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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/10/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 243/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico MO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
MA EA RI
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'avv. TOTTI ALESSANDRO CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit....
Preliminarmente si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte opposta (attrice sostanziale), che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Orbene il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e
Pag. 2 di 6 supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Evidenziava l'opposta – i n. 2 contratti di somministrazione idrica relativi alla controversia in oggetto, entrambi intestati alla Società GO S.a.s. di AN RA &
C. (codice cliente 1000152382) sono: contratto n. 3019606154, attivo dal 29/01/19 al
02/11/23, PD (punto di fornitura) n. 0809901420087464 e contratto n. 3019605969, attivo dal 29/01/19 al 01/03/20, PD (punto di fornitura) n. 0809901420074910, con utenza sita in Viale Antonio Locatelli n. 5 47924 AR di RI (RN) - con riferimento alle forniture in oggetto, in data 21/01/19 la Società odierna opponente contattava il call center richiedendo il subentro nelle sopra citate utenze (PD nn. CP_1
0809901420087464 e 0809901420074910), e inviando, come richiesto, a mezzo PEC apposita dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario (all. 1), documento d'identità del legale rappresentante della società debitrice (all. Parte_1
2) e contratto di affitto di azienda alberghiera relativo agli immobili di cui alle utenze in esame (all. 3) - procedeva quindi con l'invio del relativo plico contrattuale al CP_1 proprio cliente (all. 4) - in data 24/01/2019 la società odierna opponente faceva presente di aver inviato i documenti richiesti, chiedendo la sospensione di un presunto intervento di chiusura forzata dei contatori degli immobili di Via Locatelli n. 5 e 7, e confermando che per tali utenze erano in corso le pratiche per la voltura con intestazione alla stessa
(all. 5) - rispondeva rassicurando l'opponente che non vi Parte_1 CP_1 sarebbe stata alcuna chiusura dei contatori in esame, essendo gli stessi stati volturati, come richiesto dallo stesso cliente, alla società con decorrenza dal Parte_1
29/01/19 (all. 6, 7 e 8) - i solleciti di pagamento inviati da all'odierno CP_1 opponente (all. 9), nonché un pagamento effettuato in favore di dalla stessa CP_1 società opponente in data 15/01/20, e da questa comunicato all'odierna opposta (all. 10).
Al riguardo si osserva che va affermata la sussistenza di un obbligo in capo ad di CP_1 fatturare i consumi di acqua dei propri clienti sulla base di fatturazioni presunte alternate a fatturazioni fondate su letture reali.
L'esistenza di un simile obbligo emerge dalla documentazione prodotta in atti, ed in particolare dall'art. 13.12 della Carta del Servizio Idrico.
Pag. 3 di 6 Nel concetto stesso di alternanza deve leggersi la previsione di un obbligo di effettuazione di letture reali dei consumi del somministrato, anche al fine di non vanificare la previsione di un fondo fughe che indennizzi eventuali consumi anomali dovuti a perdite occulte.
Risulta evidente che, se non vi fosse un obbligo di letture reali (anche se non per tutte le fatturazioni) potrebbe essere neutralizzata la stessa previsione dell'obbligo del gestore di informare il somministrato di eventuali consumi anomali, al fine di metterlo nelle condizioni di richiedere l'accesso ai benefici connessi al fondo.
Nel caso in esame la documentazione prodotta da appare idonea a fondare le CP_1 pretese creditorie avanzate.
Parte opposta ha quindi fornito adeguata prova scritta del credito azionato.
Nel caso in esame, il principale indizio è costituito dalla mancata contestazione delle stesse ante causam nonché dalla inesistenza della allegazione, prima ancora che della prova, da parte dell'opponente di aver mai disconosciuto stragiudizialmente, ovvero prima dell'azione monitoria, i predetti documenti (cfr. Cass. Civ. sez. III, Sent. n. 10849 del 28/6/2012).
Ciò posto, basterebbero solo queste considerazioni per il rigetto dell'opposizione.
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Pag. 4 di 6 Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001,
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ciò posto, la genericità della formulazione delle censure di parte opponente evidenziano la cogente mancanza di elementi probatori certi alla luce della documentazione in atti.
Al riguardo, il teste escusso riferiva - Vero che le fotografie sub. all. 12 riguardano le letture effettuate da dipendente presso i contatori PD nn. CP_1
[... 0809901420087464 e 0809901420074910 intestati alla Società GO S.a.s.
e siti rispettivamente in Viale Antonio Locatelli n. 7 e n. 5 – 47924 Parte_1
– AR di RI (RN)?...posso dire che le foto mostrate sono quelle relative ai contatori delle due forniture/contatori; Vero che tali letture contabilizzano i consumi della Società GO S.a.s. di AN RA & C., e dunque la quantità di fornitura idrica somministrata da alla stessa società opponente, in costanza di CP_1 contratto di somministrazione idrica?...si è vero;
Vero che fra e la Società CP_1
GO S.a.s. di AN RA & C. sono intercorsi n. 2 contratti di somministrazione idrica, e in particolare il n. 3019606154, attivo dal 29/01/2019 al 02/11/2023, PD n.
0809901420087464, con utenza sita in Viale Antonio Locatelli n. 7 – 47924 – AR di RI (RN), e il n. 3019605969, attivo dal 29/01/2019 al 01/03/2020, PD n.
0809901420074910, con utenza sita in Viale Antonio Locatelli n. 5 – 47924 – AR di RI (RN)?...sì è vero;
quello in via Locatelli è intestato ad oggi ad altro soggetto mentre l'altro è stato chiuso;
Vero che i contatori intestati alla Società GO S.a.s. di
AN RA & C. hanno contabilizzato i consumi idrici di quest'ultima in costanza di contratto di somministrazione idrica come da bollette sub. all. 11 – fascicolo monitorio?... riconosco i documenti mostrati;
si è vero.
Pag. 5 di 6 Appare opportuno evidenziare sotto il profilo della buona fede che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147
c.c.).
La funzione della buona fede contrattuale, come d'altronde quella della correttezza dell'art. 1175 c.c. (che vale per tutte le obbligazioni e non solo per le obbligazioni da contratto), è allora quella di colmare le inevitabili lacune legislative che un sistema può avere e di funzionare quindi come norma di chiusura del sistema stesso.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Ad ogni modo la condotta dell'opponente, attese le sollevate eccezioni, risultate poi tutte infondate, appare certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex art. 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09).
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
RI, 03/10/2025
Il Giudice
F. MO
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 243/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico MO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
MA EA RI
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'avv. TOTTI ALESSANDRO CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit....
Preliminarmente si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte opposta (attrice sostanziale), che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Orbene il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e
Pag. 2 di 6 supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Evidenziava l'opposta – i n. 2 contratti di somministrazione idrica relativi alla controversia in oggetto, entrambi intestati alla Società GO S.a.s. di AN RA &
C. (codice cliente 1000152382) sono: contratto n. 3019606154, attivo dal 29/01/19 al
02/11/23, PD (punto di fornitura) n. 0809901420087464 e contratto n. 3019605969, attivo dal 29/01/19 al 01/03/20, PD (punto di fornitura) n. 0809901420074910, con utenza sita in Viale Antonio Locatelli n. 5 47924 AR di RI (RN) - con riferimento alle forniture in oggetto, in data 21/01/19 la Società odierna opponente contattava il call center richiedendo il subentro nelle sopra citate utenze (PD nn. CP_1
0809901420087464 e 0809901420074910), e inviando, come richiesto, a mezzo PEC apposita dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario (all. 1), documento d'identità del legale rappresentante della società debitrice (all. Parte_1
2) e contratto di affitto di azienda alberghiera relativo agli immobili di cui alle utenze in esame (all. 3) - procedeva quindi con l'invio del relativo plico contrattuale al CP_1 proprio cliente (all. 4) - in data 24/01/2019 la società odierna opponente faceva presente di aver inviato i documenti richiesti, chiedendo la sospensione di un presunto intervento di chiusura forzata dei contatori degli immobili di Via Locatelli n. 5 e 7, e confermando che per tali utenze erano in corso le pratiche per la voltura con intestazione alla stessa
(all. 5) - rispondeva rassicurando l'opponente che non vi Parte_1 CP_1 sarebbe stata alcuna chiusura dei contatori in esame, essendo gli stessi stati volturati, come richiesto dallo stesso cliente, alla società con decorrenza dal Parte_1
29/01/19 (all. 6, 7 e 8) - i solleciti di pagamento inviati da all'odierno CP_1 opponente (all. 9), nonché un pagamento effettuato in favore di dalla stessa CP_1 società opponente in data 15/01/20, e da questa comunicato all'odierna opposta (all. 10).
Al riguardo si osserva che va affermata la sussistenza di un obbligo in capo ad di CP_1 fatturare i consumi di acqua dei propri clienti sulla base di fatturazioni presunte alternate a fatturazioni fondate su letture reali.
L'esistenza di un simile obbligo emerge dalla documentazione prodotta in atti, ed in particolare dall'art. 13.12 della Carta del Servizio Idrico.
Pag. 3 di 6 Nel concetto stesso di alternanza deve leggersi la previsione di un obbligo di effettuazione di letture reali dei consumi del somministrato, anche al fine di non vanificare la previsione di un fondo fughe che indennizzi eventuali consumi anomali dovuti a perdite occulte.
Risulta evidente che, se non vi fosse un obbligo di letture reali (anche se non per tutte le fatturazioni) potrebbe essere neutralizzata la stessa previsione dell'obbligo del gestore di informare il somministrato di eventuali consumi anomali, al fine di metterlo nelle condizioni di richiedere l'accesso ai benefici connessi al fondo.
Nel caso in esame la documentazione prodotta da appare idonea a fondare le CP_1 pretese creditorie avanzate.
Parte opposta ha quindi fornito adeguata prova scritta del credito azionato.
Nel caso in esame, il principale indizio è costituito dalla mancata contestazione delle stesse ante causam nonché dalla inesistenza della allegazione, prima ancora che della prova, da parte dell'opponente di aver mai disconosciuto stragiudizialmente, ovvero prima dell'azione monitoria, i predetti documenti (cfr. Cass. Civ. sez. III, Sent. n. 10849 del 28/6/2012).
Ciò posto, basterebbero solo queste considerazioni per il rigetto dell'opposizione.
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Pag. 4 di 6 Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001,
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ciò posto, la genericità della formulazione delle censure di parte opponente evidenziano la cogente mancanza di elementi probatori certi alla luce della documentazione in atti.
Al riguardo, il teste escusso riferiva - Vero che le fotografie sub. all. 12 riguardano le letture effettuate da dipendente presso i contatori PD nn. CP_1
[... 0809901420087464 e 0809901420074910 intestati alla Società GO S.a.s.
e siti rispettivamente in Viale Antonio Locatelli n. 7 e n. 5 – 47924 Parte_1
– AR di RI (RN)?...posso dire che le foto mostrate sono quelle relative ai contatori delle due forniture/contatori; Vero che tali letture contabilizzano i consumi della Società GO S.a.s. di AN RA & C., e dunque la quantità di fornitura idrica somministrata da alla stessa società opponente, in costanza di CP_1 contratto di somministrazione idrica?...si è vero;
Vero che fra e la Società CP_1
GO S.a.s. di AN RA & C. sono intercorsi n. 2 contratti di somministrazione idrica, e in particolare il n. 3019606154, attivo dal 29/01/2019 al 02/11/2023, PD n.
0809901420087464, con utenza sita in Viale Antonio Locatelli n. 7 – 47924 – AR di RI (RN), e il n. 3019605969, attivo dal 29/01/2019 al 01/03/2020, PD n.
0809901420074910, con utenza sita in Viale Antonio Locatelli n. 5 – 47924 – AR di RI (RN)?...sì è vero;
quello in via Locatelli è intestato ad oggi ad altro soggetto mentre l'altro è stato chiuso;
Vero che i contatori intestati alla Società GO S.a.s. di
AN RA & C. hanno contabilizzato i consumi idrici di quest'ultima in costanza di contratto di somministrazione idrica come da bollette sub. all. 11 – fascicolo monitorio?... riconosco i documenti mostrati;
si è vero.
Pag. 5 di 6 Appare opportuno evidenziare sotto il profilo della buona fede che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147
c.c.).
La funzione della buona fede contrattuale, come d'altronde quella della correttezza dell'art. 1175 c.c. (che vale per tutte le obbligazioni e non solo per le obbligazioni da contratto), è allora quella di colmare le inevitabili lacune legislative che un sistema può avere e di funzionare quindi come norma di chiusura del sistema stesso.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Ad ogni modo la condotta dell'opponente, attese le sollevate eccezioni, risultate poi tutte infondate, appare certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex art. 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09).
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
RI, 03/10/2025
Il Giudice
F. MO
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