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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 31/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1457/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1457/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLLINI Parte_1 C.F._1
VALSERIATI PIETRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.09.2024 l'avvocato adiva il Tribunale esponendo: Parte_1
-che nel settembre 2021 la convenuta, già separata dal marito, si rivolgeva alla ricorrente al fine di pervenire al divorzio e richiedere, in particolare, la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione;
-che sulla scorta delle richieste ricevute l'avv. illustrava alla cliente i basilari principi in Pt_1
materia, con espletamento di lunghe sessioni telefoniche e/o di persona;
-che la ricorrente predisponeva quindi il ricorso con i relativi documenti, chiedendo la regimentazione della visite paterne e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale già operata a favore del marito;
-che il ricorso veniva quindi depositato presso il Tribunale di Brescia e iscritto al numero
R.G.11203/2021, con fissazione della prima udienza per il giorno 18 marzo 2022;
-che il giudizio proseguiva nella contumacia del coniuge della convenuta;
pagina 1 di 3 -che, celebratasi l'udienza presidenziale e nominato il Giudice istruttore, concessi i termini per il deposito delle memorie di rito e chiusa la fase istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;
-che, infine, con sentenza n.2387/23 il Tribunale di Brescia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio in pieno accoglimento delle domande della convenuta;
-che nelle more, dietro ripetuti solleciti, il difensore percepiva soli modesti acconti, per complessivi €.
700,00 e pertanto richiedeva il saldo delle proprie competenze residue (informalmente esposte ben al di sotto dei minimi tariffari) quantificandole nella misura di ulteriori €. 1.300,00, salva riserva di rinotulazione in caso di mancato pagamento;
-che la convenuta ometteva di pagare la somma di cui sopra, pur già ridotta a titolo di cortesia, sì da indurre il riconteggio delle spettanze come da notula prodotta recante un totale di €.4.187,15 e conseguente saldo di €. (4.187,15 - 700,00=) 3.487,15;
- che a nulla erano valsi i successivi solleciti di pagamento.
Tanto esposto in fatto, in diritto deduceva che sussisteva il diritto del professionista ad ottenere il compenso dovuto per le prestazioni svolte nell'interesse della convenuta nella misura di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto dell'intensa opera prestata mediante partecipazione ad udienze fisiche o cartolari;
presentazione delle difese del caso (ricorso, memoria integrativa e due memorie intermedie); esperimento, in genere, delle attività giudiziarie emergenti dal profilo storico del fascicolo;
intrattenimento, a latere, di corposa corrispondenza, oltre a numerose sessioni di appuntamento telefonico ed in sede.
Osservava che le prestazioni rese erano comprovate dalla documentazione in atti e che la notulazione corrispondeva ai minimi tariffari.
La convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
***
La domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati.
La ricorrente domanda il pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in favore della convenuta nel giudizio di divorzio conclusosi con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2387/2023 resa nel giudizio r.g. 11203/2021.
L'attività difensiva svolta dalla ricorrente è comprovata dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso e in particolare: la procura alle liti, il ricorso, il verbale dell'udienza presidenziale e quelli, in presenza o in forma scritta, davanti al Giudice istruttore, le memorie (memoria integrativa e memorie pagina 2 di 3 ex art. 183 co VI c.p.c. nn. 1 e 2) e infine la sentenza dalla quale emerge che l'attività difensiva è stata svolta sino alla conclusione del procedimento.
Quanto alla congruità del compenso si osserva che la ricorrente ha prodotto la propria nota spese (doc.
9 e 11), richiamata al punto 10 del ricorso, nella quale ha applicato i parametri di legge (DM 55/2014) facendo riferimento allo scaglione indeterminabile con complessità media, che appare adeguato rispetto all'oggetto e alla natura della controversia, e con applicazione dei valori minimi pari ad euro 1.064,00 per la fase di studio;
euro 708,00 per la fase introduttiva, euro 1.869,00 per la fase istruttoria e di trattazione, e così complessivamente euro 3.641,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettario per euro
546,15, per un totale di euro 4.187,15, cui devono aggiungersi CPA ed IVA se dovuta, da cui detrarre l'acconto ricevuto di euro 700,00.
Non è stato invece esposto nella notula il compenso per la fase decisionale che quindi non può essere riconosciuto.
Provato dunque il titolo della pretesa azionata, in base alle regole di riparto dell'onere della prova
(Cass. civ., sez. un., 30/10/2001, n.13533) spettava alla convenuta dare prova dell'avvenuto adempimento e dunque del pagamento del compenso, ovvero dell'esistenza di qualunque altro fatto impeditivo o modificativo della pretesa azionata in giudizio.
Non essendo stata fornita tale prova dalla convenuta, rimasta contumace, la domanda va accolta.
Conseguentemente la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, della somma di euro 3.487,15 (euro 4.187,15 – acconto di euro 700,00=euro 3.487,15), oltre 4% a titolo di CPA e IVA se dovuta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 3.487,15 oltre IVA se dovuta e CPA;
[...]
condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio che liquida in euro 950,00 per compensi, euro 76,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, Iva se dovuta e cpa.
Cremona, 25.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
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