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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 847 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AL Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI TI Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FERRARO SIMONE
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti Pt_2 civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/06/2003 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 19 parte II serie A anno 2003) e che dall'unione sono nati tre figli (21/09/2004), Persona_1 [...]
(17/12/2008) e (04/05/2012), hanno riferito che Per_2 Persona_3 con provvedimento del 02/04/2025 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
- “1) Affidamento dei figli: L'affidamento dei figli sarà congiunto, nel rispetto del principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente presso la madre;
1)
1 Diritto di visita: Il padre potrà tenere con sé i figli minorenni due giorni a settimana da concordare con la madre dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:30 nei mesi autunnali ed invernali e dalle ore 15:30 alle ore 21:00 nei mesi primaverili ed estivi, con possibilità di pernottamento una volta a settimana, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici;
- 2) Festività e vacanze: Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore;
il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la madre;
- 3) Comunicazioni: Il padre potrà mantenere libere e costanti comunicazioni con i figli;
- 4) Rapporti con le famiglie: Entrambi i coniugi si impegnano a favorire e mantenere i rapporti affettivi dei figli con i parenti di entrambe le famiglie;
- 5) Comunicazioni reciproche: I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente il proprio recapito e a informarsi sugli eventuali spostamenti dei figli;
- 6) Decisioni importanti: Le decisioni di maggiore interesse per i figli (salute, istruzione, educazione e sviluppo) saranno assunte congiuntamente;
- 7) Spese per i figli: Le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione saranno suddivise in parti uguali (50%) tra i coniugi;
- 8) Mantenimento: Il SI. si impegna a versare per il Parte_1 mantenimento dei figli € 250,00 mensili per ciascun figlio, a favore della madre, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- 9) Contributo per le spese di gestione della casa familiare: il SI.
[...]
, verserà alla SI.ra come aiuto per le spese di gestione Pt_1 Parte_2 della dimora familiare, l'importo mensile di euro 150,00;
- 10)Assegno unico: L'assegno unico per i figli sarà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre;
- 11)Casa familiare: La casa familiare sita in LM, Contrada Stazione snc, resterà nella piena disponibilità della SI.ra , che vi dimorerà Parte_2 stabilmente con i figli;
- 12)Autovettura: L'autovettura 34 resterà nella disponibilità del CP_1 figlio , mentre, l'Audi a 4 resterà nella disponibilità della SI.ra Per_2 [...]
, la quale sosterrà, per entrambi i veicoli, tutti gli oneri connessi (tassa Pt_2 di proprietà, assicurazione, revisione e manutenzione).
- 13)Assegno divorzile: La SI.ra rinuncia espressamente Parte_2 all'assegno divorzile, non avendo diritto ad alcun contributo economico periodico da parte dell'ex coniuge;
2 - 14)Rapporti patrimoniali: I coniugi dichiarano di non avere altre pretese patrimoniali reciproche e di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili, beni mobili registrati ed effetti personali, senza nulla avere a pretendere reciprocamente;
- 15)Documenti di espatrio: I coniugi concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio personali e dei figli”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 07/06/2003 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 19 parte II serie A anno 2003) e che dall'unione sono nati tre figli Persona_1
(21/09/2004), (17/12/2008) e Persona_2 Persona_3
(04/05/2012), hanno riferito che con provvedimento del 02/04/2025 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
3 07/06/2003 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 19, parte II serie A anno 2003) alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “1) Affidamento dei figli: L'affidamento dei figli sarà congiunto, nel rispetto del principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente presso la madre;
1)
Diritto di visita: Il padre potrà tenere con sé i figli minorenni due giorni a settimana da concordare con la madre dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:30 nei mesi autunnali ed invernali e dalle ore 15:30 alle ore 21:00 nei mesi primaverili ed estivi, con possibilità di pernottamento una volta a settimana, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici;
- 2) Festività e vacanze: Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore;
il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la madre;
- 3) Comunicazioni: Il padre potrà mantenere libere e costanti comunicazioni con i figli;
- 4) Rapporti con le famiglie: Entrambi i coniugi si impegnano a favorire e mantenere i rapporti affettivi dei figli con i parenti di entrambe le famiglie;
- 5) Comunicazioni reciproche: I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente il proprio recapito e a informarsi sugli eventuali spostamenti dei figli;
- 6) Decisioni importanti: Le decisioni di maggiore interesse per i figli (salute, istruzione, educazione e sviluppo) saranno assunte congiuntamente;
- 7) Spese per i figli: Le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione saranno suddivise in parti uguali (50%) tra i coniugi;
- 8) Mantenimento: Il SI. si impegna a versare per il Parte_1 mantenimento dei figli € 250,00 mensili per ciascun figlio, a favore della madre, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- 9) Contributo per le spese di gestione della casa familiare: il SI.
