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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/06/2024, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 742/2020 R.G.C.L., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. F. Guastella) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: assegno sociale;
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza entro il perentorio termine del 28 maggio 2024;
rilevato che
titolare di assegno sociale n. 04000079 con decorrenza dal 1° Parte_1 dicembre 2004 ha proposto, in data 04.02.2019, domanda di ricostituzione in quanto tale assegno non le veniva più erogato;
tale domanda è stata rigettata in data 02.07.2019 a causa della ritenuta irreperibilità della dal Comune di Ragusa con decorrenza dal Pt_1
22.11.2018; in data 24.07.2019, a seguito di sollecito e di istanza di riesame, l'Istituto resistente ha riconosciuto alla ricorrente l'assegno sociale in questione, ricalcolandone l'importo a decorrere dall'1.01.2019; da detto ricalcolo è scaturito un credito in favore della per un Pt_1 importo di € 4.546,15, nonchè un indebito di importo pari ad € 2.128,69, derivante dalla summenzionata irreperibilità; la , premessa l'erroneità del presupposto fattuale sotteso all'indebito Pt_1
(irreperibilità della stessa), chiede la condanna dell a corrisponderle la CP_1 somma indebitamente trattenuta;
l chiede il rigetto del ricorso, evidenziando di avere ricevuto CP_1 telematicamente dal Comune di residenza dell'interessata apposita comunicazione di irreperibilità di quest'ultima e sottolineando che le verifiche circa la presenza nel territorio dello Stato (presupposto per il riconoscimento dell'assegno sociale) costituiscono attività di esclusiva pertinenza del Comune stesso;
nel corso del giudizio il giudicante ha disposto acquisirsi, da parte del
“idonee informative circa i motivi che hanno determinato la Controparte_2 comunicazione di irreperibilità di e riguardo alla eventuale Parte_1 durata di detta condizione di irreperibilità”; l'Ufficio Anagrafe di detto Ente ha espressamente comunicato che Pt_1
“non è mai stata cancellata dai registri della popolazione residente di
[...] questo Comune per irreperibilità”; la ricorrente ha inoltre tempestivamente prodotto in giudizio il proprio certificato di residenza storico, dal quale si ricava che la stessa, a decorrere dal 3 agosto 2018, è stata continuativamente residente a [...]; il ricorso va pertanto accolto per carenza di prove riguardo alla sussistenza della situazione di irreperibilità di cui innanzi;
le spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna l al pagamento, in favore di del complessivo CP_1 Parte_1 importo di € 2.128,69, oltre interessi legali fino al dì del saldo;
condanna l a rifondere al procuratore di le spese CP_1 Parte_1 processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 18 giugno 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 742/2020 R.G.C.L., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. F. Guastella) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: assegno sociale;
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza entro il perentorio termine del 28 maggio 2024;
rilevato che
titolare di assegno sociale n. 04000079 con decorrenza dal 1° Parte_1 dicembre 2004 ha proposto, in data 04.02.2019, domanda di ricostituzione in quanto tale assegno non le veniva più erogato;
tale domanda è stata rigettata in data 02.07.2019 a causa della ritenuta irreperibilità della dal Comune di Ragusa con decorrenza dal Pt_1
22.11.2018; in data 24.07.2019, a seguito di sollecito e di istanza di riesame, l'Istituto resistente ha riconosciuto alla ricorrente l'assegno sociale in questione, ricalcolandone l'importo a decorrere dall'1.01.2019; da detto ricalcolo è scaturito un credito in favore della per un Pt_1 importo di € 4.546,15, nonchè un indebito di importo pari ad € 2.128,69, derivante dalla summenzionata irreperibilità; la , premessa l'erroneità del presupposto fattuale sotteso all'indebito Pt_1
(irreperibilità della stessa), chiede la condanna dell a corrisponderle la CP_1 somma indebitamente trattenuta;
l chiede il rigetto del ricorso, evidenziando di avere ricevuto CP_1 telematicamente dal Comune di residenza dell'interessata apposita comunicazione di irreperibilità di quest'ultima e sottolineando che le verifiche circa la presenza nel territorio dello Stato (presupposto per il riconoscimento dell'assegno sociale) costituiscono attività di esclusiva pertinenza del Comune stesso;
nel corso del giudizio il giudicante ha disposto acquisirsi, da parte del
“idonee informative circa i motivi che hanno determinato la Controparte_2 comunicazione di irreperibilità di e riguardo alla eventuale Parte_1 durata di detta condizione di irreperibilità”; l'Ufficio Anagrafe di detto Ente ha espressamente comunicato che Pt_1
“non è mai stata cancellata dai registri della popolazione residente di
[...] questo Comune per irreperibilità”; la ricorrente ha inoltre tempestivamente prodotto in giudizio il proprio certificato di residenza storico, dal quale si ricava che la stessa, a decorrere dal 3 agosto 2018, è stata continuativamente residente a [...]; il ricorso va pertanto accolto per carenza di prove riguardo alla sussistenza della situazione di irreperibilità di cui innanzi;
le spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna l al pagamento, in favore di del complessivo CP_1 Parte_1 importo di € 2.128,69, oltre interessi legali fino al dì del saldo;
condanna l a rifondere al procuratore di le spese CP_1 Parte_1 processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 18 giugno 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)