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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/12/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2775/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUBBILEI GABRIELLA Parte_1 C.F._1
ATTORE appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRONZINI ALDO CP_1 C.F._2
CONVENUTA appellata
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025: per l'attore appellante “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, Parte_1
ACCOGLIERE il presente appello e quindi e per l'effetto RIFORMARE parzialmente, per i motivi indicati in appello, l'impugnata sentenza n 419/2024 del 17.10.2024 del Giudice di Pace di Livorno
Dott.ssa RI pubblicata in data 24.10.2024 e notificata in data 24.10.202 e , quindi, per l'effetto RESPINGERE la domanda riconvenzionale formulata da controparte nel giudizio di primo grado e, conseguentemente DICHIARARE che nulla è dovuto dal signor lla signora Pt_1
a titolo di restituzione per quanto percepito per l'assegno unico dalla data di sua CP_1 istituzione e, quindi, conseguentemente CONDANNARE la signora alla restituzione in CP_1
pagina 1 di 5 favore del ell'importo di € 4.131,15 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta Pt_1 all'esito della espletanda istruttoria oltre interessi dalla domanda al saldo. CONDANNARE la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. delle spese e competenze legali di entrambi i gradi CP_1 Parte_1 del giudizio, ed oltre refusione spese generali 15% ex art.
2.2 DM 55/2014, Cap ed Iva come per legge applicando la maggiorazione del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014”; per la convenuta appellata : "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis CP_1 reiectis, disattesa ogni difesa, domanda ed eccezione avversaria perché inammissibile e comunque manifestamente infondata in fatto ed in diritto, anche ex art. 348 bis c.p.c., per tutte le ragioni di cui in narrativa, -rigettare in ogni sua parte l'appello principale coltivato dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 419/2024 del Giudice di Pace di Livorno, emessa in data 17.10.2024, pubblicata in data
24.10.2024 e notificata in pari data, e per l'effetto -confermare la sentenza nella parte in cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado, ha dichiarato l'odierno appellante debitore, nei confronti della comparente, dell'importo dell'assegno unico percepito pari all'importo non contestato nel quantum di € 2.580,68, con conseguente -condanna di parte appellante alla corresponsione di una somma risarcitoria ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa. -Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza n.419/2024 del 17 ottobre 2024, il Giudice di Pace di Livorno revocava il decreto ingiuntivo opposto n.103/2024 e condannava rimborsare a Parte_1 CP_1
l'importo di euro 451,25 e a pagare alla predetta l'ulteriore importo di euro 2.580,68, oltre accessori.
La sentenza veniva notificata in data 24 ottobre 2024.
II. Con atto notificato a mezzo PEC in data 22 novembre 2024, roponeva appello Parte_1 avverso la sentenza e deduceva che: la sentenza di prime cure era errata laddove statuiva che oveva versare alla Parte_1 [...]
l'intero importo percepito a titolo di assegno unico per i figli minori;
CP_1
i genitori si erano accordati per la ripartizione dell'assegno unico in modo eguale tra loro;
l'accordo emergeva dal documento n.10 prodotto dall'appellante, che attestava la richiesta congiunta dei due genitori di versamento metà ciascuno dell'assegno unico;
dalla presentazione della domanda del 2022 all'INPS da parte della di versamento della metà dell'assegno unico, CP_1 [...] veva percepito personalmente la metà dell'assegno unico e quindi l'accordo aveva avuto Pt_1
pagina 2 di 5 esecuzione fino alla domanda riconvenzionale avanzata dalla nel giudizio di CP_1 prime cure;
la sentenza impugnata doveva essere parzialmente riformata nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale della ed aveva condannato l'odierno appellante alla CP_1 restituzione di quanto da esso percepito a titolo di assegno unico dalla data della sua istituzione e quantificato in sentenza in complessivi € 2.580,68;
doveva anche essere condannata a restituire all'appellante quanto dallo stesso CP_1 versato, in esecuzione della sentenza di primo grado, nella misura di euro 4.131,15;
la sentenza era errata anche nella parte in cui aveva ridotto la liquidazione delle spese processuali effettuata con il decreto ingiuntivo opposto n.103/2024 da euro 345,81 ad euro 206,55 perché il compenso era stato determinato nel minimo previsto dal D.M. 55/2014; la sentenza era errata, infine, nella parte in cui recava la condanna del lla refusione Parte_1 delle spese processuali nella misura di euro 900,00, in quanto vi era stata una soccombenza reciproca.
III. Con comparsa depositata in data 28 febbraio 2025 si costituiva in giudizio e CP_2 domandava il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 96 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata, nella parte in cui condanna pagare alla Parte_1 [...]
“la somma capitale di € 2.580,68, oltre agli interessi legali dalla domanda a saldo”, CP_1 quale somma derivante dal cd. “assegno unico” è corretta e deve essere confermata.
La sentenza del Tribunale di Livorno n.1210/2019 del 2 dicembre 2019, che pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , statuisce che “la sig.ra Parte_1 CP_1 [...]
potrà continuare a percepire integralmente gli assegni familiari ed il sig. CP_1 Parte_1 la autorizza sin da adesso a richiederne l'accredito sul proprio c/c rinunciando a quando ad esso
(rectius: lui) spettante”.
La pronuncia, riguardando il mantenimento di figli minorenni, poteva essere modificata soltanto dal
Tribunale in composizione collegiale, e con l'intervento del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 70 I comma n.3 bis cpc, 710 cpc, 337 quinquies cc e 6 legge 1 dicembre 1970 n.898 (scioglimento del matrimonio).
Le parti possono accordarsi nel senso di modificare le statuizioni sul mantenimento dei figli minori, ma se non vi è l'accordo, la modifica deve essere chiesta all'autorità giudiziaria, che è deputata a tutelare la posizione dei diritti del minore ai sensi dell'art. 337 ter IV comma cpc. pagina 3 di 5 In base alle statuizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio, gli assegni familiari erano destinati per intero alla e conseguentemente anche il cd. “assegno unico” deve CP_1 ritenersi destinato per intero alla . CP_1
Quanto sopra nell'interesse al mantenimento dei figli minori.
Il decreto ingiuntivo opposto recava la condanna di pagare a titolo di rimborso delle Parte_1 spese processuali la somma di euro 21,50 per spese anticipate e la somma di euro 237,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
A pagina 8 della sentenza impugnata le spese legali vengono ridotte con la seguente motivazione: “in quanto il ricorso monitorio era parzialmente fondato, quota che si liquida in una percentuale corrispondente a quella dovuta sul totale del capitale pari al 59,73% (253,64:707,31) e, quindi in €
206,55 (59,73%di € 345,81)”.
L'attore appellante si lamenta del fatto che la liquidazione delle spese processuali effettuata con il decreto ingiuntivo opposto era già ridotta al minimo previsto dal D.M. 55/2014 e non poteva essere ulteriormente ridotta.
Il motivo di appello non è fondato
Il compenso previsto dal D.M. 10 marzo 2014 n.55 per il procedimento monitorio avente ad oggetto l'ingiunzione a pagare la somma di euro 707,31 ammonta ad euro 473,00.
Il compenso è stato ridotto alla metà con il risultato di euro 237,00 in applicazione del disposto dell'art. 4 I comma D.M. sopra citato.
Il compenso non poteva, quindi, essere ulteriormente ridotto in base al D.M. citato, ma la questione giuridica processuale da affrontare è un'altra.
Con la sentenza impugnata il decreto opposto è stato revocato.
Ne consegue che anche la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate con il decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi revocata in base al principio di non contraddizione.
L'appello, quindi, è infondato perché on può pretendere il pagamento di spese Parte_1 processuali liquidate con un decreto ingiuntivo, che è stato revocato.
Veniamo, infine, all'ultimo motivo di impugnazione.
La sentenza impugnata ha compensato per un quarto le spese processuali con la seguente motivazione:
“tenuto conto dell'esito del giudizio appare equo compensare le spese di causa per un quarto, ponendo i restanti tre quarti a carico dell'opposto”.
pagina 4 di 5 La decisione è corretta in quanto nel giudizio di primo grado vi è stata una soccombenza reciproca, atteso che il decreto opposto è stato revocato e la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
è stata accolta. CP_1
La misura della compensazione è condivisibile in quanto il credito riconosciuto a Parte_1 ammonta a circa un quarto del credito riconosciuto a . CP_1 soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Parte_1 lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 1.703,00 per CP_1 onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ? contro ?, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Livorno n.419/2024 del 17 ottobre
2024; condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 CP_1 la somma di euro 1.703,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 6 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2775/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUBBILEI GABRIELLA Parte_1 C.F._1
ATTORE appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRONZINI ALDO CP_1 C.F._2
CONVENUTA appellata
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025: per l'attore appellante “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, Parte_1
ACCOGLIERE il presente appello e quindi e per l'effetto RIFORMARE parzialmente, per i motivi indicati in appello, l'impugnata sentenza n 419/2024 del 17.10.2024 del Giudice di Pace di Livorno
Dott.ssa RI pubblicata in data 24.10.2024 e notificata in data 24.10.202 e , quindi, per l'effetto RESPINGERE la domanda riconvenzionale formulata da controparte nel giudizio di primo grado e, conseguentemente DICHIARARE che nulla è dovuto dal signor lla signora Pt_1
a titolo di restituzione per quanto percepito per l'assegno unico dalla data di sua CP_1 istituzione e, quindi, conseguentemente CONDANNARE la signora alla restituzione in CP_1
pagina 1 di 5 favore del ell'importo di € 4.131,15 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta Pt_1 all'esito della espletanda istruttoria oltre interessi dalla domanda al saldo. CONDANNARE la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. delle spese e competenze legali di entrambi i gradi CP_1 Parte_1 del giudizio, ed oltre refusione spese generali 15% ex art.
2.2 DM 55/2014, Cap ed Iva come per legge applicando la maggiorazione del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014”; per la convenuta appellata : "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis CP_1 reiectis, disattesa ogni difesa, domanda ed eccezione avversaria perché inammissibile e comunque manifestamente infondata in fatto ed in diritto, anche ex art. 348 bis c.p.c., per tutte le ragioni di cui in narrativa, -rigettare in ogni sua parte l'appello principale coltivato dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 419/2024 del Giudice di Pace di Livorno, emessa in data 17.10.2024, pubblicata in data
24.10.2024 e notificata in pari data, e per l'effetto -confermare la sentenza nella parte in cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado, ha dichiarato l'odierno appellante debitore, nei confronti della comparente, dell'importo dell'assegno unico percepito pari all'importo non contestato nel quantum di € 2.580,68, con conseguente -condanna di parte appellante alla corresponsione di una somma risarcitoria ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa. -Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza n.419/2024 del 17 ottobre 2024, il Giudice di Pace di Livorno revocava il decreto ingiuntivo opposto n.103/2024 e condannava rimborsare a Parte_1 CP_1
l'importo di euro 451,25 e a pagare alla predetta l'ulteriore importo di euro 2.580,68, oltre accessori.
La sentenza veniva notificata in data 24 ottobre 2024.
II. Con atto notificato a mezzo PEC in data 22 novembre 2024, roponeva appello Parte_1 avverso la sentenza e deduceva che: la sentenza di prime cure era errata laddove statuiva che oveva versare alla Parte_1 [...]
l'intero importo percepito a titolo di assegno unico per i figli minori;
CP_1
i genitori si erano accordati per la ripartizione dell'assegno unico in modo eguale tra loro;
l'accordo emergeva dal documento n.10 prodotto dall'appellante, che attestava la richiesta congiunta dei due genitori di versamento metà ciascuno dell'assegno unico;
dalla presentazione della domanda del 2022 all'INPS da parte della di versamento della metà dell'assegno unico, CP_1 [...] veva percepito personalmente la metà dell'assegno unico e quindi l'accordo aveva avuto Pt_1
pagina 2 di 5 esecuzione fino alla domanda riconvenzionale avanzata dalla nel giudizio di CP_1 prime cure;
la sentenza impugnata doveva essere parzialmente riformata nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale della ed aveva condannato l'odierno appellante alla CP_1 restituzione di quanto da esso percepito a titolo di assegno unico dalla data della sua istituzione e quantificato in sentenza in complessivi € 2.580,68;
doveva anche essere condannata a restituire all'appellante quanto dallo stesso CP_1 versato, in esecuzione della sentenza di primo grado, nella misura di euro 4.131,15;
la sentenza era errata anche nella parte in cui aveva ridotto la liquidazione delle spese processuali effettuata con il decreto ingiuntivo opposto n.103/2024 da euro 345,81 ad euro 206,55 perché il compenso era stato determinato nel minimo previsto dal D.M. 55/2014; la sentenza era errata, infine, nella parte in cui recava la condanna del lla refusione Parte_1 delle spese processuali nella misura di euro 900,00, in quanto vi era stata una soccombenza reciproca.
