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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1631 /2020, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CONTARDO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
GIARDINO PASQUALE ), giusta delega in atti C.F._4
Appellato
Conclusioni di parte appellante: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto ed in riforma della impugnata sentenza di primo grado, così provvedere:
In via preliminare, sussistendo i gravi e fondati motivi, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Dichiarare la tempestività dell'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato in data 22.03.2017 ovvero, in subordine, ammettere l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c.;
Accogliere l'opposizione proposta dall'appellato , revocando e ponendo nel Parte_1
nulla il decreto ingiuntivo n. 163/2017 del Tribunale di Benevento, perché nullo, inefficace, inammissibile ed infondato, in fatto e diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, rigettare l'appello proposto ritenendo l'opposizione a decreto ingiuntivo in prime cure tardivo ed inammissibile e, nel merito, palesemente infondato in fatto ed in diritto, con il conseguente rigetto delle richieste istruttorie avanzate, con conferma della gravata sentenza nr. 1592/2019 resa dal Tribunale di Benevento. Con vittoria di spese e competenze difensive anche del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso in data 5.1.2017, chiedeva al Tribunale di Benevento di emettere Controparte_1
decreto ingiuntivo a carico di , dichiarandosi creditore dello stesso della somma di € Parte_1
214.200,00, per effetto di una scrittura privata del 14.3.2013, con cui quest'ultimo riconosceva tale suo debito come rinveniente da un importo concesso a titolo di mutuo nell'anno 2009, impegnandosi alla relativa restituzione in rate semestrali di € 27.400,00, dal 1.1.2013, di fatto mai saldate se non per l'importo minimo di € 5.000,00. In data 11.2.2017, il notificava al CP_1
il decreto ingiuntivo ottenuto sulla predetta prospettazione. Pt_1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il debitore ingiunto proponeva opposizione esponendo:
1) che la scrittura privata azionata dal era nulla, atteso che le dichiarazioni contenenti la CP_1
ricognizione di debito erano viziate per violenza psichica e morale posta in essere dal creditore a suo danno, e che in ogni caso non vi era alcun rapporto sottostante a tale dichiarazione da indicarsi quale prestito;
ed infatti, il dichiarava di esercitare la attività di consulente e promotore Pt_1
finanziario, e di aver a tale titolo avuto rapporti con il , dal quale periodicamente CP_1
riceveva compensi per l'attività professionale svolta in suo favore sino all'anno 2012, allorquando per ragioni di contrasto legate alla cattiva sorte di alcuni investimenti effettuati da quest'ultimo, i loro rapporti si interrompevano;
2) che dopo tali eventi, il gli aveva più volte richiesto CP_1
la restituzione di somme invero consegnate per le attività finanziarie e di investimento, e che al solo fine di evitare ulteriori contenziosi, egli aveva deciso di restituirgli l'importo di € 16.130,00, che rappresentava parte del suo compenso ricevuto per l'attività prestata;
aggiungeva l'opponente che, successivamente a tale restituzione di somma, il lo aveva poi costretto, con violenza CP_1
psichica e morale e dietro la minaccia di azioni giudiziarie, a sottoscrivere la predetta dichiarazione di debito, in relazione dunque non a somme oggetto di prestito, bensì agli importi a lui consegnati a scopo di investimento e nell'ambito del loro rapporto professionale.
Sulla base di tale prospettazione, l'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitosi, l'opposto si opponeva alle deduzioni di parte avversa, ed eccepiva la CP_1
mancata tempestività della opposizione proposta.
Con sentenza n. 1591/2019 del 26.9.2019, il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione, ritenendo che la notifica del decreto ingiuntivo fosse stata eseguita in data 27.1.2017, e perfezionata con il decorso di dieci giorni dall'avvenuto deposito del piego per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 L. 180/82, e dunque in data 6.2.2017, mentre la notificazione della citazione in opposizione era avvenuta solo in data 22.3.2017, a mezzo PEC, e dunque oltre il termine di 40 giorni previsto ai sensi dell'art. 645 c.p.c..
