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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 2340/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2340/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(CF: nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
22/09/1968 e residente in Ala di Stura (TO) al Vicolo San Rocco n. 12, elettivamente domiciliato in Milano alla Via San Barnaba n° 32 presso lo studio dell'Avvocato
Gianni Carlo Rossi che lo difende per procura in atti e
(CF: ) nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] e domiciliata in
Ciriè al Corso Martiri della Libertà n. 31 presso lo studio dell'Avvocato Angela
IRENE che la difende per procura in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ala di Stura (To) in
data 15/10/1995 fra e Parte_2 Parte_1
2. ordinare all'ufficiale dello stato civile di Ala di Stura di procedere alle annotazioni e
trascrizioni conseguenti alla sentenza;
3. l'assegno di mantenimento in favore del figlio viene revocato definitivamente. Per_1
4. la signora ha ricevuto (con due assegni circolari a lei intestati di euro Parte_2
29.000,00 ed euro 6000,00) la somma totale di euro 35.000,00, a saldo e stralcio di quanto
dovuto dal signor in forza di assegni di mantenimento per il figlio non Parte_1
corrisposti in passato, come da scrittura privata scambiata in data odierna;
5. i coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza economica esistente fra loro e di non aver
più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, pretesa o causa;
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere
reciprocamente;
7. Spese legali compensate fra le parti.”
Il P.M. con provvedimento del 10.03.25 ha così concluso: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 28.10.2024,
e premettevano che: Parte_1 Parte_2
Pag. 2 di 5 - avevano contratto matrimonio concordatario in Ala di Stura (TO) in data 15 ottobre
1995 (Atto n. 4 parte 2 serie A - anno 1995 - Comune di Ala di Stura (TO)) in regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
- dalla loro unione è nato il figlio , in data 22/02/1994 in Ciriè (TO), maggiorenne Per_1
ma non ancora economicamente autosufficiente;
- nel procedimento per la separazione giudiziale i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con ordinanza del 07.10.2003 del Presidente del Tribunale di Ivrea, e le condizioni della loro separazione venivano disposte con sentenza del 18.11.2005 n.
206/2006, passata in giudicato;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e chiedono, dunque, il divorzio.
All'udienza del giorno 06.03.25, celebrata in presenza, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 10.03.25 il P.M. ha così concluso: V° Il PM conclude
per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015
n. 55).
Pag. 3 di 5 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che le parti venivano autorizzate a vivere separate con ordinanza del 07.10.2003
del Presidente del Tribunale di Torino, e le condizioni della loro separazione venivano disposte con sentenza del 18.11.2005 n. 206/2006, passata in giudicato;
da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per il versamento di quanto ancora dovuto dal padre per il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente. Somme che saranno utilizzate per consentire gli studi del figlio all'estero.
Chiedendo, inoltre, la revoca dell'assegno di mantenimento. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole, può essere recepito e ratificato dal
Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Ala di Stura (TO) tra e in data 15 ottobre 1995, trascritto Parte_3 Parte_2
il 16 ottobre 1995 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Ala di Stura (TO) al
Pag. 4 di 5 n. 4 parte 2 serie A - anno 1995; ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto
Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di
Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di
Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dispone la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
3) da atto che le parti hanno dichiarato e concordato che ha ricevuto (con Parte_2
due assegni circolari a lei intestati di euro 29.000,00 ed euro 6000,00) la somma totale di euro 35.000,00, a saldo e stralcio di quanto dovuto dal in forza di Parte_1
assegni di mantenimento per il figlio non corrisposti in passato, come da scrittura privata scambiata in udienza;
somme che saranno utilizzate per le spese di studio del figlio;
4) da atto che parti hanno dichiarato e concordato di aver risolto ogni pendenza economica esistente fra loro e di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo,
pretesa o causa, nonché, di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente;
4) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 12 marzo 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 2340/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2340/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(CF: nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
22/09/1968 e residente in Ala di Stura (TO) al Vicolo San Rocco n. 12, elettivamente domiciliato in Milano alla Via San Barnaba n° 32 presso lo studio dell'Avvocato
Gianni Carlo Rossi che lo difende per procura in atti e
(CF: ) nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] e domiciliata in
Ciriè al Corso Martiri della Libertà n. 31 presso lo studio dell'Avvocato Angela
IRENE che la difende per procura in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ala di Stura (To) in
data 15/10/1995 fra e Parte_2 Parte_1
2. ordinare all'ufficiale dello stato civile di Ala di Stura di procedere alle annotazioni e
trascrizioni conseguenti alla sentenza;
3. l'assegno di mantenimento in favore del figlio viene revocato definitivamente. Per_1
4. la signora ha ricevuto (con due assegni circolari a lei intestati di euro Parte_2
29.000,00 ed euro 6000,00) la somma totale di euro 35.000,00, a saldo e stralcio di quanto
dovuto dal signor in forza di assegni di mantenimento per il figlio non Parte_1
corrisposti in passato, come da scrittura privata scambiata in data odierna;
5. i coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza economica esistente fra loro e di non aver
più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, pretesa o causa;
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere
reciprocamente;
7. Spese legali compensate fra le parti.”
Il P.M. con provvedimento del 10.03.25 ha così concluso: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 28.10.2024,
e premettevano che: Parte_1 Parte_2
Pag. 2 di 5 - avevano contratto matrimonio concordatario in Ala di Stura (TO) in data 15 ottobre
1995 (Atto n. 4 parte 2 serie A - anno 1995 - Comune di Ala di Stura (TO)) in regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
- dalla loro unione è nato il figlio , in data 22/02/1994 in Ciriè (TO), maggiorenne Per_1
ma non ancora economicamente autosufficiente;
- nel procedimento per la separazione giudiziale i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con ordinanza del 07.10.2003 del Presidente del Tribunale di Ivrea, e le condizioni della loro separazione venivano disposte con sentenza del 18.11.2005 n.
206/2006, passata in giudicato;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e chiedono, dunque, il divorzio.
All'udienza del giorno 06.03.25, celebrata in presenza, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 10.03.25 il P.M. ha così concluso: V° Il PM conclude
per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015
n. 55).
Pag. 3 di 5 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che le parti venivano autorizzate a vivere separate con ordinanza del 07.10.2003
del Presidente del Tribunale di Torino, e le condizioni della loro separazione venivano disposte con sentenza del 18.11.2005 n. 206/2006, passata in giudicato;
da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per il versamento di quanto ancora dovuto dal padre per il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente. Somme che saranno utilizzate per consentire gli studi del figlio all'estero.
Chiedendo, inoltre, la revoca dell'assegno di mantenimento. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole, può essere recepito e ratificato dal
Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Ala di Stura (TO) tra e in data 15 ottobre 1995, trascritto Parte_3 Parte_2
il 16 ottobre 1995 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Ala di Stura (TO) al
Pag. 4 di 5 n. 4 parte 2 serie A - anno 1995; ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto
Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di
Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di
Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dispone la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
3) da atto che le parti hanno dichiarato e concordato che ha ricevuto (con Parte_2
due assegni circolari a lei intestati di euro 29.000,00 ed euro 6000,00) la somma totale di euro 35.000,00, a saldo e stralcio di quanto dovuto dal in forza di Parte_1
assegni di mantenimento per il figlio non corrisposti in passato, come da scrittura privata scambiata in udienza;
somme che saranno utilizzate per le spese di studio del figlio;
4) da atto che parti hanno dichiarato e concordato di aver risolto ogni pendenza economica esistente fra loro e di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo,
pretesa o causa, nonché, di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente;
4) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 12 marzo 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori.
(art. 52 codice privacy)
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