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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/10/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. UI LV, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 358/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cassino, Via P. Parte_1
Diacono n.1, presso lo studio dell'avv.to Federica Avolio che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via
Olimpia n. 14, e rappresentato e difeso da proprio funzionario ex art. 417bis
c.p.c.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di aver Parte_1 prestato servizio alle dipendenze del come docente Controparte_1 con contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle
1 attività didattiche negli anni scolastici dal 2018/2019 fino al 2021/2022, e di essere permanentemente in servizio assunta a tempo indeterminato dal
1.9.2022, ha adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire l'importo previsto dall'art. 1, c. 121, l. 13 luglio 2015 n.
107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado o “Carta docente”), pari ad € 500,00 annui, per ciascun anno di insegnamento in forza di contratti a tempo determinato.
A fondamento della propria pretesa, ha argomentato in merito all'illegittimità dell'interpretazione adottata dall'amministrazione resistente, che ha limitato ai soli docenti assunti a tempo indeterminato il beneficio in questione, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, considerando che la parte ricorrente ha svolto la medesima attività dei docenti di ruolo essendo soggetta ai medesimi obblighi formativi.
Dunque, tenuto conto della prevalenza dei principi di derivazione europea rispetto alle norme nazionali e dell'effetto diretto che la Direttiva
1990/70/CE produce nell'ordinamento nazionale, la parte ricorrente ha invocato la disapplicazione delle norme interne nella parte in cui pongono tale discriminatoria violazione, ed il conseguente riconoscimento del pieno diritto a godere del beneficio economico per tutti gli anni di servizio a tempo determinato.
In virtù di tali argomenti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, conseguentemente condannarsi il
al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_1 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, condannarsi il al pagamento della somma Controparte_1 di € 2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Con condanna della resistente al pagamento degli onorari e delle spese di lite.”
Il si è costituito in giudizio, contestando nel Controparte_1 merito la fondatezza della pretesa, sulla base della normativa nazionale che esclude chiaramente la concessione del beneficio al personale a tempo determinato.
Ha ancora eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il difetto di legittimazione attiva essendo la parte ricorrente, nonché ribadito l'infondatezza della domanda nel merito, vista la specialità della disciplina che regola l'impiego scolastico così come l'insussistenza di alcuna discriminazione nel caso di specie. Ha infine evidenziato l'assenza di prova dei fatti a presupposto della domanda nonché l'inammissibilità della
“pretesa trasformazione della carta docente in erogazione in denaro”, concludendo per l'integrale rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa, verificata la regolarità del contraddittorio alla prima udienza, è stata istruita in via documentale e all'esito dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e lette le note depositate dalla parte ricorrente, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda è fondata e va accolta, nella misura di seguito specificata.
3 Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente.
In virtù del generale criterio di riparto conseguente alla contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, la giurisdizione del giudice ordinario si estende a tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (cfr. art. 63 del medesimo decreto).
Nel caso di specie, la domanda ha ad oggetto il riconoscimento di una prestazione di natura economica riconnessa al contratto di lavoro intercorso tra le parti, avente carattere di diritto soggettivo di credito da questo derivante, e non comporta l'esame né coinvolge alcun atto organizzativo generale adottato dalla P.A. nell'ambito della gestione del rapporto, ma esclusivamente le condizioni di impiego conseguenti all'esercizio, da parte dell'amministrazione convenuta, dei poteri del datore di lavoro privato.
***
Nel merito, va premesso che sulla fattispecie si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, in particolare a seguito della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a fronte di rinvio ex art. 363bis c.p.c. (cfr.
Cass. n. 27.10.2023, n. 29961), condiviso dal Tribunale (che pure già si è pronunciato su fattispecie analoghe), e che allo stato, anche in considerazione delle circostanze del caso di specie, non si ravvisano argomenti per discostarsene.
Per come chiarito nella citata pronuncia di legittimità, la formazione per i docenti assume una peculiare natura di “diritto-dovere”, per l'effetto delle disposizioni di cui all'art. 282 d.lgs. n. 297 del 1994 (che testualmente utilizza l'espressione “diritto-dovere”), e all'art. 63 del CCNL di comparto.
Nell'ambito di tale sistema, la l. 107/2015, ha introdotto, all'art.1 comma
121, la previsione per cui è istituita la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, del valore di € 500,00 annui e utilizzabile per compiere determinati acquisiti o pagamenti (per libri, riviste hardware e software, nonché partecipazione ad attività di aggiornamento e le altre
4 specificate) funzionali e riconnessi all'adempimento degli obblighi formativi del docente.
In particolare, la disposizione prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La lettura della norma risulta già chiara nel limitare la concessione del beneficio ai docenti “di ruolo”, e dunque assunti a tempo indeterminato.
In tal senso si vedano poi anche i successivi provvedimenti attuativi, in particolare il più recente D.P.R. del 28 novembre 2016, che disciplina peraltro le modalità di erogazione del credito (cfr. in particolare l'art. 2, che prevede l'erogazione in forma di “applicazione web”, e l'art. 3, che precisa l'estinzione del diritto in conseguenza della cessazione dal servizio).
L'effettiva permanenza degli obblighi di formazione, come precisati dalle norme sopra citate, per tutto il personale docente, e la contestuale limitazione dell'attribuzione della Carta docente al solo personale di ruolo, hanno condotto a dubitare della legittimità di tale esclusione alla luce delle
5 norme europee che vietano ogni disparità di trattamento tra il personale assunto a tempo determinato e quello assunto a tempo indeterminato, in assenza di ragioni obiettive.