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione in appello, proponeva gravame avverso la predetta sentenza, Parte_1
denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di notifica operata dal giudice di primo grado, ed in secondo luogo la omessa pronuncia da parte del giudicante sulla eccezione di ammissibilità della opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da lui comunque proposta.
Costituitosi, l'appellato, si opponeva a qualsiasi deduzione di controparte, chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto. All'udienza del 13.11.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, viene censurata la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto regolare la notifica del decreto ingiuntivo a mezzo del servizio postale, pur in assenza della prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito.
Osserva l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe pronunciato la validità di tale notifica – determinante ai fini del computo del termine per l'opposizione proposta - cadendo in errore e nella specie non valutando che il creditore ingiungente effettuò ben due notifiche del decreto ingiuntivo in favore del debitore opponente: la prima, a mezzo del servizio postale, la seconda avvenuta a mani, e incontrovertibilmente perfezionatasi in data 11.2.2017, come da relata di notifica.
L'appellane deduce di aver avuto conoscenza della prima notifica del decreto ingiuntivo solo nel corso del giudizio di opposizione da lui instaurato, allorquando nel costituirsi, il creditore opposto ha eccepito la questione relativa al mancato rispetto dei termini per proporre opposizione, computati a suo dire dalla prima notifica a mezzo posta.
Circa le sorti di tale notifica – deduce ancora l'appellante – accadde che l'incaricato del servizio postale, non avendolo reperito per la consegna del plico, procedette ad effettuare gli adempimenti previsti in tale ipotesi, e dunque alla immissione dell'avviso in cassetta postale con contestuale invio, in data 27.1.2017, della c.d. CAD (comunicazione di avvenuto deposito), mediante raccomandata n. 66800139396-4, comunicazione a suo dire da lui mai ricevuta. L'opposto, in sede di costituzione, ha invece prodotto la documentazione di tale notifica, senza fornire però la prova della effettiva ricezione della CAD da parte del debitore ingiunto.
Il Giudice di primo grado, con la pronuncia impugnata, ha dapprima evidenziato la regola per cui la notifica a mezzo posta, ove non si possa recapitare l'atto per irreperibilità temporanea del destinatario, si perfeziona per quest'ultimo, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e dal deposito del piego presso l'ufficio postale, e ciò ai sensi dell'art. 2 D.L. 357/2005, ritenendo che, nel caso di specie, il perfezionamento della notifica era assolutamente provato dalla produzione in giudizio, da parte del notificante, del plico restituito al mittente, corredato della ricevuta di ritorno, specificante la data della compiuta giacenza (cfr. doc. 3 fascicolo di parte opposta nel giudizio di primo grado), ragion per cui non vi era dubbio nel ritenere la notifica perfezionata al compimento del decimo giorno dall'inizio della sua giacenza presso l'Ufficio postale, e dunque alla data del 6.2.2017 (dieci giorni successivi dal 27.1.2017, giorno in cui è stata spedita la raccomandata con l'avviso della giacenza) e ciò alla luce del disposto dell'art. 8 L. 890/1982, per cui “la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente”, cioè della raccomandata con cui l'incaricato alla notifica dà avviso del tentativo di notifica del piego e dell'avvenuto deposito dello stesso.
Ciò posto, il Giudice ha verificato in concreto la tardività dell'opposizione rispetto al termine di 40 giorni ex art. 645 c.p.c., avendo il debitore opposto notificato a mezzo PEC la opposizione solo in data 22.3.2017, e dunque 44 giorni dopo il perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato. Ed invero, la giurisprudenza (Cass. 2761/2022) ha ben chiarito – in tema di notifica perfezionatasi a mezzo della compiuta giacenza – che: “per le notificazioni "dirette" di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, trovano applicazione le regole del servizio postale universale (Cass. n. 15315/2014); da ciò consegue, dunque, che - ove l'Ufficio decida di avvalersi della notifica "diretta", con spedizione dell'appello mediante plico raccomandato - in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ai fini della "compiuta giacenza" occorre far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale;
più in dettaglio, come anche già ritenuto da questa Corte di legittimità, in tal caso la notifica si intende perfezionata, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, decorso il decimo giorno dall'avviso di giacenza (Cass. n. 19958/2017).
Con altra pronuncia (Cass. 34301/2021) , si è poi chiarito che “E' da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c., ove si tratti di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non può dirsi integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata. E' piuttosto necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario
(Cass. Sez.
6 - L, 19/07/2018, n. 19232; Cass. Sez. L, Ric. 2017 n. 12324 sez. 52 - ud. 23-09-2020 -
8- 21/06/2016, n. 12822).
Ciò posto, è evidente che la prospettazione dell'appellante è errata, atteso che nel caso di specie la notifica deve essere intesa, quanto al suo perfezionamento, legata al meccanismo della compiuta giacenza, e non all'avviso di ricevimento della raccomandata, ipotesi eterogenee e tenute ben distinte dalla giurisprudenza richiamata in precedenza;
nel caso di specie, tutta la procedura relativa al perfezionamento della notifica per compiuta giacenza risulta correttamente posta in essere, come condivisibilmente evidenziato dal Giudice di prime cure, attesa la prova da parte del creditore ingiungente della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita in data 27.1.2017, con la indicazione della data della compiuta giacenza (cfr. doc. sub 3 produzione parte opposta, riprodotto in allegato alla produzione di parte appellata).
Il motivo va dunque rigettato.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il
Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla propria richiesta di ammissibilità della opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., atteso che, stante la asserita invalidità della prima notifica a lui effettuata, egli andava rimesso in termini.
Il motivo è infondato, e resta assorbito nelle ragioni del rigetto del primo motivo già esaminato, dovendosi invece ritenere la piena validità della prima notifica, e dunque la oggettiva tardività della opposizione proposta.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla non rilevante difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n.
55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.52.000,00 ad € 260.001,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1631/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 1592/2019 emessa dal Tribunale di
Benevento, pubblicata il 26.9.2019.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.160,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 12.2.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1631 /2020, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CONTARDO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
GIARDINO PASQUALE ), giusta delega in atti C.F._4
Appellato
Conclusioni di parte appellante: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto ed in riforma della impugnata sentenza di primo grado, così provvedere:
In via preliminare, sussistendo i gravi e fondati motivi, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Dichiarare la tempestività dell'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato in data 22.03.2017 ovvero, in subordine, ammettere l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c.;
Accogliere l'opposizione proposta dall'appellato , revocando e ponendo nel Parte_1
nulla il decreto ingiuntivo n. 163/2017 del Tribunale di Benevento, perché nullo, inefficace, inammissibile ed infondato, in fatto e diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, rigettare l'appello proposto ritenendo l'opposizione a decreto ingiuntivo in prime cure tardivo ed inammissibile e, nel merito, palesemente infondato in fatto ed in diritto, con il conseguente rigetto delle richieste istruttorie avanzate, con conferma della gravata sentenza nr. 1592/2019 resa dal Tribunale di Benevento. Con vittoria di spese e competenze difensive anche del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso in data 5.1.2017, chiedeva al Tribunale di Benevento di emettere Controparte_1
decreto ingiuntivo a carico di , dichiarandosi creditore dello stesso della somma di € Parte_1
214.200,00, per effetto di una scrittura privata del 14.3.2013, con cui quest'ultimo riconosceva tale suo debito come rinveniente da un importo concesso a titolo di mutuo nell'anno 2009, impegnandosi alla relativa restituzione in rate semestrali di € 27.400,00, dal 1.1.2013, di fatto mai saldate se non per l'importo minimo di € 5.000,00. In data 11.2.2017, il notificava al CP_1
il decreto ingiuntivo ottenuto sulla predetta prospettazione. Pt_1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il debitore ingiunto proponeva opposizione esponendo:
