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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2704 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Cresimino Paniccia, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
Luciano Giuseppe Caputo, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 511/2023 del Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, pubblicata in data 02/05/2023
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto la domanda proposta da contro l' con la quale il ricorrente aveva chiesto di veder Parte_1 CP_1
riconosciuta la natura professionale della patologia “ernia discale lombare recidivata” da cui è affetto, con condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennizzo in capitale, con decorrenza ed accessori di legge.
Il giudice di primo grado, evidenziato che il ricorrente aveva fornito la prova relativa all'oggetto, ai tempi e alle modalità dell'attività lavorativa svolta, ha considerato rilevanti ai fini della decisione le risultanze della ctu che aveva ritenuto il ricorrente affetto da “ernia discale lombare recidivata”, causalmente riconducibile all'attività lavorativa svolta, da cui era derivato un danno biologico quantificato nella misura del 4% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Il Tribunale di Roma, quindi, essendo derivato dalla malattia denunciata un danno biologico inferiore alla soglia minima (6%) richiesta per il riconoscimento dei benefici dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000,
ha rigettato il ricorso.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello deducendo l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata per aver recepito le conclusioni del ctu che aveva quantificato la misura del danno solo in relazione all'incidenza che il rischio lavorativo aveva avuto sulla situazione preesistente,
arrivando alla conclusione che lo stesso andava considerato non nella sua effettiva entità ma nella minore misura in cui aveva aggravato la situazione preesistente.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza gravata, di accogliere la domanda introduttiva del giudizio riconoscendo, in termini percentuali, un danno biologico non inferiore al 6%, con condanna dell' all'erogazione/pagamento delle prestazioni conseguenti all'esito di ctu, di cui ha chiesto CP_1
il rinnovo.
Si è costituito in giudizio l' , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. CP_1
Nel corso del giudizio di appello è stata ammessa ed espletata la consulenza medico legale richiesta dall'appellante e all'odierna udienza, all'esito degli incombenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa
è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato.
Rileva la Corte che dall'indagine peritale espletata nel corso del presente grado di giudizio e dalla documentazione in atti emerge che l'appellante, operaio edile, ha lavorato sempre come dipendente di varie aziende o/e come ditta individuale, e dalle prove testimoniali svolte nel giudizio di 1° grado emerge che l'attività lavorativa è stata espletata per almeno 8 ore al giorno per 5 gg a settimana. Il
Ctu ha rilevato che “Sulla base della documentazione sanitaria esaminata e dai rilievi clinici emersi in corso di visita peritale, risulta che il Sig. , dell'attuale età di 47 anni, è affetto Parte_1
da: • Ernia discale lombare recidivata L5-S1 con segni elettromiografici di sofferenza neuro
radicolare cronica I Le condizioni patologiche sopra evidenziate determinano in riferimento alla
tabella del d.lgs. n. 38/2000 D.M. del 12/07/2020, il seguente danno biologico tabellare:
INFERMITÀ CODICE TAB. PERCENTUALE % Ernia discale lombare recidivata L5-S1 con segni
elettromiografici di sofferenza neuro radicolare cronica 193 6 (sei). L'infermità risulta correlabile all'attività lavorativa con nesso concausale essendo il soggetto esposto per oltre 20 anni, in modo
continuativo, ai fattori di rischio sopra menzionati (MMC, elementi vibranti, posture incongrue ecc.).
Peraltro sul nesso causale, ai sensi dei chiarimenti della Corte di Cassazione (artt 40 e 41 del c.p.)
l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi,
purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità. Conclusioni:
In risposta ai quesiti posti dalla Corte d'Appello, esaminati gli atti e i documenti sanitari di causa e dall'obiettività emersa in sede di operazioni peritali, il CTU esprime il parere che il Sig.
[...]
sia affetto da: • Ernia discale lombare recidivata L5-S1 con segni elettromiografici di Pt_1
sofferenza neuro radicolare cronica. La malattia professionale presenta nesso etiologico tra l'attività
lavorativa e la sua insorgenza e determina un danno biologico pari al 6 % (sei) ai sensi del D. Lgs.
38\2000 e delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 (codice 193)”.
Tale giudizio medico legale è pienamente condivisibile (ed è qui condiviso) perché, da un lato, frutto dell'esame diretto del periziando e della corretta valutazione dell'intera documentazione in atti e, dall'altro, congruamente motivato ed immune da vizi logici o giuridici, esente da osservazioni delle parti.
A tali considerazioni segue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata nel senso della condanna dell' a corrispondere all'appellante, in relazione alla malattia CP_1
professionale dalla quale è affetto, l'indennizzo in conto capitale parametrato alla misura del 6% del danno biologico a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre ratei arretrati maggiorati di interessi con decorrenza e nella misura di legge.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' , al pari delle spese della ctu di primo grado per come ivi liquidate e delle spese della ctu CP_1
del presente grado liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a CP_1
corrispondere all'appellante l'indennizzo in conto capitale parametrato alla misura del 6% del danno biologico a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre ratei arretrati maggiorati di interessi con decorrenza e nella misura di legge. Condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle CP_1
spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo in € 3.800,00, e per il secondo in €
5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese della ctu del primo grado per come ivi liquidate e le spese della ctu svolta in CP_1
appello, liquidate come da separato decreto.
Roma, 20 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa