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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/09/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1328/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4 luglio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1328/2021 R.G. e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ), residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Lamezia Terme (CZ) alla Via T.M. Fusco, n. 1 presso lo studio dell'Avvocato Antonio Maione che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avvocato Antonio Varrà, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maurizio Cimino, presso il cui studio sito in Messina al Viale Regina Elena, n. 325 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_2 sede in alla Via E. Molè, traversa L. di Bona, ivi elettivamente domiciliato e rappresentato CP_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai Funzionari Dott. Vincenzo Parrello e Dott.ssa Rosaria
Leuzzi, come delega in atti;
OPPOSTO -OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199004298130000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 032020150007457780000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.11.2021, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020199004298130000, notificata il 27.10.2021 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario, limitatamente alla cartella di pagamento n.
032020150007457780000.
Il ricorrente eccepiva l'invalidità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, dell'avviso bonario e della cartella di pagamento presupposta nonché la sua nullità per intervenuta prescrizione.
Chiedeva, perciò, volersi accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 08.09.2022, si costituiva l rilevando, CP_3 innanzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la regolarità della notifica della cartella di pagamento opposta ed eccependo l'infondatezza della presunta prescrizione alla luce dell'esistenza di atti interruttivi del termine quinquennale (con particolare riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500001157000 presumibilmente notificata in data 08.05.2015, all'atto di pignoramento presso terzi n. 03084201600002284001 presumibilmente notificato in data 08.06.2016, all'atto di pignoramento presso terzi n.
03084201600002902001 presumibilmente notificato in data 05.12.2016, all'intimazione di pagamento n. 03020209000963655000 del 23.01.2020 nonché, infine, all'intimazione d pagamento n. 03020169002676042000 notificata in data 27.10.2021 ed in questa sede opposta) e dell'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L.
n. 183/2020. Chiedeva, perciò, il rigetto dell'opposizione in quanto priva di fondamento sia in fatto che in diritto e, in subordine, di volersi accertare e dichiarare l'assoluta estraneità dell'Agente della
Riscossione per evidente carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3. In data 12.09.2022, si costituiva l' rilevando Controparte_2 la correttezza della procedura per la riscossione dei crediti anche alla luce della regolare notifica in capo al ricorrente del verbale di contestazione delle sanzioni amministrative (avvenuta in data
09.07.2010 a mani del destinatario), della successiva ordinanza-ingiunzione (DTL CZ n. 63/2011, prot. n. 25592 del 18.11.2011, notificata in data 24.12.2012 a mani del destinatario), nonché, del provvedimento di concessione del pagamento rateale (n. 8/2013/DIL, notificato in data 27.03.2013) richiesto dalla società sua obbligata solidale e poi revocato per mancato pagamento di alcune rate (revoca disposta con provvedimento n. 19018 del 04.11.2013 notificato in data 06.11.2013 a mani del destinatario).
Chiedeva, perciò, volersi accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva limitatamente alle censure relative all'omessa notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento nonché all'intervenuta prescrizione dei crediti ad essi sottesi e, nel merito,
l'infondatezza dell'opposizione limitatamente alla censura relativa all'asserita omessa tempestiva e preventiva notifica del verbale di contestazione delle infrazioni e della successiva ordinanza- ingiunzione, con vittoria di spese di lite.
4. A seguito dell'udienza del giorno 04.07.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019); 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta entro il termine di 40 giorni: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 27.10.2021 ed il ricorso depositato in data 26.11.2021.
Il ricorrente, perciò, ha proposto cumulativamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 rispettando il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato e un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
7. Esaminando preliminarmente la questione relativa alla regolarità o meno della procedura per la riscossione dei crediti, per quanto previsto dalla Legge n. 689/81 all'art. 14 “La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”; ai sensi del successivo art. 18, poi, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente […] scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità” la quale “sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente”. Con
Nel caso di specie, come correttamente rilevato e documentato dall' , del verbale di contestazione delle sanzioni amministrative veniva fatta contestuale lettura al ricorrente che, in Parte_1 data 09.07.2010, accettava di firmarlo e riceverlo sia per conto proprio, in qualità di amministratore unico, sia per conto della società Sea Village s.r.l., sua obbligata solidale.
Allo stesso modo, la conseguente ordinanza-ingiunzione (DTL CZ n. 63/2011, prot. n. 25592 del
18.11.2011) veniva notificata in data 24.12.2012 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario presso il suo indirizzo di residenza (Corso Cavour – 88040 San Mango D'Aquino) e avverso la stessa non veniva proposta opposizione nei termini ma presentata istanza di pagamento rateale della somma ingiunta, prima autorizzato (con provvedimento n. n. 8/2013/DIL, notificato in data 27.03.2013 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario presso il suo indirizzo di residenza sopra riportato)
e poi revocato per mancato corretto pagamento delle rate stesse (con provvedimento n. 19018 del
04.11.2013 notificato in data 06.11.2013 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario presso il suo indirizzo di residenza sopra riportato). Con Alla luce, perciò, della documentazione prodotta agli atti, l' , in qualità di ente impositore, ha rispettato ed eseguito la procedura di cui alla Legge n. 689/81 per la riscossione dei crediti e la relativa eccezione è infondata.
8. Si può, quindi, passare alla valutazione della regolarità o meno della notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e degli eventuali altri atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione.
In particolare, si rileva che la cartella di pagamento n. 032020150007457780000, avente ad oggetto sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981 emesse dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro relative all'anno 2011, risulta essere stata ritualmente notificata (allegato n. 2 in data CP_3
25.01.2016 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario presso il suo Parte_1 indirizzo di residenza (sito in Nocera Terinese al Viale Stazione n. 371).
La suddetta cartella di pagamento risulta, inoltre, essere contenuta nell'atto di pignoramento presso terzi n. 03084201600002284001, regolarmente notificato (allegato n. 4 in data 08.06.2016 CP_3
a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario presso il suo indirizzo di Parte_1 residenza (sito in Nocera Terinese al Viale Stazione n. 371), nell'atto di pignoramento presso terzi n.
03084201600002902001, regolarmente notificato (allegato n. 5 in data 05.12.2016 a mezzo CP_3 raccomandata A/R a mani di persona incaricata presso l'indirizzo di residenza del destinatario (sito in Nocera Terinese al Viale Stazione n. 371) nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.
03020199004298130000 opposta e pacificamente notificata in data 27.10.2021 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario presso il suo indirizzo di residenza Parte_1
(sito in Nocera Terinese al Viale Stazione n. 371).
Per completezza, con riferimento agli ulteriori atti indicati dall' si precisa, per quanto CP_3 emerge documentalmente, che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201500001157000 risulta essere inidonea ad interrompere il termine prescrizionale non contenendo un riferimento alla cartella di pagamento n. 032020150007457780000 opposta e che dell'intimazione di pagamento n. 03020209000963655000 non risulta essere stata prodotta agli atti prova della regolare notifica.
In relazione ai crediti previdenziali sopra elencati, alla luce della prova della regolare notifica della cartella di pagamento e degli atti ad essa successivi interruttivi del termine quinquennale tra la notifica dell'atto presupposto e quella dell'intimazione impugnata, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dall' in sede di costituzione, al caso di CP_3 specie risulta applicabile anche la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dagli artt. 37 del
D.L. N. 18/2020 e dall'art. 11 del D.L. n. 183/2020 il cui combinato disposto determina che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020” e dal 31 dicembre 2020 (“data di entrata in vigore del D.L. n. 183/2020) al 30 giugno
2021 tale per cui il termine originario di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 25.01.2016 è stato dapprima validamente interrotto dall'atto di pignoramento presso terzi n. 03084201600002284001 notificato il giorno 08.06.2016 e dall'atto di pignoramento presso terzi n. 0308420160000290200 notificato il 05.12.2016, è rimasto, poi, sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma
2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 e poi ulteriormente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199004298130000, avvenuta in data 27.10.2021 (idonea ad interrompere il “nuovo” termine quinquennale destinato a scadere in data 13.10.2022 per come risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione maturato in data
06.12.2021). Perciò, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 27.10.2021 il termine quinquennale non era ancora maturato e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata. 9. Per completezza espositiva, la presunta irregolarità delle ricevute inerenti alla notifica degli atti lamentata da parte ricorrente sulla base del fatto che le stesse “riportassero firme di persone non autorizzate alla ricezione e/o non conviventi ed in parte siglate in maniera incomprensibile e non riconducibili alla firma del ricorrente” deve essere considerata infondata.