III. Con comparsa depositata in data 28 febbraio 2025 si costituiva in giudizio e CP_2 domandava il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 96 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata, nella parte in cui condanna pagare alla Parte_1 [...]
“la somma capitale di € 2.580,68, oltre agli interessi legali dalla domanda a saldo”, CP_1 quale somma derivante dal cd. “assegno unico” è corretta e deve essere confermata.
La sentenza del Tribunale di Livorno n.1210/2019 del 2 dicembre 2019, che pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , statuisce che “la sig.ra Parte_1 CP_1 [...]
potrà continuare a percepire integralmente gli assegni familiari ed il sig. CP_1 Parte_1 la autorizza sin da adesso a richiederne l'accredito sul proprio c/c rinunciando a quando ad esso
(rectius: lui) spettante”.
La pronuncia, riguardando il mantenimento di figli minorenni, poteva essere modificata soltanto dal
Tribunale in composizione collegiale, e con l'intervento del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 70 I comma n.3 bis cpc, 710 cpc, 337 quinquies cc e 6 legge 1 dicembre 1970 n.898 (scioglimento del matrimonio).
Le parti possono accordarsi nel senso di modificare le statuizioni sul mantenimento dei figli minori, ma se non vi è l'accordo, la modifica deve essere chiesta all'autorità giudiziaria, che è deputata a tutelare la posizione dei diritti del minore ai sensi dell'art. 337 ter IV comma cpc. pagina 3 di 5 In base alle statuizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio, gli assegni familiari erano destinati per intero alla e conseguentemente anche il cd. “assegno unico” deve CP_1 ritenersi destinato per intero alla . CP_1
Quanto sopra nell'interesse al mantenimento dei figli minori.
Il decreto ingiuntivo opposto recava la condanna di pagare a titolo di rimborso delle Parte_1 spese processuali la somma di euro 21,50 per spese anticipate e la somma di euro 237,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
A pagina 8 della sentenza impugnata le spese legali vengono ridotte con la seguente motivazione: “in quanto il ricorso monitorio era parzialmente fondato, quota che si liquida in una percentuale corrispondente a quella dovuta sul totale del capitale pari al 59,73% (253,64:707,31) e, quindi in €
206,55 (59,73%di € 345,81)”.
L'attore appellante si lamenta del fatto che la liquidazione delle spese processuali effettuata con il decreto ingiuntivo opposto era già ridotta al minimo previsto dal D.M. 55/2014 e non poteva essere ulteriormente ridotta.
Il motivo di appello non è fondato
Il compenso previsto dal D.M. 10 marzo 2014 n.55 per il procedimento monitorio avente ad oggetto l'ingiunzione a pagare la somma di euro 707,31 ammonta ad euro 473,00.
Il compenso è stato ridotto alla metà con il risultato di euro 237,00 in applicazione del disposto dell'art. 4 I comma D.M. sopra citato.
Il compenso non poteva, quindi, essere ulteriormente ridotto in base al D.M. citato, ma la questione giuridica processuale da affrontare è un'altra.
Con la sentenza impugnata il decreto opposto è stato revocato.
Ne consegue che anche la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate con il decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi revocata in base al principio di non contraddizione.
L'appello, quindi, è infondato perché on può pretendere il pagamento di spese Parte_1 processuali liquidate con un decreto ingiuntivo, che è stato revocato.
Veniamo, infine, all'ultimo motivo di impugnazione.
La sentenza impugnata ha compensato per un quarto le spese processuali con la seguente motivazione:
“tenuto conto dell'esito del giudizio appare equo compensare le spese di causa per un quarto, ponendo i restanti tre quarti a carico dell'opposto”.
pagina 4 di 5 La decisione è corretta in quanto nel giudizio di primo grado vi è stata una soccombenza reciproca, atteso che il decreto opposto è stato revocato e la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
è stata accolta. CP_1
La misura della compensazione è condivisibile in quanto il credito riconosciuto a Parte_1 ammonta a circa un quarto del credito riconosciuto a . CP_1 soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Parte_1 lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 1.703,00 per CP_1 onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ? contro ?, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Livorno n.419/2024 del 17 ottobre
2024; condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 CP_1 la somma di euro 1.703,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 6 dicembre 2025
Il Giudice
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