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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6730 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5711/2022
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte di Appello di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti consiglieri: dott.ssa IA TU Presidente
dott. ssa Francesca Romana Salvatori Consigliere
dott.ssa RI OS FF Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 5711 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, vertente tra
(C.F.: ), nato in [...] il [...] e residente in Italia, nel Parte_1 C.F._1
Comune di Sabaudia, Strada Bella Farnia 4, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù
di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Vitoria Longo presso il cui studio in Terracina, Via Roma 104 è elettivamente domiciliato -Appellante -
contro contumace Controparte_1
e con l'intervento del Procuratore Generale OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale Ordinario di
Roma - Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione, R.G. 8294/2022, del 21/09/2022 e comunicata in pari data, di rigetto dell'impugnazione avverso il diniego per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a beneficio della moglie e dei due figli minori all'epoca della richiesta (nel 2021) rispettivamente di 14 e 11 anni.
Conclusioni
« Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, riformare per i motivi Parte_1
sopra esposti l'impugnata ordinanza e per l'effetto dichiarare nullo o annullare il decreto di rigetto prot. n. n. 80544/2021 emesso dalla Prefettura di Latina. Conseguentemente ordinare il rilascio dei nulla osta richiesti..”.
Il sig. ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di nulla osta al Parte_1
ricongiungimento familiare n. 80544/21 per la moglie e per i due figli minori di 14 anni, emesso dallo Sportello Unico dell'Immigrazione della Prefettura di Latina in data 30.11.2021.
Il provvedimento di rigetto motiva il diniego del rilascio sulla base della mancata dimostrazione dei requisiti previsti dall'art. 29 co. 3 lett. a) e b) del T.U. sull'immigrazione, vale a dire l'idoneità
alloggiativa e il possesso di un redito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità del provvedimento in quanto '…il totale del numero di persone da considerare [dimoranti] era […] pari a 5 (2 per il primo nucleo e 3 per il secondo nucleo) a fronte di n. 6 persone indicate nell'idoneità alloggiativa dal Comune di Sabaudia [e perché il] reddito [doveva essere valutato] alla luce del tipo di legame familiare, dell'età dei soggetti da ricongiungere, della durata del soggiorno in Italia del richiedente, della sussistenza di legami familiari, sociali e culturali nel paese d'origine tenendo sempre a mente il superiore interesse riconosciuto al diritto all'unità familiare'. Il Giudice di prime cure ha ritenuto di non poter annullare il provvedimento stante la carenza del requisito alloggiativo secondo quanto attestato dal Comune di Sabaudia e quindi assorbito ogni altro argomento inerente quello reddituale. In particolare, in detto provvedimento è riportato il testo della certificazione con la quale il Comune di Sabaudia attesta '…che l'abitazione ubicata in Sabaudia, Strada bella Farnia n. 4, distinta in Catasto Fabbricati al foglio 16, mappale 1851,
sub. 1, piano T-1, composta da angolo cottura-soggiorno-pranzo, disimpegno, 1 bagno e 3
camere da letto, risulta avere una superficie utile abitabile di circa mq. 94,78 [e] che la stessa abitazione presenta l'idoneità alloggiativa per essere occupata da n. 6 componenti'. Risulta di poi pacifico tra le parti che l'immobile in questione, a seguito del ricongiungimento, sarebbe stato occupato da due nuclei familiari, quello del ricorrente, composto dal medesimo, dal coniuge e da due figli minori, e da un altro composto da una coppia con tre figli, per un totale di
9 persone.
Con riferimento a tale situazione, il ricorrente ha affermato che '… l'immobile in esame può
ospitare fino ad 8 persone e non 6 come riportato [in quanto] con la circolare n. 7170 del
18.11.2009 il Ministero dell'Interno, a fronte della modifica dell'art. 29 TUI, aveva specificato che la certificazione relativa all'idoneità alloggiativa doveva fare riferimento al D.M. del
5.07.1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione [e] quindi si prevede che la superficie necessaria per 8 abitanti è pari a 98 mq (56mq per 4 abitanti + 10mq
per ogni successivo abitante) [sicché] se teniamo conto di quanto risulta dalla visura catastale depositata in atti, si deve rilevare che l'immobile, che ha una superficie coperta pari a 116 mq,
può essere ospitato da oltre 8 persone'. Ha affermato il Giudice di prime cure che deve ritenersi assorbente la considerazione che la natura di atto pubblico da attribuire all'attestazione rilasciata dal Comune di Sabaudia, nella quale la superficie utile abitabile è indicata in 94,78
metri quadri, escluda che il valore probatorio del documento possa essere inficiato dal deposito di una copia di una visura catastale dell'immobile, priva di sottoscrizioni e quindi non verificabile quanto a contenuto e provenienza, dalla quale si pretenderebbe di attribuire all'immobile una superficie abitabile maggiore. Ha escluso che potesse poi deporre in soccorso alla ricostruzione del ricorrente quanto espressamente statuito dall'art. 29 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286, secondo cui lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
'…disponibilità […] di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali [ma] nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà', in tal modo operando una commistione tra due fattispecie del tutto diverse.
La difesa dell'appellante ha infine ritenuto erronea e ingiusta l'impugnata ordinanza che avrebbe dato priorità al valore probatorio dell'attestazione del Comune di Sabaudia, senza minimamente considerare e bilanciare gli interessi in gioco e sacrificando così quelli sottesi all'art. 8 CEDU, che riconosce e impone il diritto al rispetto della vita privata e familiare e agli art. 2 e 3 della Costituzione italiana che impongono un'uguaglianza sociale e normativa. Del
resto, l'art. 28 TUI sancisce espressamente che “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo,
conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Costituzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.
Ebbene, il provvedimento del Giudice di prime cure risulta corretto.
Il richiama quanto espressamente statuito dall'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, Pt_1
operando però una commistione tra le due fattispecie disciplinate dalla norma medesima:
afferma infatti che lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
'…disponibilità […] di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali [ma] nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, sarebbe sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà', potendo così prescindersi dalla predetta conformità. La Giurisprudenza di legittimità ha in verità avuto modo di precisare che la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti di legge e il consenso del titolare dell'alloggio nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori integrano fattispecie diverse tra loro, e la prevista ospitalità estesa, a prescindere dalle caratteristiche dell'alloggio, dal terzo nei confronti del figlio infraquattordicenne a seguito del genitore e dimorante con lui, costituisce una situazione distinta, non applicabile in via analogica al computo dei vani che rendono idoneo l'alloggio nella disponibilità di chi vuole il ricongiungimento. Del resto, il testo della norma è chiaro: “Salvo quanto previsto dall'articolo 29 bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;…”: la seconda fattispecie, alternativa ed eccezionale rispetto alla prima, si riferisce, dunque, a minori al seguito di un solo genitore e non di un nucleo familiare composto da più persone da ricongiungere.
Ancora, correttamente, a questo punto, il Giudice di prime cure ha ritenuto assorbita l'ulteriore questione del requisito reddituale, requisito che comunque non sussisteva, e in relazione al quale il ricorrente invocava un'interpretazione più flessibile rispetto ai parametri normati e maggiormente corrispondente ai superiori interessi della persona e del fanciullo. In particolare,
sul punto occorre considerare che la prova del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento del richiedente e della propria famiglia rappresenta una condizione soggettiva imprescindibile e che la soglia al di sotto della quale il reddito percepito dal cittadino straniero
(e dalla sua famiglia) non può considerarsi sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda
è tassativamente indicata dal legislatore nell'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere (ex multis, Cons. Stato, 20 marzo 2018, n. 1801).
Solo eccezionalmente, il ricorrere di circostanze eccezionali che possono avere determinato una contrazione occasionale del reddito – una lunga malattia- o l'accertato aumento del reddito rispetto a quello dell'anno di presentazione della domanda può giustificare una deroga, ma tali condizioni non ricorrono nel caso di specie.
L'appello deve essere dunque rigettato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al giudizio di appello, ove dovuto.
Roma, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI OS FF IA TU
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte di Appello di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti consiglieri: dott.ssa IA TU Presidente
dott. ssa Francesca Romana Salvatori Consigliere
dott.ssa RI OS FF Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 5711 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, vertente tra
(C.F.: ), nato in [...] il [...] e residente in Italia, nel Parte_1 C.F._1
Comune di Sabaudia, Strada Bella Farnia 4, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù
di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Vitoria Longo presso il cui studio in Terracina, Via Roma 104 è elettivamente domiciliato -Appellante -
contro contumace Controparte_1
e con l'intervento del Procuratore Generale OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale Ordinario di
Roma - Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione, R.G. 8294/2022, del 21/09/2022 e comunicata in pari data, di rigetto dell'impugnazione avverso il diniego per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a beneficio della moglie e dei due figli minori all'epoca della richiesta (nel 2021) rispettivamente di 14 e 11 anni.
Conclusioni
« Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, riformare per i motivi Parte_1
sopra esposti l'impugnata ordinanza e per l'effetto dichiarare nullo o annullare il decreto di rigetto prot. n. n. 80544/2021 emesso dalla Prefettura di Latina. Conseguentemente ordinare il rilascio dei nulla osta richiesti..”.
Il sig. ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di nulla osta al Parte_1
ricongiungimento familiare n. 80544/21 per la moglie e per i due figli minori di 14 anni, emesso dallo Sportello Unico dell'Immigrazione della Prefettura di Latina in data 30.11.2021.
Il provvedimento di rigetto motiva il diniego del rilascio sulla base della mancata dimostrazione dei requisiti previsti dall'art. 29 co. 3 lett. a) e b) del T.U. sull'immigrazione, vale a dire l'idoneità
alloggiativa e il possesso di un redito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità del provvedimento in quanto '…il totale del numero di persone da considerare [dimoranti] era […] pari a 5 (2 per il primo nucleo e 3 per il secondo nucleo) a fronte di n. 6 persone indicate nell'idoneità alloggiativa dal Comune di Sabaudia [e perché il] reddito [doveva essere valutato] alla luce del tipo di legame familiare, dell'età dei soggetti da ricongiungere, della durata del soggiorno in Italia del richiedente, della sussistenza di legami familiari, sociali e culturali nel paese d'origine tenendo sempre a mente il superiore interesse riconosciuto al diritto all'unità familiare'. Il Giudice di prime cure ha ritenuto di non poter annullare il provvedimento stante la carenza del requisito alloggiativo secondo quanto attestato dal Comune di Sabaudia e quindi assorbito ogni altro argomento inerente quello reddituale. In particolare, in detto provvedimento è riportato il testo della certificazione con la quale il Comune di Sabaudia attesta '…che l'abitazione ubicata in Sabaudia, Strada bella Farnia n. 4, distinta in Catasto Fabbricati al foglio 16, mappale 1851,
sub. 1, piano T-1, composta da angolo cottura-soggiorno-pranzo, disimpegno, 1 bagno e 3
camere da letto, risulta avere una superficie utile abitabile di circa mq. 94,78 [e] che la stessa abitazione presenta l'idoneità alloggiativa per essere occupata da n. 6 componenti'. Risulta di poi pacifico tra le parti che l'immobile in questione, a seguito del ricongiungimento, sarebbe stato occupato da due nuclei familiari, quello del ricorrente, composto dal medesimo, dal coniuge e da due figli minori, e da un altro composto da una coppia con tre figli, per un totale di
9 persone.
Con riferimento a tale situazione, il ricorrente ha affermato che '… l'immobile in esame può
ospitare fino ad 8 persone e non 6 come riportato [in quanto] con la circolare n. 7170 del
18.11.2009 il Ministero dell'Interno, a fronte della modifica dell'art. 29 TUI, aveva specificato che la certificazione relativa all'idoneità alloggiativa doveva fare riferimento al D.M. del
5.07.1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione [e] quindi si prevede che la superficie necessaria per 8 abitanti è pari a 98 mq (56mq per 4 abitanti + 10mq
per ogni successivo abitante) [sicché] se teniamo conto di quanto risulta dalla visura catastale depositata in atti, si deve rilevare che l'immobile, che ha una superficie coperta pari a 116 mq,
può essere ospitato da oltre 8 persone'. Ha affermato il Giudice di prime cure che deve ritenersi assorbente la considerazione che la natura di atto pubblico da attribuire all'attestazione rilasciata dal Comune di Sabaudia, nella quale la superficie utile abitabile è indicata in 94,78
metri quadri, escluda che il valore probatorio del documento possa essere inficiato dal deposito di una copia di una visura catastale dell'immobile, priva di sottoscrizioni e quindi non verificabile quanto a contenuto e provenienza, dalla quale si pretenderebbe di attribuire all'immobile una superficie abitabile maggiore. Ha escluso che potesse poi deporre in soccorso alla ricostruzione del ricorrente quanto espressamente statuito dall'art. 29 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286, secondo cui lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
'…disponibilità […] di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali [ma] nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà', in tal modo operando una commistione tra due fattispecie del tutto diverse.
La difesa dell'appellante ha infine ritenuto erronea e ingiusta l'impugnata ordinanza che avrebbe dato priorità al valore probatorio dell'attestazione del Comune di Sabaudia, senza minimamente considerare e bilanciare gli interessi in gioco e sacrificando così quelli sottesi all'art. 8 CEDU, che riconosce e impone il diritto al rispetto della vita privata e familiare e agli art. 2 e 3 della Costituzione italiana che impongono un'uguaglianza sociale e normativa. Del
resto, l'art. 28 TUI sancisce espressamente che “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo,
conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Costituzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.
Ebbene, il provvedimento del Giudice di prime cure risulta corretto.
Il richiama quanto espressamente statuito dall'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, Pt_1
operando però una commistione tra le due fattispecie disciplinate dalla norma medesima:
afferma infatti che lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
'…disponibilità […] di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali [ma] nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, sarebbe sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà', potendo così prescindersi dalla predetta conformità. La Giurisprudenza di legittimità ha in verità avuto modo di precisare che la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti di legge e il consenso del titolare dell'alloggio nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori integrano fattispecie diverse tra loro, e la prevista ospitalità estesa, a prescindere dalle caratteristiche dell'alloggio, dal terzo nei confronti del figlio infraquattordicenne a seguito del genitore e dimorante con lui, costituisce una situazione distinta, non applicabile in via analogica al computo dei vani che rendono idoneo l'alloggio nella disponibilità di chi vuole il ricongiungimento. Del resto, il testo della norma è chiaro: “Salvo quanto previsto dall'articolo 29 bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;…”: la seconda fattispecie, alternativa ed eccezionale rispetto alla prima, si riferisce, dunque, a minori al seguito di un solo genitore e non di un nucleo familiare composto da più persone da ricongiungere.
Ancora, correttamente, a questo punto, il Giudice di prime cure ha ritenuto assorbita l'ulteriore questione del requisito reddituale, requisito che comunque non sussisteva, e in relazione al quale il ricorrente invocava un'interpretazione più flessibile rispetto ai parametri normati e maggiormente corrispondente ai superiori interessi della persona e del fanciullo. In particolare,
sul punto occorre considerare che la prova del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento del richiedente e della propria famiglia rappresenta una condizione soggettiva imprescindibile e che la soglia al di sotto della quale il reddito percepito dal cittadino straniero
(e dalla sua famiglia) non può considerarsi sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda
è tassativamente indicata dal legislatore nell'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere (ex multis, Cons. Stato, 20 marzo 2018, n. 1801).
Solo eccezionalmente, il ricorrere di circostanze eccezionali che possono avere determinato una contrazione occasionale del reddito – una lunga malattia- o l'accertato aumento del reddito rispetto a quello dell'anno di presentazione della domanda può giustificare una deroga, ma tali condizioni non ricorrono nel caso di specie.
L'appello deve essere dunque rigettato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al giudizio di appello, ove dovuto.
Roma, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI OS FF IA TU