Articolo 6 della Legge 15 febbraio 1953, n. 184
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 aprile 1953
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Versione
2 settembre 1954
Art. 6.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella misura del 4 per cento nella spesa necessaria per la costruzione degli edifici per le sedi municipali nei Comuni che ne siano sprovvisti.
((Per l'ampliamento e conseguenti sistemazioni di sedi municipali gia' esistenti, tale contributo sara' concesso nella misura del 3 per cento))
Entrata in vigore il 2 settembre 1954