1) che la scrittura privata azionata dal era nulla, atteso che le dichiarazioni contenenti la CP_1
ricognizione di debito erano viziate per violenza psichica e morale posta in essere dal creditore a suo danno, e che in ogni caso non vi era alcun rapporto sottostante a tale dichiarazione da indicarsi quale prestito;
ed infatti, il dichiarava di esercitare la attività di consulente e promotore Pt_1
finanziario, e di aver a tale titolo avuto rapporti con il , dal quale periodicamente CP_1
riceveva compensi per l'attività professionale svolta in suo favore sino all'anno 2012, allorquando per ragioni di contrasto legate alla cattiva sorte di alcuni investimenti effettuati da quest'ultimo, i loro rapporti si interrompevano;
2) che dopo tali eventi, il gli aveva più volte richiesto CP_1
la restituzione di somme invero consegnate per le attività finanziarie e di investimento, e che al solo fine di evitare ulteriori contenziosi, egli aveva deciso di restituirgli l'importo di € 16.130,00, che rappresentava parte del suo compenso ricevuto per l'attività prestata;
aggiungeva l'opponente che, successivamente a tale restituzione di somma, il lo aveva poi costretto, con violenza CP_1
psichica e morale e dietro la minaccia di azioni giudiziarie, a sottoscrivere la predetta dichiarazione di debito, in relazione dunque non a somme oggetto di prestito, bensì agli importi a lui consegnati a scopo di investimento e nell'ambito del loro rapporto professionale.
Sulla base di tale prospettazione, l'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitosi, l'opposto si opponeva alle deduzioni di parte avversa, ed eccepiva la CP_1
mancata tempestività della opposizione proposta.
Con sentenza n. 1591/2019 del 26.9.2019, il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione, ritenendo che la notifica del decreto ingiuntivo fosse stata eseguita in data 27.1.2017, e perfezionata con il decorso di dieci giorni dall'avvenuto deposito del piego per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 L. 180/82, e dunque in data 6.2.2017, mentre la notificazione della citazione in opposizione era avvenuta solo in data 22.3.2017, a mezzo PEC, e dunque oltre il termine di 40 giorni previsto ai sensi dell'art. 645 c.p.c..
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione in appello, proponeva gravame avverso la predetta sentenza, Parte_1
denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di notifica operata dal giudice di primo grado, ed in secondo luogo la omessa pronuncia da parte del giudicante sulla eccezione di ammissibilità della opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da lui comunque proposta.
Costituitosi, l'appellato, si opponeva a qualsiasi deduzione di controparte, chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto. All'udienza del 13.11.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, viene censurata la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto regolare la notifica del decreto ingiuntivo a mezzo del servizio postale, pur in assenza della prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito.
Osserva l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe pronunciato la validità di tale notifica – determinante ai fini del computo del termine per l'opposizione proposta - cadendo in errore e nella specie non valutando che il creditore ingiungente effettuò ben due notifiche del decreto ingiuntivo in favore del debitore opponente: la prima, a mezzo del servizio postale, la seconda avvenuta a mani, e incontrovertibilmente perfezionatasi in data 11.2.2017, come da relata di notifica.
L'appellane deduce di aver avuto conoscenza della prima notifica del decreto ingiuntivo solo nel corso del giudizio di opposizione da lui instaurato, allorquando nel costituirsi, il creditore opposto ha eccepito la questione relativa al mancato rispetto dei termini per proporre opposizione, computati a suo dire dalla prima notifica a mezzo posta.
Circa le sorti di tale notifica – deduce ancora l'appellante – accadde che l'incaricato del servizio postale, non avendolo reperito per la consegna del plico, procedette ad effettuare gli adempimenti previsti in tale ipotesi, e dunque alla immissione dell'avviso in cassetta postale con contestuale invio, in data 27.1.2017, della c.d. CAD (comunicazione di avvenuto deposito), mediante raccomandata n. 66800139396-4, comunicazione a suo dire da lui mai ricevuta. L'opposto, in sede di costituzione, ha invece prodotto la documentazione di tale notifica, senza fornire però la prova della effettiva ricezione della CAD da parte del debitore ingiunto.
Il Giudice di primo grado, con la pronuncia impugnata, ha dapprima evidenziato la regola per cui la notifica a mezzo posta, ove non si possa recapitare l'atto per irreperibilità temporanea del destinatario, si perfeziona per quest'ultimo, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e dal deposito del piego presso l'ufficio postale, e ciò ai sensi dell'art. 2 D.L. 357/2005, ritenendo che, nel caso di specie, il perfezionamento della notifica era assolutamente provato dalla produzione in giudizio, da parte del notificante, del plico restituito al mittente, corredato della ricevuta di ritorno, specificante la data della compiuta giacenza (cfr. doc. 3 fascicolo di parte opposta nel giudizio di primo grado), ragion per cui non vi era dubbio nel ritenere la notifica perfezionata al compimento del decimo giorno dall'inizio della sua giacenza presso l'Ufficio postale, e dunque alla data del 6.2.2017 (dieci giorni successivi dal 27.1.2017, giorno in cui è stata spedita la raccomandata con l'avviso della giacenza) e ciò alla luce del disposto dell'art. 8 L. 890/1982, per cui “la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente”, cioè della raccomandata con cui l'incaricato alla notifica dà avviso del tentativo di notifica del piego e dell'avvenuto deposito dello stesso.
Ciò posto, il Giudice ha verificato in concreto la tardività dell'opposizione rispetto al termine di 40 giorni ex art. 645 c.p.c., avendo il debitore opposto notificato a mezzo PEC la opposizione solo in data 22.3.2017, e dunque 44 giorni dopo il perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato. Ed invero, la giurisprudenza (Cass. 2761/2022) ha ben chiarito – in tema di notifica perfezionatasi a mezzo della compiuta giacenza – che: “per le notificazioni "dirette" di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, trovano applicazione le regole del servizio postale universale (Cass. n. 15315/2014); da ciò consegue, dunque, che - ove l'Ufficio decida di avvalersi della notifica "diretta", con spedizione dell'appello mediante plico raccomandato - in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ai fini della "compiuta giacenza" occorre far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale;
più in dettaglio, come anche già ritenuto da questa Corte di legittimità, in tal caso la notifica si intende perfezionata, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, decorso il decimo giorno dall'avviso di giacenza (Cass. n. 19958/2017).
Con altra pronuncia (Cass. 34301/2021) , si è poi chiarito che “E' da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c., ove si tratti di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non può dirsi integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata. E' piuttosto necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario
(Cass. Sez.
6 - L, 19/07/2018, n. 19232; Cass. Sez. L, Ric. 2017 n. 12324 sez. 52 - ud. 23-09-2020 -
8- 21/06/2016, n. 12822).
Ciò posto, è evidente che la prospettazione dell'appellante è errata, atteso che nel caso di specie la notifica deve essere intesa, quanto al suo perfezionamento, legata al meccanismo della compiuta giacenza, e non all'avviso di ricevimento della raccomandata, ipotesi eterogenee e tenute ben distinte dalla giurisprudenza richiamata in precedenza;
nel caso di specie, tutta la procedura relativa al perfezionamento della notifica per compiuta giacenza risulta correttamente posta in essere, come condivisibilmente evidenziato dal Giudice di prime cure, attesa la prova da parte del creditore ingiungente della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita in data 27.1.2017, con la indicazione della data della compiuta giacenza (cfr. doc. sub 3 produzione parte opposta, riprodotto in allegato alla produzione di parte appellata).
Il motivo va dunque rigettato.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il
Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla propria richiesta di ammissibilità della opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., atteso che, stante la asserita invalidità della prima notifica a lui effettuata, egli andava rimesso in termini.
Il motivo è infondato, e resta assorbito nelle ragioni del rigetto del primo motivo già esaminato, dovendosi invece ritenere la piena validità della prima notifica, e dunque la oggettiva tardività della opposizione proposta.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla non rilevante difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n.
55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.52.000,00 ad € 260.001,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1631/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 1592/2019 emessa dal Tribunale di
Benevento, pubblicata il 26.9.2019.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.160,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 12.2.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano