Conferma esclusione concorso Dirigente " con il quale è stato che: " Con riferimento alla sua nota acquisita in data 18/10/2024 al n. di prot. 128995 si conferma l'esclusione dal Concorso in oggetto per le seguenti motivazioni: Non in possesso dell'esperienza quinquennale quale Avvocato, atteso che dal 17/01/2017 al 18/03/2022 ha effettuato anche il praticantato presso uno studio legale ";
- alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, la trattazione della causa è stata rinviata per l’esame dei motivi aggiunti;
- in data 6 febbraio 2025 l’A.S.P. Cosenza ha depositato memoria, deducendo in ordine all’inammissibilità e all’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti;
- in data 10 febbraio 2025 il ricorrente ha depositato memoria, perorando le proprie censure;
- all’esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2025, con l’ordinanza n. 87 del 14 febbraio 2025, l’istanza cautelare della parte ricorrente è stata accolta e per l’effetto è stata disposta l’ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi concorsuali;
- in data 10 luglio 2025 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.;
- con secondi motivi aggiunti notificati e depositati in giudizio il 2 settembre 2025, parte ricorrente impugnando la graduatoria del concorso ove interpretata nel senso che il ricorrente è ammesso solo con riserva;
- per rispetto dei termini sui motivi aggiunti, l’udienza pubblica del 24 settembre 2025 è stata rinviata all’8 gennaio 2026;
- all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere previamente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’A.S.P., fondata sulla circostanza che il ricorso e la procura alle liti notificati sono stati firmati digitalmente in modalità CADES mentre quello depositato è stato firmato digitalmente in modalità PADES.
La censura non è condivisibile.
Il Collegio intende sul punto confermare quanto espresso nell’ordinanza cautelare n. 87/2025, anche in mancanza di nuove deduzioni dell’A.S.P. sul punto e cioè che: “ ferma l’irrilevanza del formato (Cades o Pades) adoperato per la sottoscrizione dell’atto giudiziario (ex multis, T.A.R. , Napoli , sez. III , 01/07/2020 , n. 2726), la sottoscrizione in Pades dell’atto depositato lo rende un nuovo originale, piuttosto che alla copia conforme di quello notificato ” non essendo peraltro state svolte specifiche censure su eventuali difformità tra i due atti, in disparte il solo profilo della sottoscrizione digitale, su cui si è detto.
Passando all’esame del merito delle questioni, in mancanza di una espressa graduazione dei motivi, il Collegio ritiene di esaminare in via assorbente il primo motivo dei motivi aggiunti del 9 gennaio 2025, con cui si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.lgs. n. 165/2001 nonché delle previsioni del bando, ed ancora l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto assoluto di motivazione e difetto assoluto di istruttoria.
La tesi di parte ricorrente è che laddove la norma in questione, nonché il bando, fanno riferimento rispettivamente ai “ cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità ” ed a “ attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo ”, l’attività svolta ai fini della pratica forense deve essere considerata ai fini del computo dei cinque anni.
Il motivo è fondato.
Il Collegio intende dar seguito a quanto affermato nell’ordinanza cautelare e dunque richiamare, condividendola, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8609 del 24 dicembre 2021, resa in un caso del tutto analogo, richiamata e confermata dalla più recente sentenza n. 3269 del 10 aprile 2024.
Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che: “ 4.3 – Ai fini della decisione, considera il Collegio che l’art. 26 del D. Lgs. n. 502/92, espressamente richiamato dallo specifico bando della procedura concorsuale in ersame, prevede che: “Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea: - con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo”.
4.4 - La norma consente, quindi, la partecipazione alla procedura concorsuale finalizzata alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo in enti del S.S.N. sia ai candidati con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, sia ai “candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo”.
I requisiti di ammissione previsti dall’art. 26 D. Lgs. n. 165/2001 non richiedono pertanto che il candidato abbia svolto attività in condizione di autonomia e con assunzione di piena e personale responsabilità da parte di chi la svolge, così come indicato dal TAR, in quanto i citati collaboratori amministrativi sono, in base alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 502/92, dipendenti e subordinati al dirigente del servizio, mentre per i candidati esterni è prevista un’analoga esperienza quinquennale “presso studi professionali privati” che comprende necessariamente anche lo svolgimento dell’attività di pratica forense, posto che l’art. 1 del d.P.R. n. 101/90, recante il regolamento relativo alla pratica forense, oltre all’assoggettamento del praticante ai canoni comportamentali che caratterizzano l’attività del professionista legale (assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza) ed alla disciplina dell’ordine professionale, stabilisce che lo svolgimento della pratica “comporta lo svolgimento delle attività proprie della professione”.
5 – Mancano precedenti giurisprudenziali esattamente in termini, ma la predetta ricostruzione della vigente normativa risulta convalidata dalla giurisprudenza formatasi in materia.
5.1 - Infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1727/2005) alla figura del praticante nel nostro ordinamento è consentito compiere tutte, indistintamente, le attività riservate all’avvocato sebbene sotto la “curatela – controllo” di un avvocato.
5.2 - la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 87/1997) ha statuito che: “la disciplina normativa della pratica forense attualmente vigente comporta, anche quando non vi sia stata ammissione al patrocinio il compimento di attività proprie della professione, le quali devono essere svolte ottemperando al dovere di riservatezza.
5.3 - Questa stessa Sezione (sentenza n.251/2016) in una fattispecie analoga ha concluso che una simile prescrizione non richiede “l’aver maturato un’esperienza professionale quinquennale in qualità di “Avvocato” o “nel profilo professionale di “Avvocato”.
6 – In conclusione, così come confermato dal riferimento dello specifico bando in esame ai dipendenti di settimo livello, secondo il medesimo bando è sufficiente una documentata “attività”, effettivamente svolta dal candidato secondo la disciplina della pratica forense, “presso studi professionali” e non necessariamente una “attività professionale” previa iscrizione all’Ordine, requisito, questo, necessario a tutela del rapporto con il cliente, ma non ai fini del maturarsi dell’esperienza “presso lo studio professionale” necessaria -e sufficiente- ai fini del concorso in esame, così come ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per la successiva iscrizione all’Ordine professionale ” (Consiglio di Stato n. 8609 del 24 dicembre 2021).
Ed ancora è stato affermato che: “ Ai fini della sussistenza del ridetto requisito di “analogia” tra esperienze professionali pregresse ed i contenuti professionali del posto messo a concorso, non occorre una perfetta e simmetrica corrispondenza tra essi, essendo sufficiente una, sebbene solo parziale, sovrapponibilità ” (Consiglio di Stato, n. 3269 del 10 aprile 2024).
Il motivo deve dunque essere accolto, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso, stante la piena satisfattività derivante a parte ricorrente dall’accoglimento della censura.
Per l’effetto: a) quanto al ricorso principale, deve essere annullato il provvedimento che ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso; b) quanto ai motivi aggiunti del 9 gennaio 2025, deve essere annullato il provvedimento di conferma della suddetta esclusione; c) quanto ai motivi aggiunti del 2 settembre 2025, il collocamento del ricorrente nella graduatoria degli idonei deve essere ritenuto privo della apposizione della riserva.
Le spese possono essere compensate in mancanza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale sul punto posto che, come già rilevato nell’ordinanza cautelare, non si rinvengono in giurisprudenza altri pronunciamenti oltre a quelli citati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto: a) quanto al ricorso principale, annulla il provvedimento che ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso; b) quanto ai motivi aggiunti del 9 gennaio 2025, annulla il provvedimento di conferma della suddetta esclusione; c) quanto ai motivi aggiunti del 2 settembre 2025, dispone che il collocamento del ricorrente nella graduatoria degli idonei deve essere ritenuto privo della apposizione della riserva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
FE BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE BA | VO CO |
IL SEGRETARIO