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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/11/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3599 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da
Parte_1
(C.F.: ), in persona del Curatore, dott.
[...] P.IVA_1 Persona_1 autorizzato dal GD come da autorizzazione in atti, rappresentato e difeso dall'avv.
DI EL in forza di procura allegata al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.; ricorrente contro
C.F.: ); Controparte_1 P.IVA_2 resistente-contumace
In punto: azione di inefficacia ex art. 44;
Conclusioni delle parti: come a verbale d'udienza del 29.10.2025, in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza – pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. – viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specifica- mente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamato il contenuto del ricorso ed osservato: che con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la Parte_2
– dichiarato con sentenza del Tribunale di Vicenza
[...]
n. 16/2023 pubblicata in data 13.2.2023 – ha adito l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall. (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) dei pagamenti e degli addebiti eseguiti a decorrere dal 13.2.2023 sui conti correnti intestati a Parte_1
presso BNL S.p.a., come indicati in narrativa, e conseguentemente
[...] condannare la predetta banca a pagare al la complessiva somma di euro Parte_1
10.922,89 (di cui euro 10.063,87 quale pagamento effettuato in data 21.2.2023 da
Banca BNL a favore di a seguito di ordinanza di assegnazione somme CP_2 emessa in data 15.2.2023 nel procedimento esecutivo iscritto al n. 2256/2022 RE, euro 858,87 quale accredito ricevuto in data 24.11.2023 dalla società Imeter S.p.a. ed euro 0,15 a titolo di interessi di conto corrente) oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
che la Curatela attrice ha chiesto altresì di ordinare, ai sensi dell'art 78 l.fall., a BNL
S.p.a. la chiusura del conto corrente n. 8746/128 e di condannare la stessa a versare al il relativo saldo attivo;
Parte_1
che la non si è costituita in giudizio, benché Controparte_1 ritualmente notificata, ed è stata pertanto dichiarata contumace;
che il riferimento a contenuto nei punti 1 e 2 delle Controparte_3 conclusioni del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. è evidentemente frutto di un refuso, come dichiarato dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 29.10.2025, che tuttavia non ingenera incertezza in ordine al destinatario delle domande formulate in ricorso poiché dalla narrativa dello stesso e dalla documentazione ad esso allegata, e segnatamente dall'estratto conto relativo al conto corrente di cui è causa, si evince chiaramente che il rapporto in questione è intercorso con BNL S.p.a.; che con riferimento alla domanda di accertamento dell'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti effettuati successivamente alla pubblicazione della sentenza di fallimento
(tra i quali il pagamento di euro 10.063,87 effettuato a favore di e CP_2 alla conseguente domanda di restituzione delle somme oggetto di tali pagamenti va rilevato d'ufficio (Cass. 7776/2017) il difetto di legittimazione passiva di BNL S.p.a. poiché la domanda di accertamento dell'inefficacia dei pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito (perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo) e quella di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum “vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione” (Cass. 7477/2020); che va, di contro, dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., degli addebiti per imposta di bollo, spese di gestione del conto e commissioni effettuati successivamente al 13.2.2023, data di pubblicazione della sentenza di fallimento, quali risultano dagli estratti conto dimessi in atti, poiché ai sensi dell'art. 78 l.fall. il contratto di conto corrente si scioglie in conseguenza del fallimento del correntista;
che la domanda di pagamento degli accrediti di euro 858,87 ed euro 0,15 a titolo di interessi non può essere accolta poiché ai sensi dell'art. 1852 c.c. il correntista ha diritto a disporre esclusivamente del saldo attivo del conto corrente eventualmente esistente a suo favore;
che vanno accolte, invece, la domanda di chiusura del conto corrente n. 8746/128, poiché dalla documentazione dimessa da parte ricorrente risulta che con pec inviata in data 7.8.2024 (doc. 7 di parte ricorrente) il Curatore ha sollecitato la chiusura del conto corrente di cui è causa, e la domanda di condanna di BNL S.p.a. al pagamento del saldo attivo del medesimo conto corrente alla chiusura dello stesso, da rideterminarsi alla luce della inefficacia degli addebiti per imposta di bollo, spese di gestione del conto e commissioni effettuati successivamente al 13.2.2023; che in ragione dell'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento di alcune soltanto delle domande proposte dal ricorrente, sussistono i presupposti per disporre Parte_1
l'integrale compensazione delle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di BNL S.p.a. in relazione alla domanda di accertamento dell'inefficacia dei pagamenti effettuati successivamente alla pubblicazione della sentenza di fallimento di Parte_1
e alla domanda di condanna alla restituzione delle somme oggetto
[...] di tali pagamenti;
b) dichiara l'inefficacia degli addebiti per imposta di bollo, spese di gestione del conto e commissioni effettuati sul conto corrente n. 8746/128, intestato a
[...]
, successivamente al 13.2.2023; Parte_1
c) ordina a BNL S.p.a. di provvedere alla chiusura del conto corrente n. 8746/128, intestato a , e condanna BNL Parte_1
S.p.a. a versare al Parte_1
l'eventuale saldo attivo del predetto conto corrente risultante alla data del 7.8.2024, da rideterminarsi alla luce della dichiarazione di inefficacia di cui al punto b) che precede, oltre interessi legali su tale importo al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 7.8.2024 e al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, dal 28.7.2025;
d) rigetta le ulteriori domanda proposte dal ricorrente;
Parte_1
e) dichiara interamente compensate le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, il 29.11.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)