Ed infatti, nel caso di notifica di una cartella esattoriale (o di altro atto impositivo) effettuata tramite raccomandata, per disconoscere la firma apposta sull'avviso di ricevimento è necessario far ricorso allo strumento della querela di falso.
Difatti, secondo orientamento costante espresso dalla Corte di Cassazione, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nel caso di specie), è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senza che l'ufficiale postale debba porre in essere altri adempimenti se non quello di accertare la relazione tra le persona cui l'atto è destinato e quella cui lo stesso è stato consegnato.
Questo accertamento preliminare è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015), con la conseguenza che ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, anche con grafia illeggibile, la consegna deve ritenersi validamente effettuata fino a querela di falso (Cass. n. 4556 del 2020).
Nel caso di specie, tutte le notifiche riportate e rilevanti ai fini della decisione sono state effettuate presso l'indirizzo di residenza del destinatario: in particolare, anche e soprattutto alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente (il riferimento è agli allegati al ricorso rispettivamente denominati “trasmissione movimenti migratori – e “certificato di residenza ), Pt_1 Pt_1 la residenza del signor risultava essere sita in San Mango D'Aquino al Corso Parte_1
Cavour sino al 07.01.2015 e da ciò deriva che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione effettuata in data 24.12.2012 è da considerarsi valida;
la residenza veniva, poi, trasferita in Gizzeria sino al
25.11.2015, data a partire dalla quale cui il ricorrente risulta essere residente in [...] indirizzo presso cui venivano correttamente notificate, come documentato e sopra riportato, la cartella di pagamento opposta e i successivi atti interruttivi della prescrizione.
10. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22 tenuto conto della assenza di istruttoria e della non complessità della causa, seguono la soccombenza.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, che quantifica in complessivi Parte_1
1.865,00 da liquidarsi in favore di ciascuna delle parti convenute, oltre accessori se dovuti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore della . Controparte_1
Lamezia Terme, 18.09.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4 luglio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1328/2021 R.G. e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ), residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Lamezia Terme (CZ) alla Via T.M. Fusco, n. 1 presso lo studio dell'Avvocato Antonio Maione che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avvocato Antonio Varrà, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maurizio Cimino, presso il cui studio sito in Messina al Viale Regina Elena, n. 325 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_2 sede in alla Via E. Molè, traversa L. di Bona, ivi elettivamente domiciliato e rappresentato CP_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai Funzionari Dott. Vincenzo Parrello e Dott.ssa Rosaria
Leuzzi, come delega in atti;
OPPOSTO -OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199004298130000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 032020150007457780000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.11.2021, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020199004298130000, notificata il 27.10.2021 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario, limitatamente alla cartella di pagamento n.
032020150007457780000.
Il ricorrente eccepiva l'invalidità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, dell'avviso bonario e della cartella di pagamento presupposta nonché la sua nullità per intervenuta prescrizione.
Chiedeva, perciò, volersi accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 08.09.2022, si costituiva l rilevando, CP_3 innanzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la regolarità della notifica della cartella di pagamento opposta ed eccependo l'infondatezza della presunta prescrizione alla luce dell'esistenza di atti interruttivi del termine quinquennale (con particolare riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500001157000 presumibilmente notificata in data 08.05.2015, all'atto di pignoramento presso terzi n. 03084201600002284001 presumibilmente notificato in data 08.06.2016, all'atto di pignoramento presso terzi n.
