Art. 1. Articolo unico
E' consentita la presentazione delle proposte di concessione di medaglie d'oro al valor militare al comune di Stazzema, in provincia di Lucca, e al comune di Montefiorino, in provincia di Modena, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
E' consentita la presentazione delle proposte di concessione di medaglie d'oro al valor militare al comune di Stazzema, in provincia di Lucca, e al comune di Montefiorino, in provincia di Modena, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.