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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.3233/24 del ruolo civile contenzioso, promossa n.456/24 da in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvio Verri e
Biagio Martella mandato in atti
Attrice Opponente
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Piovesan Alvise Simeoni mandato in atti
Convenuta Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo, del 04.05.2024
regolarmente notificato la in persona Parte_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.456/24, del
07.03.2024 immediatamente esecutiva, avente ad oggetto pagamento fornitura merci.
L'opponente, eccepiva sostanzialmente, che le somme poste a base del decreto
ingiuntivo non erano dovute per inadempimento contrattuale della società 2
opposta, in quanto le ultime consegne avvenivano con notevole ritardo rispetto ai termini pattuiti e tali fornitura contenevano merce danneggiata deteriorata scaduta e commercialmente inutilizzabile.
Si costituiva in giudizio la quale impugnava il Pt_1 Controparte_2
contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea, con conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del
16.06.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo, tuttavia i predetti assunti (
non debenza per notevole ritardo, merce danneggiata ecc.) sono rimasti sforniti di adeguato supporto probatorio, per altro verso, invece è stata l'opposta che attraverso idonea documentazione( anche alla luce del limitato ordine di contestazioni sollevate dall'opponente) ha offerto idoneo supporto alla pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
Alla luce i quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo 3
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1) Rigetta l' opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.456/2024 del 07.03.2024
2) Condanna la società opponente al pagamento, in favore della società
opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 1.800,00 ( Euro
milleottocento/00) di cui 120,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge
Lecce,16.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.3233/24 del ruolo civile contenzioso, promossa n.456/24 da in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvio Verri e
Biagio Martella mandato in atti
Attrice Opponente
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Piovesan Alvise Simeoni mandato in atti
Convenuta Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo, del 04.05.2024
regolarmente notificato la in persona Parte_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.456/24, del
07.03.2024 immediatamente esecutiva, avente ad oggetto pagamento fornitura merci.
L'opponente, eccepiva sostanzialmente, che le somme poste a base del decreto
ingiuntivo non erano dovute per inadempimento contrattuale della società 2
opposta, in quanto le ultime consegne avvenivano con notevole ritardo rispetto ai termini pattuiti e tali fornitura contenevano merce danneggiata deteriorata scaduta e commercialmente inutilizzabile.
Si costituiva in giudizio la quale impugnava il Pt_1 Controparte_2
contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea, con conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del
16.06.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo, tuttavia i predetti assunti (
non debenza per notevole ritardo, merce danneggiata ecc.) sono rimasti sforniti di adeguato supporto probatorio, per altro verso, invece è stata l'opposta che attraverso idonea documentazione( anche alla luce del limitato ordine di contestazioni sollevate dall'opponente) ha offerto idoneo supporto alla pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
Alla luce i quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo 3
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1) Rigetta l' opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.456/2024 del 07.03.2024
2) Condanna la società opponente al pagamento, in favore della società
opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 1.800,00 ( Euro
milleottocento/00) di cui 120,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge
Lecce,16.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo