Articolo 4 della Legge 11 febbraio 1992, n. 127
Articolo 3
Versione
5 marzo 1992
Art. 4. 1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 e' autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3.200 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia", e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 marzo 1992