Art. 6.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella misura del 4 per cento nella spesa necessaria per la costruzione degli edifici per le sedi municipali nei Comuni che ne siano sprovvisti.
((Per l'ampliamento e conseguenti sistemazioni di sedi municipali gia' esistenti, tale contributo sara' concesso nella misura del 3 per cento))
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella misura del 4 per cento nella spesa necessaria per la costruzione degli edifici per le sedi municipali nei Comuni che ne siano sprovvisti.
((Per l'ampliamento e conseguenti sistemazioni di sedi municipali gia' esistenti, tale contributo sara' concesso nella misura del 3 per cento))