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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3023/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3023/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. CLERICO CRISTINA e l'Avv. CALDARULO
SARA che li rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in CENTALLO il 17/10/1998, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 27, parte
II, Serie A, dell'anno 1998; pagina 1 di 3 che dal matrimonio sono nati i figli , il 28.7.2000, maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, e il 9.3.2005, maggiorenne non economicamente indipendente;
Per_2
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza di omologa di questo Tribunale dell'11.11.2024;
che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Si precisa unicamente che la condizione relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale deve ritenersi come non apposta, essendo la figlia maggiorenne.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
17/10/1998 in CENTALLO da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CENTALLO al N. 27, parte II Serie A, anno 1998, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 1) I coniugi vivranno separatamente.
2) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra in favore della figlia convivente Parte_1 Parte_2 Per_2
con la madre, a mezzo bonifico bancario i seguenti importi:
-entro il giorno 5 di ogni mese €. 200 mensili, da rivalutarsi annualmente, a titolo di contributo perequativo di mantenimento ordinario;
4) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno, in favore della figlia le eventuali restanti Per_2
spese straordinarie, ad eccezione di ogni aspetto comunque connesso al percorso universitario della figlia poiche gia compreso nell'importo una tantum corrisposto dal sig. in attuazione Per_2 Pt_1
degli accordi di separazione che include tasse universitarie, residenza fuori sede, trasporti, vitto e spese accessorie di altro tipo;
per ogni aspetto interpretativo e attuativo del presente punto, ad eccezione di ogni aspetto correlato all'Università, le parti richiamano il Protocollo spese straordinarie condiviso da Ordine Avvocati di
Torino e Tribunale di Torino (doc.10, Protocollo).
5) I coniugi danno atto di essere, allo stato, entrambi autonomi economicamente e non avanzano pertanto in tale sede richiesta reciproca di assegno di mantenimento, dichiarando altresì non sussistere allo stato altre pendenze debitorie e creditorie, a qualsivoglia titolo, tra l'uno e l'altra.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CENTALLO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 11/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3023/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. CLERICO CRISTINA e l'Avv. CALDARULO
SARA che li rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in CENTALLO il 17/10/1998, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 27, parte
II, Serie A, dell'anno 1998; pagina 1 di 3 che dal matrimonio sono nati i figli , il 28.7.2000, maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, e il 9.3.2005, maggiorenne non economicamente indipendente;
Per_2
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza di omologa di questo Tribunale dell'11.11.2024;
che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Si precisa unicamente che la condizione relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale deve ritenersi come non apposta, essendo la figlia maggiorenne.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
17/10/1998 in CENTALLO da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CENTALLO al N. 27, parte II Serie A, anno 1998, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 1) I coniugi vivranno separatamente.
2) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra in favore della figlia convivente Parte_1 Parte_2 Per_2
con la madre, a mezzo bonifico bancario i seguenti importi:
-entro il giorno 5 di ogni mese €. 200 mensili, da rivalutarsi annualmente, a titolo di contributo perequativo di mantenimento ordinario;
4) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno, in favore della figlia le eventuali restanti Per_2
spese straordinarie, ad eccezione di ogni aspetto comunque connesso al percorso universitario della figlia poiche gia compreso nell'importo una tantum corrisposto dal sig. in attuazione Per_2 Pt_1
degli accordi di separazione che include tasse universitarie, residenza fuori sede, trasporti, vitto e spese accessorie di altro tipo;
per ogni aspetto interpretativo e attuativo del presente punto, ad eccezione di ogni aspetto correlato all'Università, le parti richiamano il Protocollo spese straordinarie condiviso da Ordine Avvocati di
Torino e Tribunale di Torino (doc.10, Protocollo).
5) I coniugi danno atto di essere, allo stato, entrambi autonomi economicamente e non avanzano pertanto in tale sede richiesta reciproca di assegno di mantenimento, dichiarando altresì non sussistere allo stato altre pendenze debitorie e creditorie, a qualsivoglia titolo, tra l'uno e l'altra.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CENTALLO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 11/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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