Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 16-06-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1063 dell'anno 2024
OGGETTO
Opposizione ad avviso di addebito
TRA
(C.F. ) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'Avv. Alessandro Clemente, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di opposizione
Ricorrente
E
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da note del 09.06.25. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.02.2024 proponeva opposizione ad Parte_1
avviso di addebito n. 32820230004614344000, notificata in data 30.12.2023, con il quale veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma di € 22.780,81, per omesso versamento contributi anno 2016.
Il ricorrente assumeva che il predetto avviso fosse stato emesso a seguito di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per i redditi 2016 “culminato con l'avviso di accertamento notificato in data 01/08/2022 con il quale l'Ufficio ha negato la deduzione di parte dei costi indicati nel rigo RG22 del modello dichiarativo presentato dal ricorrente”; che l'avviso veniva impugnato innanzi la Commissione Tributaria di Caserta
1
appello, con sentenza n. 4479/2024 emessa in data 11/07/2024 la
[...]
(versata in atti) annullava “l'avviso di accertamento n. Controparte_2
TF7010200387 del 2022 da cui ha avuto origine l'avviso di addebito contributivo qui opposto”.
Concludeva chiedendo dichiararsi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, annullarsi l'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' in data 10.07.2024, eccependo che “l' Avviso di Addebito CP_1
impugnato dal ricorrente è relativo ai contributi previdenziali IVS dovuti alla Gestione
Speciale Commercianti, calcolati sulla parte di reddito d'impresa eccedente il minimale, per l'anno d'imposta 2016” scaturente da avviso di accertamento n. TF7010200387-2022
(2016) “per maggior reddito accertato rispetto a quanto autoliquidato con la dichiarazione mod. Unico PF 2017 n. 35271225780 - 0000001 del 7/12/2017 per l'anno CP_ d'imposta 2016”; l' rilevava l'inconferenza dell'esito del giudizio tributario che non influiva sulla pretesa contributiva dell' , atteso che “si ridetermina un reddito CP_1
d'impresa nel quadro RG di € 100.001,00 a fronte di un dichiarato di € 21.016,00 (pagina
11) ma che il recupero dell'IVS viene determinato sull'imponibile massimale di reddito di € 76.872,00, la correzione apportata dalla sentenza su reddito d'impresa non incide sul calcolo dell'IVS accertata”.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
All'udienza odierna le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico
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L'avviso di addebito opposto n. 32820230004614344000 trae origine dall'atto di accertamento della Agenzia delle Entrate anno 2016 n. TF7010200387, notificato il
01/08/2022, ed ha ad oggetto l'accertamento dei contributi IVS su redditi (anno 2016) eccedenti il minimale, oltre somme aggiuntive ed interessi.
Il reddito d'impresa, base imponibile del contributo IVS richiesto, scaturisce dunque dal predetto Accertamento Unificato. Infatti, l'art. 1 del D.Lgs. 462/97 prevede “Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
2 recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”.
Ne consegue che, a seguito dei controlli dell'Amministrazione finanziaria, qualora, con l'atto di accertamento emergano maggiori redditi ai fini fiscali che comportino il superamento della soglia del reddito minimale ai fini previdenziali, sul tale maggior reddito accertato vengono calcolati e richiesti con l'avviso di accertamento emesso, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 78/2010, dall'Agenzia delle Entrate anche i contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi eccedenti il minimale.
Nell'ipotesi di omesso pagamento nel termine stabilito, l'Agenzia delle Entrate CP_ comunica all' la contribuzione dovuta sul maggior reddito accertato e non versata, affinché lo stesso proceda, ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. t), D.L. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, al recupero coattivo, tramite Avviso di addebito (avente valore di titolo esecutivo, come previsto dall'art. 30, comma 1, del
D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010) della contribuzione totalmente o parzialmente insoluta, sulla base delle informazioni che la stessa Agenzia delle Entrate ha provveduto a trasmettere.
Dunque, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo della dichiarazione resa dal ricorrente, nel rilevare una omissione contributiva sul reddito anno 2016, trasmetteva gli atti all' che poi predisponeva e notificava l'avviso di CP_1
addebito qui impugnato per € 22.780,81 a titolo di maggiori contributi IVS sul reddito eccedente il minimale, senza null'altro specificare.
Il ricorrente si duole in questa sede dell'illegittimità dell'importo richiesto con l'AVA, in considerazione della pendenza del giudizio avverso l'avviso di accertamento e, poi, comunque del parziale accoglimento del ricorso (intervenuto in corso di causa) presentato avverso l'accertamento dinanzi il Giudice Tributario che, in primo grado annullava l'avviso di accertamento impugnato “limitatamente al predetto recupero di spese di rappresentanza per 4.482,19 euro e della corrispondente IVA per 700,74 euro”, rigettando nel resto e, in secondo grado, “annulla l'avviso di accertamento quanto a non deducibilità delle spese riportate al punto 4 dell'avviso impugnato con il ricorso introduttivo (spese relative all'immobile destinato ad uso professionale)”.
È noto che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24 del
3 d.lgs. 46/99 (nel testo vigente ratione temporis) al comma 3 prevede che: “Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all' autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Ed ancora, per quanto concerne l'iscrivibilità a ruolo dei crediti di natura previdenziale, il comma 4 statuisce: “In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo
25”.
Questo Giudice, pur escludendo una pregiudizialità in senso stretto (trattandosi di differenti soggetti), ritiene di dare continuità all'orientamento della Suprema Corte che, con la sentenza n. 8379 del 2014, ha pronunciato il seguente principio generale di diritto:
“in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non
è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità
a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1 dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.
Tuttavia, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale (o analogamente all'avviso di addebito) che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 14149/12; conf. Cass. 17858/18; 19469/18), ferma restando l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo (Cass.
26395/13).
Pertanto, posto quanto sopra, questo Giudice ha giurisdizione solo sugli aspetti dell'obbligazione contributiva che non attengano alla determinazione della base imponibile (materia attribuita alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie, oggi Corti di Giustizia Tributarie), essendo il relativo potere accertativo demandato in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate.
4 Nel caso di specie, l' , sul quale nei procedimenti di opposizione a cartella CP_1
esattoriale ed avvisi di addebito grava l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa (ex multis Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 3279/2020; Cass. 10583/2017; Cass. n.
19469/2018), realizzata, in questo caso, attraverso la notifica dell'avviso di addebito, non ha fornito elementi istruttori utili per comprovare la richiesta di pagamento, nemmeno in termini di quantificazione della stessa, limitandosi a richiamare l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate e la presunta ininfluenza del giudizio tributario sulla pretesa contributiva dell' . CP_1
Nondimeno, l'esistenza e la misura dell'obbligazione tributaria condizionano indiscutibilmente l'esistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, dal momento che la pronuncia incide direttamente sulla validità stessa del titolo esecutivo.
Dunque, posto che l'obbligazione contributiva viene meno solo in caso di annullamento totale dell'accertamento unificato da parte del giudice tributario, in caso di annullamento parziale (o, altresì in caso di rideterminazione consensuale del reddito in sede d'accertamento con adesione - art. 2, comma 3, D.L.vo 218/97 - o mediazione obbligatoria - art. 17 bis, comma 8, DPR 602/73- o conciliazione giudiziale - art. 46
D.L.vo 546/92 -, tutte ipotesi in cui è espressamente prevista dal legislatore la refluenza di tale rideterminazione sulla misura dei contributi previdenziali) l'obbligazione contributiva può subire una riduzione.
Pertanto, alla luce delle pronunce del Giudice Tributario, che in primo grado ha annullato l'avviso di accertamento impugnato “limitatamente al predetto recupero di spese di rappresentanza per 4.482,19 euro e della corrispondente IVA per 700,74 euro”
(cfr. sentenza della CGT di Caserta del 12.05.2023, in atti); ed in secondo grado, in parziale accoglimento dell'appello ha altresì annullato l'avviso de quo “…quanto a non deducibilità delle spese riportate al punto 4 dell'avviso impugnato con il ricorso introduttivo (spese relative all'immobile destinato ad uso professionale)” (cfr. sentenza della CGT della Campania del 06.05.2024, in atti); visti anche gli sgravi eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e provati dal ricorrente con i documenti versati in atti,
l'avviso di addebito impugnato, allo stato de quo, va annullato nella parte corrispondente alla pronuncia del 06.05.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
5 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
• Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato nella parte relativa ai contributi non dovuti, come scaturenti dalla pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria della Campania;
• Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€.1.300,00, oltre iva e cpa come per legge, spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 16-06-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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