[...]
, verserà alla SI.ra come aiuto per le spese di gestione Pt_1 Parte_2 della dimora familiare, l'importo mensile di euro 150,00;
- 10)Assegno unico: L'assegno unico per i figli sarà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre;
- 11)Casa familiare: La casa familiare sita in LM, Contrada Stazione snc, resterà nella piena disponibilità della SI.ra , che vi dimorerà Parte_2 stabilmente con i figli;
- 12)Autovettura: L'autovettura 34 resterà nella disponibilità del CP_1 figlio , mentre, l'Audi a 4 resterà nella disponibilità della SI.ra Per_2 Pt_2
4 , la quale sosterrà, per entrambi i veicoli, tutti gli oneri connessi (tassa Pt_2 di proprietà, assicurazione, revisione e manutenzione).
- 13)Assegno divorzile: La SI.ra rinuncia espressamente Parte_2 all'assegno divorzile, non avendo diritto ad alcun contributo economico periodico da parte dell'ex coniuge;
- 14)Rapporti patrimoniali: I coniugi dichiarano di non avere altre pretese patrimoniali reciproche e di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili, beni mobili registrati ed effetti personali, senza nulla avere a pretendere reciprocamente;
- 15)Documenti di espatrio: I coniugi concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio personali e dei figli”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 2/12/2025
Il Presidente
TI TI
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AL Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI TI Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FERRARO SIMONE
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti Pt_2 civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/06/2003 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 19 parte II serie A anno 2003) e che dall'unione sono nati tre figli (21/09/2004), Persona_1 [...]
(17/12/2008) e (04/05/2012), hanno riferito che Per_2 Persona_3 con provvedimento del 02/04/2025 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
- “1) Affidamento dei figli: L'affidamento dei figli sarà congiunto, nel rispetto del principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente presso la madre;
1)
1 Diritto di visita: Il padre potrà tenere con sé i figli minorenni due giorni a settimana da concordare con la madre dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:30 nei mesi autunnali ed invernali e dalle ore 15:30 alle ore 21:00 nei mesi primaverili ed estivi, con possibilità di pernottamento una volta a settimana, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici;
- 2) Festività e vacanze: Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore;
il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la madre;
- 3) Comunicazioni: Il padre potrà mantenere libere e costanti comunicazioni con i figli;
- 4) Rapporti con le famiglie: Entrambi i coniugi si impegnano a favorire e mantenere i rapporti affettivi dei figli con i parenti di entrambe le famiglie;
- 5) Comunicazioni reciproche: I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente il proprio recapito e a informarsi sugli eventuali spostamenti dei figli;
- 6) Decisioni importanti: Le decisioni di maggiore interesse per i figli (salute, istruzione, educazione e sviluppo) saranno assunte congiuntamente;
- 7) Spese per i figli: Le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione saranno suddivise in parti uguali (50%) tra i coniugi;
- 8) Mantenimento: Il SI. si impegna a versare per il Parte_1 mantenimento dei figli € 250,00 mensili per ciascun figlio, a favore della madre, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- 9) Contributo per le spese di gestione della casa familiare: il SI.
[...]
, verserà alla SI.ra come aiuto per le spese di gestione Pt_1 Parte_2 della dimora familiare, l'importo mensile di euro 150,00;
- 10)Assegno unico: L'assegno unico per i figli sarà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre;
- 11)Casa familiare: La casa familiare sita in LM, Contrada Stazione snc, resterà nella piena disponibilità della SI.ra , che vi dimorerà Parte_2 stabilmente con i figli;
- 12)Autovettura: L'autovettura 34 resterà nella disponibilità del CP_1 figlio , mentre, l'Audi a 4 resterà nella disponibilità della SI.ra Per_2 [...]
, la quale sosterrà, per entrambi i veicoli, tutti gli oneri connessi (tassa Pt_2 di proprietà, assicurazione, revisione e manutenzione).
- 13)Assegno divorzile: La SI.ra rinuncia espressamente Parte_2 all'assegno divorzile, non avendo diritto ad alcun contributo economico periodico da parte dell'ex coniuge;
2 - 14)Rapporti patrimoniali: I coniugi dichiarano di non avere altre pretese patrimoniali reciproche e di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili, beni mobili registrati ed effetti personali, senza nulla avere a pretendere reciprocamente;
- 15)Documenti di espatrio: I coniugi concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio personali e dei figli”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 07/06/2003 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 19 parte II serie A anno 2003) e che dall'unione sono nati tre figli Persona_1
(21/09/2004), (17/12/2008) e Persona_2 Persona_3
(04/05/2012), hanno riferito che con provvedimento del 02/04/2025 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
3 07/06/2003 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 19, parte II serie A anno 2003) alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “1) Affidamento dei figli: L'affidamento dei figli sarà congiunto, nel rispetto del principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente presso la madre;
1)
Diritto di visita: Il padre potrà tenere con sé i figli minorenni due giorni a settimana da concordare con la madre dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:30 nei mesi autunnali ed invernali e dalle ore 15:30 alle ore 21:00 nei mesi primaverili ed estivi, con possibilità di pernottamento una volta a settimana, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici;
- 2) Festività e vacanze: Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore;
il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la madre;
- 3) Comunicazioni: Il padre potrà mantenere libere e costanti comunicazioni con i figli;
- 4) Rapporti con le famiglie: Entrambi i coniugi si impegnano a favorire e mantenere i rapporti affettivi dei figli con i parenti di entrambe le famiglie;
- 5) Comunicazioni reciproche: I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente il proprio recapito e a informarsi sugli eventuali spostamenti dei figli;
- 6) Decisioni importanti: Le decisioni di maggiore interesse per i figli (salute, istruzione, educazione e sviluppo) saranno assunte congiuntamente;
- 7) Spese per i figli: Le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione saranno suddivise in parti uguali (50%) tra i coniugi;
- 8) Mantenimento: Il SI. si impegna a versare per il Parte_1 mantenimento dei figli € 250,00 mensili per ciascun figlio, a favore della madre, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- 9) Contributo per le spese di gestione della casa familiare: il SI.
[...]
, verserà alla SI.ra come aiuto per le spese di gestione Pt_1 Parte_2 della dimora familiare, l'importo mensile di euro 150,00;
- 10)Assegno unico: L'assegno unico per i figli sarà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre;
- 11)Casa familiare: La casa familiare sita in LM, Contrada Stazione snc, resterà nella piena disponibilità della SI.ra , che vi dimorerà Parte_2 stabilmente con i figli;
- 12)Autovettura: L'autovettura 34 resterà nella disponibilità del CP_1 figlio , mentre, l'Audi a 4 resterà nella disponibilità della SI.ra Per_2 Pt_2
4 , la quale sosterrà, per entrambi i veicoli, tutti gli oneri connessi (tassa Pt_2 di proprietà, assicurazione, revisione e manutenzione).
- 13)Assegno divorzile: La SI.ra rinuncia espressamente Parte_2 all'assegno divorzile, non avendo diritto ad alcun contributo economico periodico da parte dell'ex coniuge;
- 14)Rapporti patrimoniali: I coniugi dichiarano di non avere altre pretese patrimoniali reciproche e di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili, beni mobili registrati ed effetti personali, senza nulla avere a pretendere reciprocamente;
- 15)Documenti di espatrio: I coniugi concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio personali e dei figli”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 2/12/2025
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