03084201600002902001 presumibilmente notificato in data 05.12.2016, all'intimazione di pagamento n. 03020209000963655000 del 23.01.2020 nonché, infine, all'intimazione d pagamento n. 03020169002676042000 notificata in data 27.10.2021 ed in questa sede opposta) e dell'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L.
n. 183/2020. Chiedeva, perciò, il rigetto dell'opposizione in quanto priva di fondamento sia in fatto che in diritto e, in subordine, di volersi accertare e dichiarare l'assoluta estraneità dell'Agente della
Riscossione per evidente carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3. In data 12.09.2022, si costituiva l' rilevando Controparte_2 la correttezza della procedura per la riscossione dei crediti anche alla luce della regolare notifica in capo al ricorrente del verbale di contestazione delle sanzioni amministrative (avvenuta in data
09.07.2010 a mani del destinatario), della successiva ordinanza-ingiunzione (DTL CZ n. 63/2011, prot. n. 25592 del 18.11.2011, notificata in data 24.12.2012 a mani del destinatario), nonché, del provvedimento di concessione del pagamento rateale (n. 8/2013/DIL, notificato in data 27.03.2013) richiesto dalla società sua obbligata solidale e poi revocato per mancato pagamento di alcune rate (revoca disposta con provvedimento n. 19018 del 04.11.2013 notificato in data 06.11.2013 a mani del destinatario).
Chiedeva, perciò, volersi accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva limitatamente alle censure relative all'omessa notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento nonché all'intervenuta prescrizione dei crediti ad essi sottesi e, nel merito,
l'infondatezza dell'opposizione limitatamente alla censura relativa all'asserita omessa tempestiva e preventiva notifica del verbale di contestazione delle infrazioni e della successiva ordinanza- ingiunzione, con vittoria di spese di lite.
4. A seguito dell'udienza del giorno 04.07.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019); 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta entro il termine di 40 giorni: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 27.10.2021 ed il ricorso depositato in data 26.11.2021.
Il ricorrente, perciò, ha proposto cumulativamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 rispettando il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato e un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
7. Esaminando preliminarmente la questione relativa alla regolarità o meno della procedura per la riscossione dei crediti, per quanto previsto dalla Legge n. 689/81 all'art. 14 “La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”; ai sensi del successivo art. 18, poi, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente […] scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità” la quale “sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente”. Con
Nel caso di specie, come correttamente rilevato e documentato dall' , del verbale di contestazione delle sanzioni amministrative veniva fatta contestuale lettura al ricorrente che, in Parte_1 data 09.07.2010, accettava di firmarlo e riceverlo sia per conto proprio, in qualità di amministratore unico, sia per conto della società Sea Village s.r.l., sua obbligata solidale.
Allo stesso modo, la conseguente ordinanza-ingiunzione (DTL CZ n. 63/2011, prot. n. 25592 del
18.11.2011) veniva notificata in data 24.12.2012 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario presso il suo indirizzo di residenza (Corso Cavour – 88040 San Mango D'Aquino) e avverso la stessa non veniva proposta opposizione nei termini ma presentata istanza di pagamento rateale della somma ingiunta, prima autorizzato (con provvedimento n. n. 8/2013/DIL, notificato in data 27.03.2013 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario presso il suo indirizzo di residenza sopra riportato)
e poi revocato per mancato corretto pagamento delle rate stesse (con provvedimento n. 19018 del
04.11.2013 notificato in data 06.11.2013 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario presso il suo indirizzo di residenza sopra riportato). Con Alla luce, perciò, della documentazione prodotta agli atti, l' , in qualità di ente impositore, ha rispettato ed eseguito la procedura di cui alla Legge n. 689/81 per la riscossione dei crediti e la relativa eccezione è infondata.
8. Si può, quindi, passare alla valutazione della regolarità o meno della notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e degli eventuali altri atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione.
In particolare, si rileva che la cartella di pagamento n. 032020150007457780000, avente ad oggetto sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981 emesse dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro relative all'anno 2011, risulta essere stata ritualmente notificata (allegato n. 2 in data CP_3
25.01.2016 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario presso il suo Parte_1 indirizzo di residenza (sito in Nocera Terinese al Viale Stazione n. 371).
La suddetta cartella di pagamento risulta, inoltre, essere contenuta nell'atto di pignoramento presso terzi n. 03084201600002284001, regolarmente notificato (allegato n. 4 in data 08.06.2016 CP_3
a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario presso il suo indirizzo di Parte_1 residenza (sito in Nocera Terinese al Viale Stazione n. 371), nell'atto di pignoramento presso terzi n.
03084201600002902001, regolarmente notificato (allegato n. 5 in data 05.12.2016 a mezzo CP_3 raccomandata A/R a mani di persona incaricata presso l'indirizzo di residenza del destinatario (sito in Nocera Terinese al Viale Stazione n. 371) nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.
03020199004298130000 opposta e pacificamente notificata in data 27.10.2021 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario presso il suo indirizzo di residenza Parte_1
(sito in Nocera Terinese al Viale Stazione n. 371).
Per completezza, con riferimento agli ulteriori atti indicati dall' si precisa, per quanto CP_3 emerge documentalmente, che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201500001157000 risulta essere inidonea ad interrompere il termine prescrizionale non contenendo un riferimento alla cartella di pagamento n. 032020150007457780000 opposta e che dell'intimazione di pagamento n. 03020209000963655000 non risulta essere stata prodotta agli atti prova della regolare notifica.
In relazione ai crediti previdenziali sopra elencati, alla luce della prova della regolare notifica della cartella di pagamento e degli atti ad essa successivi interruttivi del termine quinquennale tra la notifica dell'atto presupposto e quella dell'intimazione impugnata, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dall' in sede di costituzione, al caso di CP_3 specie risulta applicabile anche la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dagli artt. 37 del
D.L. N. 18/2020 e dall'art. 11 del D.L. n. 183/2020 il cui combinato disposto determina che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020” e dal 31 dicembre 2020 (“data di entrata in vigore del D.L. n. 183/2020) al 30 giugno
2021 tale per cui il termine originario di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 25.01.2016 è stato dapprima validamente interrotto dall'atto di pignoramento presso terzi n. 03084201600002284001 notificato il giorno 08.06.2016 e dall'atto di pignoramento presso terzi n. 0308420160000290200 notificato il 05.12.2016, è rimasto, poi, sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma
2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 e poi ulteriormente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199004298130000, avvenuta in data 27.10.2021 (idonea ad interrompere il “nuovo” termine quinquennale destinato a scadere in data 13.10.2022 per come risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione maturato in data
06.12.2021). Perciò, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 27.10.2021 il termine quinquennale non era ancora maturato e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata. 9. Per completezza espositiva, la presunta irregolarità delle ricevute inerenti alla notifica degli atti lamentata da parte ricorrente sulla base del fatto che le stesse “riportassero firme di persone non autorizzate alla ricezione e/o non conviventi ed in parte siglate in maniera incomprensibile e non riconducibili alla firma del ricorrente” deve essere considerata infondata.
Ed infatti, nel caso di notifica di una cartella esattoriale (o di altro atto impositivo) effettuata tramite raccomandata, per disconoscere la firma apposta sull'avviso di ricevimento è necessario far ricorso allo strumento della querela di falso.
Difatti, secondo orientamento costante espresso dalla Corte di Cassazione, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nel caso di specie), è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senza che l'ufficiale postale debba porre in essere altri adempimenti se non quello di accertare la relazione tra le persona cui l'atto è destinato e quella cui lo stesso è stato consegnato.
Questo accertamento preliminare è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015), con la conseguenza che ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, anche con grafia illeggibile, la consegna deve ritenersi validamente effettuata fino a querela di falso (Cass. n. 4556 del 2020).
Nel caso di specie, tutte le notifiche riportate e rilevanti ai fini della decisione sono state effettuate presso l'indirizzo di residenza del destinatario: in particolare, anche e soprattutto alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente (il riferimento è agli allegati al ricorso rispettivamente denominati “trasmissione movimenti migratori – e “certificato di residenza ), Pt_1 Pt_1 la residenza del signor risultava essere sita in San Mango D'Aquino al Corso Parte_1
Cavour sino al 07.01.2015 e da ciò deriva che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione effettuata in data 24.12.2012 è da considerarsi valida;
la residenza veniva, poi, trasferita in Gizzeria sino al
25.11.2015, data a partire dalla quale cui il ricorrente risulta essere residente in [...] indirizzo presso cui venivano correttamente notificate, come documentato e sopra riportato, la cartella di pagamento opposta e i successivi atti interruttivi della prescrizione.
10. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22 tenuto conto della assenza di istruttoria e della non complessità della causa, seguono la soccombenza.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, che quantifica in complessivi Parte_1
1.865,00 da liquidarsi in favore di ciascuna delle parti convenute, oltre accessori se dovuti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore della . Controparte_1
Lamezia Terme, 18.09.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara