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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2553/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 7.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2553/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Mazzone ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in , Pt_1
piazza Plebiscito n. 34, opponente contro
(C.F.: ),nato in [...], il [...], rappresentato CP_1 C.F._1 difeso e dall'avv. Carla Trommino presso il cui studio in Siracusa via Carlo Forlanini 8 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2021 il proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2021, emesso in data 24.06.2021 dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, con cui era stato ingiunto all' Parte_2
e al , in solido, il pagamento, in favore di
[...] Parte_1 CP_1
, della somma di € 8.806,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del procedimento,
[...]
a titolo di crediti di lavoro maturati dall'opposto nei confronti della suddetta Associazione che, in forza dell'atto di cessione pro solvendo del 30.1.2018, avrebbero dovuto essere corrisposti direttamente dal a . Parte_1 CP_1
1 A fondamento dell'opposizione eccepiva l'avvenuta estinzione del credito in data antecedente al deposito del ricorso monitorio;
in particolare, deduceva che il credito vantato dall'odierno opposto era stato già azionato da in via monitoria e che, in esecuzione del d.i. reso da questo CP_1
Tribunale in data 24.1.2019 n. 147 il aveva provveduto al pagamento della Parte_1 somma di € 8.806,00, come da mandato di pagamento n. 1148 del 23.12.2019 e quietanza di pagamento n. 1179 del 24.12.2019 (prodotti in allegato al ricorso introduttivo).
Sulla base di tali premesse, il chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto e di condannare al pagamento delle spese di lite, tenendo anche conto del CP_1
carattere temerario della condotta.
Con memoria depositata in data 30.06.2022 si costituiva in giudizio che, preso atto CP_1
dell'avvenuto pagamento di cui il difensore dell'opposto “non era a conoscenza per un problema tecnico di lettura del file inviato dal Comune di a riscontro delle reiterate richieste di Pt_1 pagamento e per incomprensioni in occasione delle comunicazioni intercorse per le vie brevi”, chiedeva un termine per acquisire la procura speciale per rinunciare al d.i. opposto.
Disposti diversi rinvii d'udienza, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. il difensore di parte convenuta rappresentava di non essere riuscita ad acquisire dal suo assistito la procura speciale necessaria per rinunciare al d.i. opposto in quanto il sig. risultava “irreperibile” e chiedeva di tener CP_1
conto dell'omessa conoscenza, alla data di conferimento dell'incarico difensivo, dell'avvenuto pagamento delle somme azionate con il ricorso monitorio;
parte ricorrente insisteva nelle originarie domande, dando atto che erano rimasti senza esito i tentativi di bonario componimento della lite.
All'esito dell'udienza del 7.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' circostanza pacifica tra le parti, oltre che documentata (cfr. docc. 8 e 9 allegati al ricorso), che il credito portato dal d.i. opposto era stato già interamente soddisfatto in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo il provveduto al pagamento, in data Parte_1
23.12.2019, dell'importo di € 8.806,00, pari all'intera pretesa fatta valere da . CP_1
Tanto basta per revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al d.m. 147/2022 tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto affrontate.
Ad avviso del giudicante, in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di CP_1
(circostanza rappresentata, ma non documentata, dal difensore), sussistono i presupposti
[...] dell'art. 136 co. 2 del D.Lvo 115/2002 per revocare con efficacia retroattiva l'ammissione di
2 al patrocinio a spese dello Stato, avendo egli agito in giudizio con malafede (per aver CP_1
depositato il ricorso monitorio per ottenere il pagamento della somma di € 8.806,00 dopo che il aveva già provveduto a soddisfare il credito mediante pagamento in data 23.12.2019, in Pt_1
esecuzione del precedente d.i. reso in data 24.1.2019 ).
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n.2553/2021 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 233/2021 reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 24.6.2021;
- Condanna al rimborso in favore del delle CP_1 Parte_1 spese di lite, che liquida nella somma di € 118,50 per spese vive, € 1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %;
- Revoca ex tunc l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
Siracusa, 04/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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