Sul punto la questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha chiarito, con sentenza del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21, da un lato che l'attribuzione della Carta docente rientra tra le condizioni di impiego rilevanti per l'operatività della disciplina europea, e dall'altro che nel caso in cui il giudice nazionale ravvisi condizioni di comparabilità tra i lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostano ad una normativa nazionale che riservi la concessione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
Sul punto, in merito al requisito della “comparabilità”, la stessa giurisprudenza di legittimità (nella già citata pronuncia) ha riconosciuto come debbano intendersi pienamente equiparabili ai docenti di ruolo, con riferimento alle condizioni che giustificano l'accesso al beneficio, i docenti assunti a tempo determinato con incarichi riconosciuti ai sensi dell'art. 4
l.149/1999 e dunque “fino al termine delle attività didattiche”.
Come più volte ricordato dalla stessa Corte di Cassazione, infatti, l'art. 4 punto 1 dell'Accordo quadro recepito con la Direttiva 1999/70/CE vieta ogni disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti di lavoratori a tempo determinato, e tale norma può essere fatta valere dal singolo dinnanzi al giudice nazionale (v. ex multis Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, che richiama la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 8 novembre 2011, C-177/10, RO Santana).
Dunque, al fine di rimuovere la disparità di trattamento sopra evidenziata, occorre disapplicare la disposizione nazionale, nella parte in cui non prevede l'estensione del beneficio anche ai lavoratori a tempo determinato che si trovino in situazioni comparabili.
Appurata dunque la necessaria spettanza del beneficio, va chiarito che, secondo quanto argomentato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, lo
6 stesso ha natura di obbligazione di pagamento, pecuniaria, che per la sua struttura è condizionata alla destinazione a specifiche categorie di acquisti, oltre che alla permanenza in servizio (cfr. art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 per cui la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile").
Tale struttura è funzionale alla ratio di fondo dell'istituto, di sostegno alla didattica annua, pur essendo concesso al docente di utilizzare il “bonus” anche l'anno successivo rispetto a quello di maturazione, e contribuisce a qualificare la stessa come obbligazione “sui generis”.
Con riferimento alla pronuncia di condanna, questa può configurarsi pienamente come condanna all'adempimento in forma specifica, mediante messa a disposizione delle somme maturate per tutti gli anni di servizio a tempo determinato con le medesime modalità con cui sono riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, considerando che l'interesse ad ottenere il beneficio, in virtù della natura continua degli obblighi di formazione, permanga e sia evidente in tutti i soggetti che siano ancora “interni al sistema scolastico”.
Va precisato che tale permanenza, secondo quanto argomentato dalla
Corte di Cassazione (con riferimento alla possibilità di usufruire della Carta anche l'anno successivo a quello di maturazione a prescindere dalla permanenza in servizio secondo l disciplina del d.l. 69/2023), non si identifica necessariamente con la cessazione della supplenza, ma con una
“fuoriuscita” dal sistema scolastico che va intesa quale cessazione anche dell'iscrizione nelle graduatorie per l'attribuzione delle supplenze, evento che risulta idoneo ad estinguere il credito per l'attribuzione del beneficio in forma specifica. In tali casi, il diritto potrebbe dunque sempre essere fatto valere ma soltanto quale inadempimento presupposto per ottenere il risarcimento del danno per equivalente.
Va parimenti escluso che possa essersi prodotta, per i docenti a tempo determinato, la decadenza per il decorrere del biennio dalla maturazione del diritto, considerando che gli stessi non avrebbero comunque mai potuto
7 impedirla, non essendo in condizione di usufruire del beneficio in quanto ritenuto non spettante dall'amministrazione.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha enucleato i seguenti principi di diritto, da utilizzare quale riferimento per la risoluzione della controversia in esame:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dellaL. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dellaL. n.
124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui allaL. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui allaL. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
8 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Venendo all'esame del caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio, come emerge dallo stato matricolare in atti depositato dalla stessa resistente, con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, per tutti gli anni oggetto della domanda.
Emerge dunque che la parte ricorrente, per gli anni scolastici 2018/19,
2019/20, 2020/21 e 2021/22 ha svolto incarichi con contratti fino al termine delle attività didattiche, oggetto dell'elaborazione già consolidata anche nella giurisprudenza di legittimità.
Infine, per quanto attiene alla permanenza dell'interesse ad agire rispetto alla percezione del beneficio in forma specifica, risulta che allo stato la docente risulta assunta a tempo indeterminato, e dunque tale interesse emerge chiaramente, non essendosi prodotta quella “fuoriuscita” dal sistema scolastico a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità.
In conclusione, in applicazione dei principi sopra esposti, e sulla base dei fatti provati in giudizio, va pertanto accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione agli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo nominale complessivo di euro 2.000,00 (euro 500,00 per ogni anno di
9 servizio a tempo determinato). Per l'effetto, il convenuto va CP_1 condannato all'adempimento specifico consistente nella erogazione del bonus Carta Docente alla parte ricorrente per l'importo, con le modalità e in relazione agli anni scolastici sopra indicati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso da euro
1.100,00 fino a euro 5.200, fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi in considerazione della serialità della controversia), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
− accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione a tutti gli anni scolastici 2018/19,
2019/20, 2020/21 e 2021/22 e per l'effetto condanna il
[...]
alla corresponsione in suo favore del beneficio, da Controparte_1 attribuirsi con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per un valore pari ad €
500,00 annui (per complessivi € 2.000,00);
− condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio, che si liquidano in euro 1.030,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato versato, in favore della parte ricorrente.
Così deciso in Cassino il 04/10/2025
IL GIUDICE
UI LV
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